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Ordinanza — n. 19743/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-exhaustion, requalifying it as an opposition to a probation revocation order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19743/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible for failing to exhaust local remedies but requalified it as an opposition. The appellant argued the probation revocation was retroactive and unjustified due to extenuating circumstances, while the Public Prosecutor requested the procedural change. The court ruled that since the lower tribunal acted without formalities under specific probation evaluation rules, direct cassation appeal was barred, mandating the case be remitted for opposition proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4; Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, n. 10: When a probation revocation order is issued without formalities under specific evaluation rules, the remedy is opposition rather than direct appeal, and appeals must be requalified to preserve the right to contest.

Parole chiave

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probation revocation procedural exhaustion opposition remedy service social cassation admissibility revoca della sospensione condizionale revoca dell'annullamento impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
il comma 1-bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4„ cod.
Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
10, ha introdotto nell'art. 678 cod.
Art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, n. 10
Art. 666, cod. proc. pen.
art. 678 cod. proc. pen
10, ha introdotto nell'art. 678 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAURIO SALVATORE nato a Napoli il 26/12/1977 avverso l'ordinanza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA DI NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Olga Mignolo, che ha chiesto qualificarsi il ricorso in opposizione. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 28 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non estinta la pena oggetto del provvedimento di cumulo del 28 febbraio 2018 emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di Salvatore Buonaurio, ed ha revocato l'affidamento in prova concesso allo stesso, facendo decorrere la revoca dall'inizio dell'espiazione, e disponendo l'esecuzione della pena in regime detentivo ordinario. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che le numerose violazioni perpetrate dal condannato durante l'esecuzione della misura alternativa deponessero nel senso del fallimento di tale misura e della conclusione che la prova non aveva avuto un esito positivo.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, deduce che la motivazione del provvedimento impugnato è idonea a reggere una revoca dell'affidamento in prova, ma non una revoca con effetto ex tunc, decisione su cui il Tribunale non ha speso alcuna motivazione; la circostanza che il Tribunale si sia pronunciato il 29 novembre 2023, e che l'espiazione fosse già terminata il 10 febbraio 2020, comporta che il Tribunale ha deciso quando la pena era interamente espiata ed il soggetto era ormai reinserito nel consesso sociale; inoltre, i comportamenti tenuti di volta in volta dal condannato, e contestati come violazioni alle prescrizioni dell'affidamento, erano, in realtà, stati spiegati dal condannato e giustificati dalle contingenze del momento.

3. Con requisitoria scritta il PG, Olga Mignolo, ha chiesto riqualificarsi il ricorso in opposizione.

4. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. L'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto nell'art. 678 cod. proc. pen. il comma 1-bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4„ cod. proc. pen.». Tale disposizione stabilisce che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero, e notificata all'interessato, e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso il giudice dell'esecuzione dovrà valutare l'opposizione a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., ossia previa fissazione di udienza.

Pertanto, per effetto di questo richiamo ad una delle due procedure previste dal codice di rito per l'incidente di esecuzione, contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza reso, senza formalità, in punto di esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'interessato non può ricorrere direttamente per cassazione, ma deve esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento, che dovrà procedere previa fissazione di udienza camerale.Il ricorso per cessazione, erroneamente proposto contro la decisione adottata senza formalità, è, pertanto, in quanto tale, inammissibile, ma, per il principio di conservazione delle impugnazioni (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643), esso deve essere riqualificato quale opposizione, e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la decisione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso il 5 aprile 2024 Il consigl