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Sentenza — n. 18920/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of stable residence for social service control.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18920/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Cesare Zampa's appeal against the Rome Supervision Tribunal's refusal to grant him probation or home detention. Zampa argued that the tribunal erred by finding him untraceable, citing his business registration in Rome and lack of AIRE registration, while the prosecution contended his indicated address was non-existent and he resided abroad. The court ruled that the decision was legally sound because the lack of a stable, verifiable residence prevents the necessary social service control required for alternative measures, regardless of procedural domicile declarations.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 47, comma 9, Ord. pen.: The absence of a stable and verifiable residence constitutes a substantive barrier to alternative sentencing measures, as it precludes the essential social service control and continuous monitoring required for successful reintegration.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial home detention stable residence social service control substantive untraceability supervision tribunal reintegration measures domicilio all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Gabriele Galeazzi, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 47, comma 9, Ord. pen.
L'invocato benefico, infatti, postula un contatto diretto e continuo, fra la persona fisica dell'interessato ed il servizio sociale al quale - a norma dell'art. 47, nono comma, Ord.
art. 656, comma 5 cod. proc. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze presentate da Cesare Zampa - soggetto libero in sospensione della pena ex art. 656, comma 5 cod.
art. 582 cod. pen
pen., a carico del quale risulta eseguibile la pena di mesi sei di reclusione, inflitta dal Tribunale di Roma con sentenza del 14/03/2014, passata in giudicato il 29/01/2020, in relazione al reato di cui all'art. 582 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198
Sez. 1, n. 4023 del 14/10/1992, Rv. 192363
Sez. 1, n. 4023 del 14/10/1992, Rv. 192363).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAMPA CESARE nato a ROMA il 21/03/1960 avverso l'ordinanza del 25/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze presentate da Cesare Zampa - soggetto libero in sospensione della pena ex art. 656, comma 5 cod. proc. pen., a carico del quale risulta eseguibile la pena di mesi sei di reclusione, inflitta dal Tribunale di Roma con sentenza del 14/03/2014, passata in giudicato il 29/01/2020, in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso nell'anno 2009, da cui residua una pena pari a mesi tre e giorni quattro di reclusione - avente ad oggetto la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare.

2. Ricorre per cassazione Cesare Zampa, a mezzo del difensore avv. Gabriele Galeazzi, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., stante la erroneità dell'avversata decisione, per essere la stessa fondata sulla ritenuta irreperibilità del condannato. Zampa, anzitutto, non è iscritto all'AIRE e non è mai stato residente nella Repubblica Dominicana; egli è invece residente in Roma e, come da allegata visura camerale, è socio - unitamente al figlio Simone Zampa - della "Parking Service s.r.l.", società dedita al commercio di autovetture e veicoli leggeri, con sede in Roma, alla via dei Laghi Sportivi n.

17. È sbagliato, inoltre, giungere alla conclusione della inidoneità del domicilio, sulla sola base delle mancate risposte al citofono (laddove è riportato, comunque, il cognome Zampa). Per porre rimedio a eventuali incertezze, comunque, la difesa aveva chiesto rinvio, poi nemmeno menzionato dal Tribunale di sorveglianza. Ultroneo è, infine, il richiamo ai precedenti penali di Zampa, visto che questi sono molto risalenti nel tempo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. L'ordinanza impugnata ha affermato l'irreperibilità di fatto del condannato, ma ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio, che era stata presentata dalla difesa proprio al fine di consentire un definitivo accertamento, circa il fatto che Zampa risedesse, o meno, nel domicilio presso il quale era stato cercato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato un dato che ha valenza assorbente, rispetto a ogni profilo ulteriore e che è costituito dalla inidoneità del domicilio indicato dal condannato, ai fini dello svolgimento della misura. Nel provvedimento avversato, infatti, è precisato che: - il condannato ha indicato di essere socio, con il figlio, di una società, che presso la sede indicata è risultata - all'esito dei dovuti controlli - del tutto inesistente; - una nota della Polizia di Stato indica lo Zampa come soggetto residente all'estero, precisamente nella Repubblica Dominicana; - il ricorrente è stato cercato ripetutamente presso il domicilio indicato ma, nonostante il relativo cognome figurasse sul citofono, non è stato colà mai reperito.

L'ordinanza impugnata, quindi, trae scaturigine dalla rilevata non effettività del domicilio dichiarato, quale situazione di materiale incertezza, atta a impedire l'effettuazione dei necessari accertamenti istruttori, oltre a risultare chiaramente evocativa della mancanza di interesse del richiedente, nei confronti della procedura. 2.1. La decisione negativa sussunta nell'ordinanza impugnata, in ordine alla richiesta di misura alternativa alla detenzione, si allinea peraltro ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale la mancanza di una stabile, sicura e conosciuta residenza inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti al condannato.

L'invocato benefico, infatti, postula un contatto diretto e continuo, fra la persona fisica dell'interessato ed il servizio sociale al quale - a norma dell'art. 47, nono comma, Ord. pen. - spetta il compito di controllare la condotta del soggetto, nonché di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale. Risulta del tutto legittimo, pertanto, il rigetto della richiesta, laddove tale decisione sia basata sulla sostanziale irreperibilità della persona condannata, ossia su una mancanza di stabile residenza, quale situazione in grado di incidere negativamente sulla effettività della misura alternativa invocata (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198;

Sez. 1, n. 4023 del 14/10/1992, Rv. 192363). 2.2. In tali casi, in definitiva, ciò che viene in rilievo non è il profilo della necessità di una reperibilità di tipo processuale, da soddisfare mediante l'onere - previsto sotto comminatoria di inammissibilità - di dichiarare o eleggere domicilio al momento della presentazione della domanda, bensì il diverso tema della reperibilità di tipo sostanziale, dunque della effettività del domicilio. Sotto quest'ultimo aspetto, la non idoneità del domicilio incide profondamente, in punto di possibilità di mantenimento dei contatti del condannato con il servizio sociale, oltre che di possibilità di espletamento dei necessari controlli, finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni e della prosecuzione del percorso di risocializzazione e reinserimento.

Non risultando effettuata, nella presente procedura, l'indicazione di un nuovo, reale e verificabile domicilio del condannato, la decisione impugnata si appalesa giuridicamente ineccepibile.

3. Quanto alla questione del mancato differimento dell'udienza, parimenti non è possibile giungere a difformi lumi. Vero che, effettivamente, nel verbale di udienza del 25/10/2023 non è stata fornita alcuna risposta, a fronte di una specifica domanda di rinvio formulata dalla difesa. L'istanza stessa, però, era volta - in maniera estremamente vaga e indefinita - a "verificare la reperibilità della parte" (questo è, testualmente, quanto può leggersi nel verbale). La richiesta presentata fuori udienza, conformemente a quanto indicato a verbale, domandava il differimento dell'udienza "per consentire alla PG delegata nuovi controlli sul domicilio". Ritiene il Collegio, allora, che una istanza strutturata secondo tali modalità non presenti un contenuto effettivamente spendibile, essendo essa - più ragionevolmente - da reputare del tutto generica e indeterminata.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente