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Sentenza — n. 19713/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to prove error in censorship of encrypted messages.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19713/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly identified a reasonable suspicion of encrypted criminal communication. The detainee argued that the use of parentheses was merely a stylistic choice for personalization, but the court found the magistrate's reasoning based on specific graphical elements sufficient to justify censorship. Consequently, the appeal was rejected without remand, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 18-ter Ord. pen.; The censorship of correspondence from detainees under special security regimes must rely on specific graphical elements altering the text's apparent meaning, and it is illegal to detain mail solely based on the sender's general dangerousness without concrete evidence of cryptic content.

Parole chiave

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censorship of correspondence detainee communication encrypted messages special security regime reasonable suspicion inadmissible appeal graphical elements memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18-ter Ord. pen.
Art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975
Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto, nei confronti di Ettore Bosti, ristretto in regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord.
Art. 18-ter Ord. pen., come modificato dalla legge 8 aprile 2004, n. 95
Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Mirella Brizio, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione dell'art.
Art. 38 d.P.R. n. 230 del 2000
pen., l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 230 del 2000.
art. 15 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, RV. 279124
ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva, nella specie, il mero rilievo della pericolosità del mittente» (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, RV. 279124).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOSTI ETTORE nato a NAPOLI il 16/12/1979 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, OLGA MIGNOLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto, nei confronti di Ettore Bosti, ristretto in regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), il reclamo ai sensi 18-ter Ord. pen., avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva disposto il trattenimento del telegramma in uscita, indirizzato alla moglie del detenuto, Filomena Lo Russo, ravvisando la sussistenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, in ragione della utilizzazione delle parentesi tra alcune frasi e/o parole, potendo tali segni grafici costituire un tentativo di trasmissione di messaggi criptici da parte del detenuto stesso alla consorteria criminale di appartenenza.

2. Avverso il predetto provvedimento ricorre per cassazione Bosti, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Mirella Brizio, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 230 del 2000. La motivazione del Tribunale di sorveglianza sarebbe viziata poiché avrebbe del tutto negletto la produzione documentale della difesa e la richiesta di approfondimento istruttorio, volte a dimostrare che l'uso delle parentesi nella missiva in uscita poteva agevolmente spiegarsi quale «esigenza di utilizzare, in modo creativo e alternativo lo strumento, lecito e consentito, della punteggiatura».

Ciò al solo fine, da parte del detenuto, «di personalizzare i propri scritti, senza volontà alcuna di eludere o aggirare i controlli, che il ricorrente ben conosce». L'ordinanza impugnata si sarebbe, dunque, limitata, a un mero richiamo del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, per affermare, con una mera clausola di stile, l'esistenza del pericolo di trasmissione di messaggi criptici.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta il 17 ottobre 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, dev'essere dichiarato inammissibile.2. La disciplina sulle limitazioni e sui controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è regolata dalla art 18-ter Ord. pen., come modificato, per la materia, dalla legge 8 aprile 2004, n.

95. Il 1° comma della citata disposizione stabilisce, come regola generale, che sia le limitazioni, il visto di controllo e il controllo del contenuto delle buste, disciplinati dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 4, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto e tali restrizioni, perché limitative di un diritto fondamentale della persona, sono, ai sensi dell'art. 15 Cost., soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, sicché la loro adozione è rimessa a un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e consentita nei soli casi normativamente previsti.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 48522 dei 11/10/2019, Rao, Rv. 277888;

Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472). La motivazione del provvedimento, invero, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez.1, n. 16744 del 14/03/2013, Di Trapani, Rv. 257013. Nella specie il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era stato disposto il trattenimento della corrispondenza, ritenuta di contenuto criptico, di detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354, limitandosi a ribadire il carattere criptico della missiva e senza fare alcun riferimento concreto a parole, frasi e segni grafici della lettera nei quali l'affermata criticità si sarebbe rivelata).

Corollario di tali principi è che il controllo può riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato, al fine di trasmettere messaggi in violazione delle specifiche previsioni concernenti il suddetto regime, sicché «È illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disponga il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva, nella specie, il mero rilievo della pericolosità del mittente» (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, RV. 279124).

2. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha fatto corretto governo delle coordinate ermeneutiche appena delineate, giacché il Tribunale di sorveglianza ha individuato la sussistenza di motivi di ragionevole sospetto nell'ampio utilizzo nel telegramma, da parte del detenuto, di segni grafici (le parentesi) che potevano costituire un espediente per veicolare all'esterno ordini o, comunque, informazioni relative alle attività criminali della consorteria di appartenenza ovvero alle dinamiche interne ad essa e, per tale via, compromettere le esigenze di ordine e sicurezza poste a giustificazione del provvedimento di censura.

Al cospetto di tale solido apparato argomentativo, saldamente agganciato al quadro normativo di riferimento e scevro da qualsivoglia deficit di ordine razionale, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, lamentando, senza però confortare il suo dire con elementi di obiettivo riscontro, la mancanza di motivazione in ordine alla concreta esposizione a pericolo dell'ordine e la sicurezza pubblica; ciò che, invece, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione non assiomatica e ancorata alla storicità delle circostanze esposte, ha invece svolto.

Non è, dunque, fondata la doglianza in punto di mancata valutazione delle ragioni del reclamante che, al contrario, sono state espressamente prese in considerazione dal Giudice specializzato, che ne ha sintetizzato (p. 1 dell'ordinanza) le ragioni, asseritamente connesse a un risparmio di spesa sul costo del telegramma, così come ha dato atto dell'avvenuta produzione di altro telegramma, inviato dallo stesso Bosti, ugualmente contenente frasi ovvero parole tra parentesi, sul punto ragionevolmente ammonendo il detenuto sull'inopportunità di una tale modalità espressiva che, da un canto aggrava il lavoro dell'Ufficio censura e, dall'altro, determina il trattenimento delle missive in uscita.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend