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Sentenza — n. 19737/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls home detention order due to contradiction between high recidivism risk and insufficient preventive measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19737/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed the Court of Appeal's order granting Vincenzo Capone home detention with a four-hour daily absence allowance. The court found the lower court's reasoning contradictory, as it acknowledged Capone's high risk of committing organized property crimes while issuing a sentence that failed to prevent such recidivism. Consequently, the Supreme Court annulled the order and remanded the case for a new judgment that properly balances reeducation goals with preventive safeguards.

Regesto Legislator

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Art. 58, comma 1, n. 689 del 1981; The exercise of judicial discretion in applying substitute penalties is subject to the mandatory requirement of preventing the danger of new crimes, and an order is void if the chosen measures are manifestly inadequate to address the convicted person's specific recidivism risk.

Parole chiave

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substitute penalties home detention preventive measures recidivism risk judicial discretion contradictory reasoning annulment with remand carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 58, comma 1, n. 689 del 1981
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale della Corte di appello di Bari con un unico motivo, in cui deduce violazione dell'art. 58 I.
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Ordinanza — n. 38173/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding social danger assessment.
Sentenza — n. 27099/2023 — snpen
Italian Supreme Court annuls appeal sentence for lack of social danger assessment regarding electronic surveillance. The court found the lower court failed to analyze social danger as required by law.
Ordinanza — n. 30853/2023 — snpen
Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation against appellate court's reasoning.
Ordinanza — n. 8727/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal for home detention due to lack of specific grounds and high social danger. The court ruled the appeal inadmissible because the sole ground raised was too vague to be examined on merits. The Tribunal of Surveillance had already found the prisoner socially dangerous based on recent cautionary measures, which the appellant failed to refute. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that vague arguments cannot bypass preliminary admissibility checks in Italian surveillance proceedings. This case highlights the strict requirement for specificity in appeals against detention measures. The court emphasized that even if the sentence is served, new risks can justify continued detention. The ruling ensures that procedural flaws prevent substantive review of potentially dangerous prisoners. Ultimately, the court prioritized procedural rigor over the appellant's claim of completed sentence execution.
Sentenza — n. 31834/2021 — snpen
Corte di Cassazione, Sentenza — n. 31834/2021 — snpen

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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI I3ARI nel processo a carico di CAPONE VINCENZO, nato a Cerignola il 14/09/1982 avverso l'ordinanza del 17/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI BARIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Assunta Cocomello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2023 la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del condannato Vincenzo Capone di sostituzione della pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Bari del 22 settembre 2022, con la pena della detenzione domiciliare sostitutiva per lo stesso periodo di tempo, con facoltà di allontanarsi dal domicilio tra le ore 9.00 e le ore 13.00 di ogni giornata.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha sostenuto c:he la richiesta di sostituzione può essere accolta per l'esigenza di rieducazione del condannato, però, ad essa devono essere apposte modalità e prescrizioni tali da prevenire il pericolo di reiterazione di altri reati, atteso che il condannato ha una significativa ed allarmante attitudine alla commissione di reati contro il patrimonio anche in contesti associativi, ed è stato organizzatore e mandante di una serie di furti di autovetture, poi oggetto di riciclaggio; inoltre, nella decisione va tenuto conto anche della capacità del condannato di predisporre mezzi per il riciclaggio delle autovetture rubate, nonché della intensità del dolo con cui ha commesso questi reati.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale della Corte di appello di Bari con un unico motivo, in cui deduce violazione dell'art. 58 I. 24 novembre 1981, n. 689, perché le pene sostitutive non possono essere disposte a meno che non assicurino la prevenzione dal pericolo di commissione di altri reati; nel caso in esame, la spiccata pericolosità sociale del condannato, pur puntualmente descritta nel provvedimento, è stata ritenuta non ostativa; inoltre, non si comprende come la possibilità per il condannato di allontanarsi liberamente dal proprio domicilio per ben quattro ore al giorno possa essere considerata adeguata a prevenire il pericolo di commissione di altri reati; vi è, in definitiva, una contraddizione tra la motivazione dell'ordinanza impugnata, che dà atto dell'elevata pericolosità del condannato, e il dispositivo della stessa.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Assunta Coconnello, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato. L'art. 58, comma 1, I. n. 689 del 1981 dispone che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato".

E' la stessa rubrica della norma, pertanto, che ricorda che si tratta dell'esercizio di un "potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive", la cui motivazione è sindacabile in sede di legittimità, secondo le regole generali, quando manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso in esame, la ordinanza impugnata contiene effettivamente una contraddizione tra l'elevatissimo giudizio di pericolosità che ha formulato a carico di Capone e la scelta di applicargli comunque la pena sostitutiva, peraltro anche con modalità solo parzialmente contenitive, perchè l'ampia finestra temporale in cui l'ordinanza permette al condannato l'uscita dal luogo in cui deve scontare la detenzione domiciliare non è di ostacolo al mantenere contatti con eventuali correi, e finanche al commettere in corso di espiazione ulteriori reati c:ontro il patrimonio con modalità organizzate, quale quelle che si ricavano dalla biografia criminale riportata nell'ordinanza.

Si tratta, quindi, di una decisione che è in contrasto con la norma di cui all'art. 58 I. n. 689 del 1981, che prevede l'esercizio di un potere che è discrezionale nei contenuti, ma che è vincolato nei fini dalla norma attributiva del potere, che impone che le pene sostitutive tendano alla rieducazione del condannato, ma anche che assicurino la prevenzione del pericolo di recidiva. A tali criteri non si è attenuto nel provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione, che, pur avendo formulato a carico di Capone un giudizio prognostico di pericolo di recidiva, ha applicato nei suoi confronti una pena sostitutiva senza spiegare perchè tale pena sia stata considerata idonea in concreto ad assicurare la prevenzione di tale pericolo.

Ne consegue che l'ordinanza della Corte di appello di Bari deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Così deciso il 5 a