Cassation Court dismisses appeal against detention order, upholding evidentiary weight of intercepted conversations regarding gun sale.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco Torrella's appeal against a detention order issued by the Taranto Review Tribunal. The appellant argued that the court relied on a single intercepted conversation between third parties with generic meaning and no proof of actual weapon possession. The court held that the lower court correctly assessed the credibility of the intercepted statements, noting the criminal profile of the buyer and the seriousness of the offer despite the price dispute. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible regarding precautionary measures and the evidentiary reasoning was deemed logically sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 273, 274, 275 c.p.p.; Art. 192, comma 3 c.p.p.: The court's evaluation of circumstantial evidence derived from intercepted conversations is not subject to the strict canons of Article 192, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, provided the reasoning is logically coherent and the statements are credible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORTELLA FRANCESCO nato a TARANTO il 25/05/1988 avverso l'ordinanza del 13/11/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. SFORZA CLAUDIO, in sostituzione dell'avv. MAGGIO SALVATORE in difesa di TORTELLA Francesco, che si riporta ai motivi di ricorso. Th
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Taranto, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Francesco TORTELLA avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 5 ottobre 2023 con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione di un'arma comune da sparo a norma degli articoli 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, fatto accertato in data anteriore e prossima al 29 agosto 2019.
Secondo la concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare, la gravità indiziaria deriva da un'intercettazione tra presenti, che coinvolge terzi soggetti (Corrado Antonio e Fontana Simona) i quali discutono dell'offerta in vendita di un'arma da parte dell'indagato, nonché dalla successiva accertata disponibilità di armi da sparo in capo a uno dei conversanti. Le esigenze cautelari sono desunte dal pericolo di reiterazione, derivante dalla permanente disponibilità dell'arma, nonché dalla circostanza che nell'agosto 2023 l'indagato è stato arrestato per analogo reato.
2. Ricorre Francesco TORTELLA, a mezzo del difensore avv. Salvatore Maggio, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento alle norme incrimiriatrici e all'art. 273 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria che è stata desunta da un'unica intercettazione ambientale, tra terzi, che ha un significato generico ed è di dubbia interpretazione, fermo restando che manca qualunque tipo di riscontro in ordine alla effettiva disponibilità dell'arma da parte dell'indagato.
Le considerazioni, svolte dal tribunale del riesame, circa la serietà delle dichiarazioni rese da Corrado nel corso della intercettazione non sono sufficienti a dimostrare l'effettiva disponibilità dell'arma, mentre il prezzo richiesto, di per sé spropositato, sembra piuttosto deporre per una offerta di intermediazione. D'altra parte, la circostanza che il successivo 12 settembre 2019 il conversante Corrado sia stato arrestato in flagranza per la detenzione di armi, non consente di riscontrare, in capo all"indagato, il possesso dell'arma per la quale si procede; - la violazione di legge, in riferimento agli articoli 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere.
Il notevole lasso di tempo trascorso, oltre quattro anni, impone una valutazione specifica del pericolo di reiterazione che deve essere concreto e attuale. Del resto, il provvedimento impugnato non tiene in considerazione, quanto alla scelta della misura, che TORTELLA, arrestato in flagranza il 2 agosto 2023 per l'attenzione di altre armi, è stato avviato in data 6 ottobre 2023 agli arresti domiciliari in considerazione delle affievolite esigenze cautelari, sicché manca una specifica motivazione in ordine alla specifica misura applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato.
2. Sarà, innanzitutto, esaminato il motivo di ricorso sotto il profilo della valenza probatoria delle intercettazioni di conversazioni di terzi, per poi passare ad analizzare il medesimo motivo con riguardo alle specifiche censure attinenti alle singole captazioni. 2.1. L'infondatezza del motivo di ricorso concerne, innanzitutto, le censure mosse al criterio probatorio seguito dai giudici di merito con riguardo alle intercettazioni di conversazioni intervenute tra soggetti diversi dall'imputato che riferiscono elementi accusatori a suo carico. Il canone probatorio seguito dai giudici di merito è pienamente aderente ai principi espressi in sede di legittimità, ribaditi nella sentenza delle Sezioni Unite Sebbar nella quale si è affermato che «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez.
U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714, che richiama, peraltro, il costante orientamento di legittimità già affermato da Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano, Rv. 218392 e da altre decisioni, tra cui Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 25181). In particolare, si è affermato che «il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (in questo senso, si veda Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747). 2.2.
Così ricostruito il panorama giurisprudenziale, è possibile, innanzitutto, superare la censura che denuncia la gravità indiziaria. In proposito, è sufficiente evidenziare che l'ordinanza impugnata, allorquando trae le conclusioni sulle captazioni ambientali, formula un giudizio di assoluta attendibilità, sia dal punto di vista della credibilità soggettiva, sia dal punto di vista di quella oggettiva e della coerenza del narrato che il ricorso non contesta specificamente. Con riferimento alla credibilità soggettiva, i giudici di merito hanno evidenziato che le conversazioni si svolgevano in un ambiente che gli interlocutori ritenevano senza alcun dubbio sicuro.
Quanto all'intrinseca credibilità delle dichiarazioni etero accusatorie, i giudici di merito hanno evidenziato che si trattava di affermazioni reiterate e sempre coerenti nell'attribuire a TORTELLA la disponibilità di una pistola offerta in vendita a Corrado. La credibilità delle dichiarazioni era comprovata, secondo i giudici di merito, dalla circostanza che Corrado è un soggetto dotato di specifiche caratteristiche criminali, tanto che pochi giorni dopo sarà trovato in possesso di armi da sparo, e che anche l'interlocutrice non dubitava affatto della serietà dell'offerta di TORTELLA, discutendosi, semmai, dell'esosità del prezzo.
Alla luce dei richiamati canoni ermeneutici, le indicate conversazioni effettuate nei confronti del soggetto, che aveva ricevuto l'offerta di cessione dell'arma per la quale si procede, riguardano elementi a p p re s i dai diretti protagonisti, come si desume proprio dal contenuto delle conversazioni, tanto che il ragionamento indiziario appare del tutto congruo e logicamente ineccepibile.
3. Il motivo di ricorso, sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza di quella prescelta, è inammissibile. 3.1. Circa la attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, il tribunale del riesame richiama le caratteristiche di reato permanente del delitto di detenzione di armi da sparo, non essendo stata allegata la dismissione dell'arma, nonché la recente reiterazione di analogo reato da parte dello stesso indagato. Si tratta di logiche considerazioni che il ricorso omette di criticare in modo specifico. 3.2. Quanto alla scelta della misura, il tribunale ha evidenziato la personalità dell'indagato, privo di lecita attività lavorativa e dedito alla commissione di reati dello stesso tipo, risultando irrilevante, a questi fini, la disposta sostituzione della misura cautelare applicata per il reato commesso il 2 agosto 2023 in quanto derivante dalla applicazione di una pena inferiore ai tre anni di reclusione. Il ricorso sul punto è meramente confutativo.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adem