Cassation court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding conditional suspension revocation based on prior crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Marco Del Papa's appeal against a Rome execution court order revoking his conditional suspension. Del Papa argued the lower court failed to explain why the revocation applied to a specific sentence based on a prior crime committed before that sentence became final. The court ruled that the lower court's decision was sufficiently motivated by applying established legal principles regarding the timing of the prior offense relative to the finality of the granting sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, n. 2 cod.pen.; In cases of conditional suspension revocation due to a subsequent crime, the prior nature of the offense is determined by the date of the granting sentence's finality, rendering explicit motivation superfluous when the principle is clearly applied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL PAPA MARCO nato a ROMA il 14/01/1988 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 21 giugno 2023 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a Marco Del Papa con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Roma in data 19 settembre 2011, definitiva il 04 dicembre 2011, e dal Tribunale di Roma in data 17 gennaio 2013, definitiva il 03 aprile 2013. Il Tribunale ha ritenuto che il beneficio concesso con la sentenza emessa in data 19 settembre 2011 deve essere revocato ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.2, cod.pen. perché il Del Papa ha riportato la seconda condanna sopra indicata, per reato anteriormente commesso, a pena detentiva che supera il limite stabilito dall'art. 163 cod.pen.
La sospensione concessa con questa seconda condanna, poi, deve essere revocata ai sensi dell'art. 168, ultimo comma, cod.pen., in quanto concessa in assenza dei presupposti di legge, avendo il Del Papa già ottenuto il beneficio nella misura di due anni di reclusione. Il Tribunale ha anche precisato di ritenere non precluso l'intervento del giudice dell'esecuzione, alla luce della pronuncia Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, perché dagli atti risulta che il giudice che ha emesso la sentenza in data 17 gennaio 2013 ignorava la già avvenuta concessione della sospensione condizionale, essendo negativo il certificato penale presente nel fascicolo.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Marco Del Papa, per mezzo del suo difensore avv. Viviana Minghelli, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 168, comma 1, n. 2, cod.pen. Il giudice non ha motivato la decisione di revocare la sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 19 settembre 2011, divenuta definitiva il 04 dicembre 2011, essendosi concentrato sulla motivazione della revoca della seconda concessione del beneficio. La sua decisione è errata perché l'anteriorità del reato successivamente giudicato deve essere determinata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, e non con riferimento alla data del reato da questa giudicato: sul punto manca qualunque motivazione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
2. L'ordinanza, al suo punto 1, motiva in modo approfondito e conforme alla legge la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa in data 19 settembre 2011 e divenuta irrevocabile il 04 dicembre 2011, precisando che essa deve essere disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.2, cod.pen. in quanto il ricorrente ha riportato, successivamente al suo passaggio in giudicato, una condanna, per reato commesso anteriormente, ad una pena tale da superare il limite stabilito dall'art. 163 cod.pen. L'ordinanza precisa altresì che la condanna emessa in data 19 settembre 2011 è relativa ad una serie di reati commessi 1'11/01/2011, mentre la seconda sentenza, in base alla quale deve essere revocato il beneficio, è relativa ad un reato commesso il 26 gennaio 2010.
E' quindi evidente che sussiste il requisito dell'anteriorità del reato, giudicato per secondo, rispetto sia alla data di irrevocabilità della prima sentenza, sia alla consumazione dei reati giudicati con questa. Sussiste altresì, non contestato, il requisito della sopravvenienza della seconda sentenza nei termini di durata del beneficio, cioè nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che lo ha concesso. Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al criterio dell'anteriorità, e richiama le pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui, per applicare la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod.pen. l'anteriorità del reato giudicato successivamente va verificata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, e non alla data di commissione del reato giudicato in quella sentenza.
Il principio ricordato dal ricorrente è corretto, stanti le molte sentenze che hanno stabilito che «In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056). Il Tribunale, però, si è di fatto conformato a tale principio, in quanto la revoca della sospensione condizionale, concessa con sentenza divenuta irrevocabile il 04 dicembre 2011, è stata disposta in relazione ad un reato commesso nell'anno 2010, anteriormente, quindi, al passaggio in giudicato di questa.
La corretta applicazione di un consolidato principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità rende superflua una specifica motivazione della ,<è)^ decisione, stante anche l'evidenza dell'anteriorità del reato giudicato successivamente, e quindi del rispetto della regola dettata dall'art. 168, comma 1, n. 2, cod.pen. La motivazione contenuta nel punto 1 dell'ordinanza, pertanto, è sufficiente e priva dei vizi dedotti dal ricorrente, in quanto aderente al testo della norma e conforme alla sua interpretazione.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis