Cassation court dismisses appeal against parole denial due to prisoner's obstructive conduct and drug possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Biagio Merola against the Naples Supervision Tribunal's refusal of early release. Merola argued that a prior drug charge was archived and that his presence at the residence was lawful, but the court found these arguments irrelevant to the core issue. The court ruled that the prisoner's overall conduct, including obstructing police and possessing drugs and scales, provided clear evidence of non-participation in the rehabilitation program required for parole.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54, comma 1, legge 354/1975; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Early release is granted only upon proven participation in rehabilitation; conduct demonstrating opposition to correctional measures constitutes evidence of such non-participation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEROLA BIAGIO nato a Santa Maria Capua Vetere il 28/11/1988 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA DI NAPOLIudita la reiazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 21 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo proposto da Biagio Merola contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Napoli del 7 marzo 2023, che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato con riferimento al semestre 12 luglio 2022 - 12 gennaio 2023.
In particolare, il Tribunale ha respinto il reclamo perché il comportamento tenuto dal condannato - ed in particolare quanto accaduto il 12 ottobre 2022, quando il condannato ostacolò l'attività di polizia che si stava svolgendo nei suoi confronti, chiudendo la inferriata di protezione della porta di casa per impedire ai Carabinieri di entrare, e fu comunque trovato in possesso all'interno dell'abitazione di sostanza stupefacente, di un bilancino di precisione e di consistente denaro contante - dimostrerebbe la mancata adesione dello stesso all'opera di rieducazione 2.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con unico motivo deduce che il condannato era legittimato a trovarsi presso l'abitazione in questione, perché aveva effettuato un cambio di domicilio previamente comunicato, che la signora trovata con lui era la madre, e non la compagna, che il denaro rinvenuto in contanti derivava dalla pensione della madre e dall'attività lavorativa dello stesso condannato, che la contestazione per la detenzione dello stupefacente rinvenuto in occasione del controllo era stata archiviata dall'autorità giudiziaria competente, talchè, cadute le accuse, il Tribunale non poteva ricostruire il fatto in modo diverso da come effettuato dall'autorità giudiziaria competente per il merito.
3. Con requisitoria scritta, il P.G., Olga Mignolo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è infondato. Il ricorso deduce che la contestazione per la detenzione dello stupefacente rinvenuto in occasione del controllo era stata archiviata dall'autorità giudiziaria competente, ma l'argomento è infondato, perché il Tribunale di sorveglianza non ha motivato il rigetto del reclamo per la rilevanza penale del fatto, che è un giudizio che esula dalle sue attribuzioni, ma perché il comportamento complessivo tenuto dal condannato il giorno dei fatti (la detenzione di residui di stupefacente, di un bilancino, di consistente denaro contante, in uno con la opposizione ai Carabinieri cui ha cercato di impedire il controllo) è un indice molto evidente della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.
Il ricorso non attacca questa parte della motivazione, ma si limita ad introdurre argomenti che sono inidonei a disarticolare la motivazione (il riferimento alla legittimità del cambio di indirizzo; la circostanza che la casa fosse della madre, e non della compagna, la circostanza che il denaro rinvenuto potesse in astratto anche avere provenienza lecita, perché esistevano dei redditi leciti documentati della madre del ricorrente e dello stesso ricorrente), perché non prendono posizione sulla condotta oppositiva del condannato e sul dato oggettivo della riscontrata detenzione da parte sua di sostanza stupefacente e di un bilancino di precisione.
L'ordinanza, pertanto, ha fatto corretta applicazione della norma attributiva del potere esercitato nel caso in esame, che è l'art. 54, comma 1, della legge 354 del 1975, che dispone che "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare".
Da essa si ricava che la liberazione anticipata può essere concessa, pertanto, soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"). La valutazione del comportamento tenuto dal condannato nel giudizio complessivo circa la partecipazione dello stesso all'opera di rieducazione è questione di merito, ma nel caso in esame non è illogico che un comportamento quale quello descritto nell'ordinanza sia stato considerato un indice molto forte della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.
Il ricorso è, in definitiva, infondato.
5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5