Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18915/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning on sentencing increase due to continued offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Davide Crisai against the Court of Appeal of Genoa's order regarding the calculation of his sentence. Crisai argued that the appellate court failed to provide adequate reasoning for the specific increase in penalty applied to a satellite offense under the doctrine of continued offense. The court ruled that the original decision was fundamentally flawed because it omitted any justification for the additional years added to the base sentence, violating the requirement for motivated sentencing adjustments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The court must explicitly motivate the specific increase in penalty for each satellite offense to prevent surreptitious accumulation of sentences.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued offense sentencing increase omission of reasoning proportionality principle penal execution precedenti penali rilevanti perseguimento penale per truffa reati seriali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Dario Carmine Procentese, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISAI DAVIDE nato a NAPOLI il 03/02/1966 avverso l'ordinanza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra le seguenti sentenze riguardanti Davide Crisai:

a) sentenza del Tribunale di Torino del 15/11/2011 (passata in giudicato il 12/05/2022), a mezzo della quale è stata inflitta la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 e 497-bis cod. pen., commesso in Torino il 18/10/2021;

a) sentenza della Corte di appello di Genova del 05/12/2022 (passata in giudicato il 21/01/2023), a mezzo della quale è stata inflitta la pena di anni quattro, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 2.334,00 di multa, per più episodi di truffa, commessi in varie località del Nord Italia tra il 07/06/2021 e il 04/10/2021; e, per l'effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni cinque, mesi cinque di reclusione ed euro 2.200,00 di multa.

2. Ricorre per cassazione Davide Crisai, a mezzo del difensore avv. Dario Carmine Procentese, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine all'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. La quantificazione della pena a titolo di aumento per continuazione, con riferimento al reato-satellite oggetto della sentenza del Tribunale di Torino del 15/11/2011, non è sorretta da alcuna motivazione, neanche implicita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come correttamente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, il principio di diritto scolpito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - in tema di reato continuato - è nel senso che il giudice, laddove proceda alla determinazione della pena complessiva, quale esito della ritenuta unificazione di singoli reati sotto il vincolo della continuazione, deve non solo individuare il reato più grave e specificarne la pena base, ma anche procedere all'indicazione - sorretta da adeguata motivazione - dei distinti aumenti di pena correlati a ognuno dei reati satellite; tanto al fine di permettere una verifica, sia in ordine al rispetto della relazione di proporzionalità fra le singole pene, sia relativamente al fatto che non venga effettuato - in maniera surrettizia - un cumulo materiale fra pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).

3. Nella concreta fattispecie, coglie nel segno la doglianza difensiva, dato che il provvedimento impugnato è carente, sotto il profilo della motivata commisurazione dell'aumento correlato al reato satellite. E infatti, relativamente alla sentenza del Tribunale di Torino del 15/11/2011, che aveva quantificato la pena - in sede di cognizione - in anni uno e mesi dieci di reclusione, il Giudice dell'esecuzione ha disposto un aumento pari ad anni uno di reclusione, mancando di fornire qualsivoglia motivazione sul punto. Ricorre pertanto il lamentato vizio di omessa motivazione dell'impugnato provvedimento. Trattasi di patologia della decisione specificamente ricorribile per cassazione, stante l'evidente interesse - in capo al condannato - alla precisa determinazione del trattamento sanzionatorio.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, viene disposto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio degli atti, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Genova.