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Ordinanza — n. 19726/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court rules opposition is required for special execution proceedings, not direct appeal to Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19726/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court ordered the transmission of case files back to the Taranto juvenile court after reclassifying the Public Prosecutor's appeal as an opposition rather than a direct cassation appeal. The lower court had incorrectly treated the execution judge's summary ruling on sentence reduction as a de plano decision under ordinary procedure, which would have allowed a direct appeal to the Supreme Court. The Court held that because the request fell under the special execution procedure of Article 667 of the Criminal Procedure Code, the ordinary rules of Article 666 do not apply, making opposition the sole valid remedy.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 15 delle preleggi: When the execution judge exercises a special competence under Article 667, paragraph 4 of the Criminal Procedure Code, the ordinary procedural rules are excluded, and the only available remedy against a summary ruling of inadmissibility is opposition to the same judge, excluding a direct appeal to the Supreme Court.

Parole chiave

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special execution procedure ordinary procedure exclusion opposition remedy cassation appeal inadmissibility sentence reduction execution procedural hierarchy summary ruling review commisurazione della pena minorile

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere riqualificato quale opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Nella fase dell'esecuzione penale, disciplinata dal libro X del codice di procedura penale, esistono due riti.
Art. 666, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 5 dicembre 2023 il Tribunale per i minorenni di Taranto, rilevato che il decreto era stato emesso ai sensi dell'art. 666, commi 1 e 3, cod.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 5 dicembre 2023 il Tribunale per i minorenni di Taranto, rilevato che il decreto era stato emesso ai sensi dell'art. 666, commi 1 e 3, cod.
Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 21 novembre 2023 il Tribunale per i minorenni di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del pubblico ministero di riduzione di 1/6, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod.
Art. 15 delle preleggi
Art. 52 d.lgs. 196/03
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
art. 666 cod. proc. pen
2024, B., n.m.) è ammesso quale unico mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione.Il rito, per così dire, "ordinario" dell'art. 666 cod. proc. pen.
art. 667, comma 4 cod. proc. pen
In tal caso, avverso tale provvedimento emesso de plano ; l'art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
art. 667 cod. proc. pen
Il rito "speciale" si applica alle competenze del giudice dell'esecuzione per cui tale rito sia espressamente previsto, e quindi, allo stato, a quelle disciplinate dall'art. 667 cod. proc. pen., e dall'art.
art. 676 cod. proc. pen
pen., e dall'art. 676 cod. proc. pen., che richiama l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023
Contro il provvedimento emesso a seguito dell'udienza camerale, o contro il provvedimento di inammissibilità emesso de plano, non è prevista l'opposizione allo stesso giudice (Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, dep.
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Testo completo

l PG, Pietro Molino, che ha chiesto di riqualificare il ricorso in opposizione. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 21 novembre 2023 il Tribunale per i minorenni di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del pubblico ministero di riduzione di 1/6, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., della pena di giorni 5 di arresto ed euro 2000 di ammenda, pena sospesa, inflitta a G.V. con sentenza dello stesso Tribunale del 17 ottobre 2023. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che, a norma dell'art. 25 cod. penlla pena dell'arresto ha un limite minimo di cinque giorni, e che il limite minimo è assoluto, inderogabile e non riducibile neanche nelle operazioni intermedie di calcolo e all'esito delle riduzioni dovute all'applicazione di norme sostanziali o processuali, quale quella per la riduz7oLnúk, e quindi che nel caso i in esame l'esser stata inflitta in concreto la pena dell'arresto nel minimo legale rende impossibile ridurla ulteriormente.

Con dichiarazione di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. il pubblico ministero ha chiesto al giudice dell'esecuzione di riconoscere al condannato la riduzione di 1/6 sulla sola pena dell'ammenda, atteso che la pena dell'ammenda inflitta in concreto è di euro 2.000 ed il limite minimo legale della pena dell'ammenda è euro 20. Con ordinanza del 5 dicembre 2023 il Tribunale per i minorenni di Taranto, rilevato che il decreto era stato emesso ai sensi dell'art. 666, commi 1 e 3, cod. proc. pen. per manifesta infondatezza della richiesta, e rilevato che tale tipo di decreto deve essere impugnato con ricorso per cassazione, ha disposto trasmettersi gli atti alla Corte suprema di Cassazione, previa riqualificazione dell'atto di opposizione.

2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Pietro Molino, ha chiesto di riqualificare il ricorso in opposizione.

3. Il ricorso deve essere riqualificato quale opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Nella fase dell'esecuzione penale, disciplinata dal libro X del codice di procedura penale, esistono due riti. • 3.1. Un rito, per così dire, "ordinario", disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen., in cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione è emesso a seguito di udienza camerale con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, salvo che la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata - in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge o in quanto mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata - nel qual caso il provvedimento deve essere emesso senza formalità di procedura.

Contro il provvedimento emesso a seguito dell'udienza camerale, o contro il provvedimento di inammissibilità emesso de plano, non è prevista l'opposizione allo stesso giudice (Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, dep. 2024, B., n.m.) è ammesso quale unico mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione.Il rito, per così dire, "ordinario" dell'art. 666 cod. proc. pen. si applica in via generale e residuale a tutte le competenze attribuite al giudice dell'esecuzione per le quali non è espressamente stabilito che si proceda in modo diverso. 3.2. Un secondo rito, per così dire, "speciale", prevede, invece, che il giudice provveda sempre senza formalità di procedura, mediante ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato.

In tal caso, avverso tale provvedimento emesso de plano ; l'art. 667, comma 4 cod. proc. pen. prevede, quale mezzo di impugnazione, l'opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, c:he dovrà valutare l'opposizione a seguito di contraddittorio orale in udienza camerale. Avverso il provvedimento emesso a seguito dell'udienza camerale, in cui è decisa l'opposizione, può essere proposto ricorso per cassazione. Il rito "speciale" si applica alle competenze del giudice dell'esecuzione per cui tale rito sia espressamente previsto, e quindi, allo stato, a quelle disciplinate dall'art. 667 cod. proc. pen., e dall'art. 676 cod. proc. pen., che richiama l'art. 667 citato, che sono:

1) dubbio sull'identità fisica della persona detenuta;

2) estinzione del reato dopo la condanna;

3) estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale;

4) pene accessorie;

5) confisca;

6) restituzione delle cose sequestrate;

7) riduzione della pena in executivis per effetto dell'applicazione della norma di cui all'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. 3.3. Nel caso di specie, l'incidente di esecuzione ha oggetto una richiesta di riduzione della pena a seguito della mancata impugnazione di una sentenza emessa in giudizio abbreviato, competenza che, come detto, segue il rito "speciale". Ne consegue che la pronuncia emessa dal Tribunale senza formalità di procedura poteva essere impugnata soltanto con opposizione davanti allo stesso giudice, secondo le regole del rito "speciale".

La diversa opinione espressa dal Tribunale nel provvedimento che ha disposto la conversione dell'opposizione in ricorso, secondo cui nel caso di specie il provvedimento sarebbe stato emesso de plano non a norma dell'art. 667, comma 4, ma a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per man festa infondatezza dell'istanza originaria - e quindi avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso per cassazione - non è corretta, perchè non tiene conto della circostanza che, quando il giudice dell'esecuzione decide una competenza che deve seguire il rito "speciale", l'applicabilità delle norme sul rito ordinario è esclusa, perché l'applicabilità della norma speciale di procedura prevale su quella ordinaria, conformemente alla regola interpretativa di cui all'art. 15 delle preleggi.

In definitiva, deve essere affermato il seguente principio di diritto: contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara l'inammissibilità dell'istanza, senza formalità di procedura, nell'esercizio di una delle competenze del rito speciale previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il mezzo di impugnazione utilizzabile è sempre l'opposizione allo stesso giudice, con esclusione del ricorso diretto per cassazione. L'impugnazione proposta, quindi, avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione allo stesso giudice. Ne consegue la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Taranto.

4. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Taranto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 4 aprile 2024 Il consigliere estensore Il presidente