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Sentenza — n. 18913/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18913/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18913/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione, fra i reati accertati a carico di Claudio Lubisco, con le sentenze della Corte di appello di Roma del 21/03/2022 e della Corte di appello di Bari del 29/09/2021 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena complessiva inflitta allo stesso in anni sedici di reclusione.

Regesto Legislator

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artt. 671 cod. proc. pen, art. 187 disp. att. cod. proc. pen, art. 442 cod. proc. pen, art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 18913/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In questa sede, l'aumento per tale reato associativo era stato fissato in anni uno e mesi due di reclusione; nell'ordinanza ora impugnata, invece, tale aumento - operato per il reato associativo, unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto ad altri, ma non ritenuto fattispecie di maggiore gravità - viene indicato in anni sei e mesi tre di reclusione, poi ridotto ex art. 442 cod. proc. pen. ad anni quattro e mesi due di reclusione.

Parole chiave

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aggravamento della pena differimento dell'esecuzione della pena formazione di una pena complessiva revisione della sentenza penale sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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artt. 671 cod. proc. pen
pen., in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
e all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
art. 442 cod. proc. pen
art. 671 cod. proc. pen
Come già esposto in parte narrativa, il Giudice dell'esecuzione - in accoglimento della relativa richiesta, formulata a norma dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
275845, a mente della quale: «Il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUBISCO CLAUDIO nato a PALO DEL COLLE 11 12/09/1966 avverso l'ordinanza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione, fra i reati accertati a carico di Claudio Lubisco, con le sentenze della Corte di appello di Roma del 21/03/2022 e della Corte di appello di Bari del 29/09/2021 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena complessiva inflitta allo stesso in anni sedici di reclusione.

2. Ricorre per cassazione Claudio Lubisco, a mezzo del difensore avv. Nicola Quaranta, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata viola il principio in base al quale - in sede di rideterminazione in executivis della pena complessiva da infliggere, a titolo di continuazione rispetto a fatti già parzialmente unificati - non può essere operata una riforma peggiorativa della pena, rispetto a quella già determinata in sede di precedente applicazione della continuazione. L'errore commesso dalla Corte di appello di Roma concerne la condanna inflitta per il reato associativo, con la sentenza n. 1937/2014 del 30/05/2014 della Corte di appello di Bari, già oggetto di unificazione interna con la sentenza n. 3108/2022 del 21/03/2022 della Corte di appello di Roma.

In questa sede, l'aumento per tale reato associativo era stato fissato in anni uno e mesi due di reclusione; nell'ordinanza ora impugnata, invece, tale aumento - operato per il reato associativo, unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto ad altri, ma non ritenuto fattispecie di maggiore gravità - viene indicato in anni sei e mesi tre di reclusione, poi ridotto ex art. 442 cod. proc. pen. ad anni quattro e mesi due di reclusione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'aumento per la continuazione operato in sede esecutiva è del tutto svincolato, rispetto alle determinazioni effettuate dal giudice della sentenza avvinta dalla continuazione. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, deve prendere a riferimento solo la posizione del richiedente e le sentenze oggetto dell'istanza, senza essere vincolato in alcun modo dalle statuizioni assunte dal giudice della cognizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Come già esposto in parte narrativa, il Giudice dell'esecuzione - in accoglimento della relativa richiesta, formulata a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. - ha proceduto alla unificazione delle condanne inflitte con le due sentenze sopra dette, che già contenevano una continuazione interna. Stando alla prospettazione della difesa, in relazione al reato rubricato sub A) della sentenza n. 1937/2014, già unificata nella sentenza n. 3108/2022, era stata individuata una pena - quale aumento a titolo di continuazione per tale reato - pari ad anni uno e mesi due di reclusione, mentre la Corte distrettuale avrebbe fatto riferimento ad una pena di anni otto e mesi sei, indicando poi un aumento pari ad anni sei e mesi tre di reclusione, in tal modo infrangendo il divieto di riforma peggiorativa. 2.1.

Il principio di diritto che governa la materia non è minimamente controverso (si può richiamare, fra tante, il dictum di Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845, a mente della quale: «Il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo»; così si era espressa Sez. 1, n. 26460 del 11/04/2013, Cocos, Rv. 256043 - 01:

«La necessità di rideterminare la pena per la sopravvenienza di nuovo titolo definitivo di detenzione - che si assuma in continuazione con fatti già oggetto di precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. - non consente di modificare in senso peggiorativo il contenuto del precedente provvedimento di unificazione»). 2.2. L'esame dell'incarto processuale, però, dimostra l'insussistenza dell'asserito travisamento. Nella sentenza n. 1937/2014 del 30/05/2014, la pena stabilita a carico di Lubisco in primo grado era stata determinata in anni otto e mesi sei di reclusione; in sede di incidente di esecuzione, la pena per il reato associativo ascritto sub a) della suddetta sentenza è stato fissato, invece, ad anni sei e mesi tre di reclusione (pena poi aumentata ex art. 81 cod. pen., dunque in ragione di mesi due di reclusione per ciascuno dei residui reati scopo contestati).

Il Giudice dell'esecuzione, quindi, si è conformato alla sopra richiamata regola ermeneutica; diversamente da quanto dedotto dalla difesa.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp