Sentenza — n. 19774/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 18 marzo 2021, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, in accoglimento di reclamo proposto da Giuseppe Cammarata avverso il diniego pronunciato dalla direzione dell'istituto di detenzione ove costui era detenuto e sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., disponeva che venisse consentito all'interessato di compiere, con le modalità esecutive ritenute più opportune dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, almeno un colloquio visivo all'anno con il proprio padre, anch'egli detenuto e sottoposto allo stesso regime.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 19774/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a) e b), 69, comma 6, lett. b), ord. pen. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo, non ha tenuto conto che la Direzione distrettuale antimafia competente aveva espresso parere contrario alla concessione del colloquio, e che, in base alla giurisprudenza di legittimità, non può configurarsi un diritto dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. ad effettuare colloqui visivi con familiari sottoposti allo stesso regime.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, nei confronti di CAMMARATA GIUSEPPE nato a SAN CATALDO il 02/08/1977 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ettore Pedicini, k Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 marzo 2021, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, in accoglimento di reclamo proposto da Giuseppe Cammarata avverso il diniego pronunciato dalla direzione dell'istituto di detenzione ove costui era detenuto e sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., disponeva che venisse consentito all'interessato di compiere, con le modalità esecutive ritenute più opportune dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, almeno un colloquio visivo all'anno con il proprio padre, anch'egli detenuto e sottoposto allo stesso regime.
2. Avverso la citata ordinanza del Magistrato di sorveglianza, il Ministero della Giustizia proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di Roma, che lo rigettava con ordinanza in data 11 maggio 2023.
3. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 1, 35-bis, 41-bis, lett.
a) e b), 69, comma 6, lett. b), ord. pen. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo, non ha tenuto conto che la Direzione distrettuale antimafia competente aveva espresso parere contrario alla concessione del colloquio, e che, in base alla giurisprudenza di legittimità, non può configurarsi un diritto dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. ad effettuare colloqui visivi con familiari sottoposti allo stesso regime.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis. (Sez. 1, Sentenza n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221 - 01;
Sez. 1, Sentenza n. 23819 del 22/06/2020 Rv. 279577 - 01). 1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che l'impugnata ordinanza del Tribunale di sorveglianza, rispettosa di tale principio anche nel precisare che il colloquio venga espletato secondo i tempi e le modalità ritenuti più opportuni e congrui dall'Amministrazione Penitenziaria, è immune dai vizi lamentati. Il ricorso per cassazione proposto dal Ministero della Giustizia, quindi, risulta infondato.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per le ragioni sopra esposte, senza alcuna disposizione in ordine alle spese processuali in considerazione della qualità soggettiva del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso