Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 19734/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to apply criminal continuance due to significant time gaps between crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19734/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Marsel Romelli against the Brescia Court of Appeal's order refusing to apply the rule of criminal continuance. The appellant argued that the time gaps between crimes were insufficient to break the continuity, citing inconsistent prior rulings, while the Public Prosecutor supported the dismissal. The court held that the execution judge correctly assessed the lack of a unified criminal design based on the substantial temporal distance between offenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 d.p.r. 309/1990; Art. 606 c.p.p.: The recognition of criminal continuance in execution proceedings requires a thorough verification of concrete indicators such as spatial-temporal contiguity and the planning of subsequent offenses, which is absent when significant time intervals exist between crimes.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuance execution proceedings temporal distance unified criminal design judicial discretion procedural appeal spatial-temporal contiguity reato a distanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.p.r. 309/1990
sentenza del Tribunale di Brescia del 13 gennaio 2011 di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.p.r.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017
Gli argomenti dedotti nel ricorso sono in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 13678 del 20/01/2022
pen., la contraddittorietà deve essere soltanto interna alla decisione impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMELLI MARSEL nato in Albania il 19/04/1992 avverso l'ordinanza del 29/09/2023 della CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 29 settembre 2023 la Corte di assise d'appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Marsel Romelli, alias Marsel Disha, di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:

1. sentenza del Tribunale di Brescia del 13 gennaio 2011 di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 6 novembre 2010, con separato provvedimento unificato in continuazione con il reato oggetto della sentenza nella Corte d'appello di Brescia del 26 marzo 2013 di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, commesso il 7 e 1'8 settembre 2012;

2. sentenza del Tribunale di Brescia del 24 settembre 2020 di condanna per i reati di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. e 73 d.pr. n. 309 del 1990, commessi tra il 2014 ed il 2015;

3. sentenza del Tribunale di Brescia del 29 febbraio 2016 di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, commesso il 10 febbraio 2014. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a notevole distanza di tempo l'uno dall'altro.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata respinta l'istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla circostanza che tra i reati della sentenza n. 2 ed il primo reato della sentenza n. 3 non intercorrono quasi due anni, come ha scritto l'ordinanza impugnata, ma soltanto un anno e quattro mesi; inoltre, l'ordinanza non si confronta con il provvedimento che già aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze indicate sub n. 1, atteso che in quel caso uno iato temporale di due anni è stato considerato non ostativo al riconoscimento della continuazione mentre adesso uno iato temporale simile viene considerato ostativo, vengono così trattate in modo diseguale due situazioni simili.

3. Con requisitoria scritta il P.G., Tomaso Epidendio, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è infondato. Gli argomenti dedotti nel ricorso sono in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).

La distanza temporale è, infatti, uno degli indici di valutazione della esistenza o meno dell'unico disegno criminoso, e, nel caso in esame, si tratta di parametro che depone nel senso della non illogicità della decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che, al momento di commissione del primo reato (6 novembre 2010), gli ulteriori che si chiede di porre in continuazione (commessi nel 2014 e nel 2015) non potessero essere stati programmati, "almeno nelle loro linee essenziali". L'argomento esposto in ricorso, secondo cui il vizio della motivazione si dovrebbe desumere dalla circostanza che in altra ordinanza, relativa alla situazione dello stesso soggetto, uno iato temporale di due anni tra un reato ed il successivo è stato considerato non ostativo al riconoscimento della continuazione, è infondato, perché per essere motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà deve essere soltanto interna alla decisione impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034), e non può dipendere dalla diversa valutazione effettuata in altro provvedimento.

L'argomento del travisamento della distanza temporale tra i reati (un anno e quattro mesi, anziché due anni, come scritto in ordinanza) è, inoltre, insufficiente a disarticolare il percorso logico dell'ordinanza, perchè il travisamento comporta l'illegittimità del provvedimento impugnato soltanto "se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato" (Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S. Rv. 277758), che non vi è nel caso in esame in cui il percorso logico del giudice dell'esecuzione non perde tenuta logica anche considerando la distanza temporale tra i reati in quella indicata in ricorso.

5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 aprile 2024 z