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Sentenza — n. 18918/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18918/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18918/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 31/01/2018, il Tribunale di Padova in composizione monocratica ha ritenuto Fabio Rossi colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2 -sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro duemila di ammenda; nel contempo, il Tribunale ha disposto la conversione della pena in mesi tre e giorni otto di lavori di pubblica utilità, da svolgersi presso il Centro Clinico "Stella Polare" ed ha incaricato l'U.E.P.E. di Padova per le necessarie verifiche. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova revocato la sopra detta conversione e ha ordinato il ripristino della pena originariamente irrogata, per avere il condannato omesso di prendere contatti - in assenza di qualsivoglia giustificazione - con l'ente sopra detto.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18918/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Fabio Rossi, a mezzo del difensore avv. Antonio Macheda, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att, cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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revoca della licenza condurre guida in stato di ebbrezza qualificata abbandono del procedimento per infrazione stradale revoca della sospensione condizionale cancellazione dall'albo avvocati idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
Non sono state rispettate le formalità dettate dall'art. 666 cod. proc. pen., nel senso che sarebbe stato necessario procedere alla convocazione di udienza camerale ex art.
art. 127 cod. proc. pen
pen., nel senso che sarebbe stato necessario procedere alla convocazione di udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSI FABIO nato a ESTE il 02/07/1963 avverso l'ordinanza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale DOMANICO A.R. SECCIA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio /

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 31/01/2018, il Tribunale di Padova in composizione monocratica ha ritenuto Fabio Rossi colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) e comma 2 -sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro duemila di ammenda; nel contempo, il Tribunale ha disposto la conversione della pena in mesi tre e giorni otto di lavori di pubblica utilità, da svolgersi presso il Centro Clinico "Stella Polare" ed ha incaricato l'U.E.P.E. di Padova per le necessarie verifiche. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova revocato la sopra detta conversione e ha ordinato il ripristino della pena originariamente irrogata, per avere il condannato omesso di prendere contatti - in assenza di qualsivoglia giustificazione - con l'ente sopra detto.

2. Ricorre per cassazione Fabio Rossi, a mezzo del difensore avv. Antonio Macheda, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att, cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di decadenza, a norma degli artt. 186, comma 9 -bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 127 e 666 cod. proc. pen. Non sono state rispettate le formalità dettate dall'art. 666 cod. proc. pen., nel senso che sarebbe stato necessario procedere alla convocazione di udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. Il Tribunale, quindi, non avrebbe potuto provvedere senza l'instaurazione di un regolare contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186, comma 9 -bis d.lgs. n. 285 del 1992. Non era onere del condannato attivarsi per dare esecuzione alla suddetta sanzione sostitutiva, spettando in tal caso all'autorità giudiziaria l'onere di dare impulso all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento, in accoglimento del primo motivo.

4. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente rispetto alla ulteriore doglianza.

5. Giova ricordare che l'art. 186, comma 9-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che il giudice proceda alla revoca della pena sostitutiva a norma dell'art.666 cod. proc. pen., ossia attenendosi all'iter ordinario, costituito dalla fissazione dell'udienza camerale, con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore. Nel caso di specie, il Tribunale di Padova ha omesso tali adempimenti, provvedendo alla revoca della conversione della pena in lavoro di pubblica utilità de plano, dunque senza l'instaurazione del contraddittorio fra le parti. L'impugnata ordinanza, assunta all'esito di tale errata procedura, è quindi affetta da nullità di ordine generale e di carattere assoluto, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 44536 del 24/10/2012, Agresta, Rv. 254045; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657).

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso. C