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Sentenza — n. 18350/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order due to valid service of process and police findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18350/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Lamrabet Ycine's appeal against the Rome Supervision Tribunal's refusal of probation and home detention. The appellant argued procedural nullity regarding the service of notice and questioned the police report confirming his unavailability and the unsuitability of his residence. The court upheld the lower court's decision, ruling that the defendant's absence justified direct service to his lawyer and that the police investigation sufficiently proved the conditions for alternative measures.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The failure to locate a defendant at their declared domicile, even due to temporary absence, constitutes an unfitness of the address, legitimizing direct service to the defense counsel without further investigative steps; appeals based on generic denial of police findings regarding unavailability or home suitability are inadmissible.

Parole chiave

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service of process probation order home detention unavailability procedural nullity police investigation Cassation appeal procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
L'avviso di fissazione dell'udienza camerale sarebbe stato notificato presso il difensore, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza la previa effettuazione delle ricerche che, in tesi, avrebbero dovuto precedere l'attivazione della notificazione sostitutiva.
Art. 616 cod. proc. pen.
Seguono la reiezione del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 157, comma 8, cod. proc. pen.
(senza che sia necessaria alcuna ulteriore ricerca, e sia neppure consentito dare corso agli adempimenti di cui all'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., o di cui all'art.
Art. 8 della legge n. 892 del 1982
pen., o di cui all'art. 8 della legge n. 892 del 1982, ossia al deposito dell'atto presso la casa comunale o l'ufficio postale).Lamrabet è risultato irreperibile ai domicilio dichiarato, coincidente con la sua abitazione, al tempo della notificazione dell'avviso di fissazione di udienza.
Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava - in relazione alla pena residua di sei mesi e diciotto giorni di reclusione, inflitta a Ycine Lamrabet per violazione della legge sugli stupefacenti, la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Seguono la reiezione del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi
Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv.
Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone
271772- 01; Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lamrabet Ycine, nato in Tunisia il 21/06/1987 avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava - in relazione alla pena residua di sei mesi e diciotto giorni di reclusione, inflitta a Ycine Lamrabet per violazione della legge sugli stupefacenti, la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare. A ragione della decisione il Tribunale poneva l'attuale irreperibilità del condannato e lo stato di fatiscenza e di abbandono dell'immobile indicato per l'esecuzione delle misure alternative.

Ricorre Lamrabet per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale. L'avviso di fissazione dell'udienza camerale sarebbe stato notificato presso il difensore, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza la previa effettuazione delle ricerche che, in tesi, avrebbero dovuto precedere l'attivazione della notificazione sostitutiva. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'adeguatezza dell'accertamento di polizia giudiziaria sulla cui base erano state ritenute la sua irreperibilità e l'inidoneità dell'abitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772- 01; Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120-01), il mancato reperimento dell'imputato presso il domicilio dichiarato, ovvero del domiciliatario in caso di elezione di domicilio, ancorché dovuto ad assenza solo temporanea dei destinatari della notificazione (e degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto in loro vece), si sostanzia in una situazione di inidoneità della dichiarazione o elezione, rendendo così legittima e doverosa la notificazione direttamente mediante consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (senza che sia necessaria alcuna ulteriore ricerca, e sia neppure consentito dare corso agli adempimenti di cui all'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., o di cui all'art. 8 della legge n. 892 del 1982, ossia al deposito dell'atto presso la casa comunale o l'ufficio postale).Lamrabet è risultato irreperibile ai domicilio dichiarato, coincidente con la sua abitazione, al tempo della notificazione dell'avviso di fissazione di udienza.

La circostanza era tale da abilitare, senza che si dovessero compiere altri adempimenti, la modalità di notificazione prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

2. Il secondo motivo è articolato in punto di fatto e generico. Due furono gli accessi di polizia giudiziaria, che, nel loro complesso, adeguatamente comprovano l'irreperibilità del condannato e l'inidoneità del domicilio, privo finanche di energia elettrica. L'ordinanza impugnata, che recepisce l'esito dell'accertamento, è insindacabile in questa sede. Le confutazioni al riguardo, oltre che di puro merito, sono prive di specificità censoria, non indicando il condannato alcun diverso e concreto elemento che smentisca gli assunti.

3. Seguono la reiezione del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle