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Sentenza — n. 19772/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19772/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19772/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di Luigi Gadola, tesa a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Ciò ha fatto, sul presupposto dell'avvenuta condanna di Gadola a pena sospesa, a fronte dell'impossibilità — stante il disposto di cui all'all'art. 545-bis cod. proc. pen — di applicare qualsiasi sanzione sostitutiva di pene detentive brevi, nel caso in cui la condanna sia accompagnata dal beneficio della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen, art. 545-bis cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 19772/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95 1 comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228).

Parole chiave

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remissione della pena revoca della sospensione condizionale riduzione della pena pena privativa della libertà pena pecuniaria sospesa adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
art. 545-bis cod. proc. pen
Ciò ha fatto, sul presupposto dell'avvenuta condanna di Gadola a pena sospesa, a fronte dell'impossibilità — stante il disposto di cui all'all'art. 545-bis cod.
art. 133 cod. pen
689 del 1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati».
art. 163 cod. pen
Come risulta dalla sentenza, allegata all'originale del ricorso ai fini della sua autosufficienza, il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GADOLA LUIGI nato a MADDALONI il 20/04/1993 avverso l'ordinanza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di Luigi Gadola, tesa a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Ciò ha fatto, sul presupposto dell'avvenuta condanna di Gadola a pena sospesa, a fronte dell'impossibilità — stante il disposto di cui all'all'art. 545-bis cod. proc. pen — di applicare qualsiasi sanzione sostitutiva di pene detentive brevi, nel caso in cui la condanna sia accompagnata dal beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Luigi Gadola, per mezzo dei difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e lamenta l'errore in cui è incorsa la Corte di appello, posto che la sentenza in data 7 ottobre 2022, irrevocabile 18 giugno 2023 — allegata al ricorso ai fini dell'autosufficienza — l'aveva condannato alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione senza la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, invece concesso al fratello Cristian Gradola. Sicché la richiesta, formulata in data 21 giugno 2023, di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, meritava un vaglio nel merito.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, intervenuto con requisitoria scritta in data 20 ottobre 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito.

2. Preliminarmente osserva il Collegio che l'originaria istanza ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è tempestiva, siccome formulata il giorno 21 giugno 2023 e, dunque, nei trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, intervenuta l'8 giugno 2023, nonché correttamente presentata al Giudice dell'esecuzione. In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, invero, l'istanza del condannato al giudice dell'esecuzione, ex art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del 30 \Pf\ dicembre 2022, stabilita per l'entrata in vigore del predetto decreto dall'art. 99- bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedícíní, Rv. 285270).

Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95 1 comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228).

3. Tanto premesso in rito, in virtù di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all'applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa.

Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle "precondizìoni"- ovverosia il limite edittale e l'assenza di una condanna per reato di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689 del 1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati».

Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dai condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art.\à/u.\ 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558).

Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati.

4. Nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere inammissibile l'istanza di Luigi Gadola, sul presupposto che la pena inflitta con sentenza in data 7 ottobre 2022, irrevocabile 1'8 giugno 2023, fosse stata condizionalmente sospesa. Come risulta dalla sentenza, allegata all'originale del ricorso ai fini della sua autosufficienza, il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. non è stato riconosciuto nei riguardi di Luigi Gadola, bensì concesso al germano, Cristian Gadola. Come rilevato dal ricorrente, l'istanza avrebbe dovuto dunque essere valutata nel merito, alla stregua dei criteri suindicati. Per le ragioni esposte, l'ordinanza dev'essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.