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Sentenza — n. 18351/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against revocation of home detention due to dangerous motorcycle evasion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18351/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Antonio Greco's cassation appeal against the revocation of his home detention order. Greco argued that his prior acquittal for minor evasion meant the revocation was legally impossible under specific probation regulations. The court held that the probation judge correctly assessed the gravity of his dangerous driving behavior, which rendered the alternative measure incompatible with his reintegration, thereby justifying the revocation despite the prior acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, comma 9, Ord. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The probation judge may revoke home detention for dangerous conduct even if a prior criminal court found the act of minor evasion, as the penitentiary assessment of the behavior's gravity remains autonomous from the criminal court's judgment on the act's existence.

Parole chiave

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home detention revocation minor evasion acquittal probation judge autonomy dangerous driving behavior Italian penal code guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento penale revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter, comma 9, Ord. pen.
pen., sicché la detenzione domiciliare non avrebbe potuto essere revocata, posto che il comma 9 dell'art. 47 -ter Ord.
Art. 131-bis cod. pen.
Egli rammenta che, nel processo a suo carico intentato per l'evasione, era stata pronunciata sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sicché la detenzione domiciliare non avrebbe potuto essere revocata, posto che il comma 9 dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Seguono la reiezione del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 131-bis cod. pen
Egli rammenta che, nel processo a suo carico intentato per l'evasione, era stata pronunciata sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sicché la detenzione domiciliare non avrebbe potuto essere revocata, posto che il comma 9 dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Seguono la reiezione del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta
Se è vero, infatti, che non ogni singola violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare comporta la revoca della misura, che scatta solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con il mantenimento del beneficio (tra le molte, Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv.
Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, La Martina
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Greco Antonio, nato ad Aprilia il 19/10/1981 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare, già concessa ad Antonio Greco, evaso dall'abitazione e postosi spericolatamente alla guida di un motoveicolo.

2. Ricorre Greco per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nei due connessi motivi il ricorrente deduce violazione di legge, vizio di motivazione e mancata valutazione di prova decisiva. Egli rammenta che, nel processo a suo carico intentato per l'evasione, era stata pronunciata sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sicché la detenzione domiciliare non avrebbe potuto essere revocata, posto che il comma 9 dell'art. 47 -ter Ord. pen esclude la revoca in caso di fatto di evasione di lieve entità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Se è vero, infatti, che non ogni singola violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare comporta la revoca della misura, che scatta solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con il mantenimento del beneficio (tra le molte, Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077- 01), deve rilevarsi che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha congruamente argomentato in ordine alla rilevanza ostativa del comportamento trasgressivo messo in atto, anche alla luce delle giustificazioni rese dal condannato. Questi, evadendo, si è posto alla guida di un motoveicolo di grossa cilindrata, condotto a fortissima velocità, con andatura pericolosa per sé e per gli altri utenti della strada. Condivisibilmente il Tribunale ha tratto da tale complessivo comportamento, violativo delle prescrizioni e incidente altresì sulla sicurezza pubblica, il convincimento dell'inidoneità contenitiva e rieducativa della misura alternativa, di cui ha coerentemente decretato la revoca.

3. Il Tribunale di sorveglianza, pur a conoscenza del giudicato penale, ha plausibilmente ritenuto la condotta trasgressiva nient'affatto lieve, in ottica penitenziaria. La revoca risulta dunque giustificata anche a cospetto dell'art. 47- ter, comma 9, Ord. pen. Il giudice penale di cognizione è stato di contrario avviso, per quanto di sua competenza. Ma tale rilievo non introduce alcuna contraddizione di ordine logico- normativo. La valutazione della magistratura di sorveglianza, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, costituisce infatti oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla possibile differente valutazione delle stesse condotte, operato -ad altri fini- dal giudice della cognizione, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, dep. 2019, La Martina, Rv. 274870-01); limite qui non valicato.

4. Seguono la reiezione del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese