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Sentenza — n. 19775/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19775/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19775/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 6 luglio 2023, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile la dichiarazione con la quale Domenico Gallico, nell'ambito di un reclamo avverso la proroga, nei suoi confronti, del regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., aveva ricusato il Tribunale di sorveglianza di Roma in relazione al procedimento ivi iscritto al R.G.N. 6165/2022.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19775/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta ordinanza, il difensore di Domenico Gallico ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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domanda di ricusazione detenzione eccessiva domanda d'asilo di rom riesame della carcerazione preventiva impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 luglio 2023, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile la dichiarazione con la quale Domenico Gallico, nell'ambito di un reclamo avverso la proroga, nei suoi confronti, del regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., aveva ricusato il Tribunale di sorveglianza di Roma in relazione al procedimento ivi iscritto al R.G.N. 6165/2022.

2. Avverso la predetta ordinanza, il difensore di Domenico Gallico ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 36, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che Domenico Gallico, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo e sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., aveva esposto una serie di circostanze di fatto e di diritto che facevano sorgere il legittimo sospetto della presenza di un grave pregiudizio che avrebbe inficiato la decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma.

Egli aveva chiesto che il Tribunale desse conto delle ragioni per cui eventualmente riteneva di non doversi astenere. La dichiarazione di ricusazione era subordinata alla mancata astensione. Il Tribunale di sorveglianza di Roma avrebbe dovuto preliminarmente sciogliere i dubbi di costituzionalità posti dal reclamante in ordine alla legge n. 94 del 2009, in base alla quale era stata attribuita in via esclusiva a detto Tribunale la competenza sui reclami proposti dai detenuti avverso provvedimenti applicativi dell'art. 41-bis ord. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è inammissibile la dichiarazione di ricusazione di un organo giudicante collegiale, trattandosi di rimedio esperibile solo nei confronti dei singoli giudici che ne fanno parte. (Sez. 5, Sentenza n. 1157 del 17/11/2021, dep. 2022, Rv. 282421 - 01). 1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che il ricorso è inammissibile, perché, indipendentemente da ogni altra considerazione, è decisivo osservare che la dichiarazione di ricusazione proposta da Domenico Gallico riguardava l'intero Tribunale di sorveglianza di Roma, non i singoli giudici che ne facevano parte.

2. In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in