Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18345/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18345/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18345/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Giovanni Turnacco, volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Il beneficio, invero, era stato già accordato, con separato provvedimento in sede esecutiva, rispetto a parte delle condotte criminose (associazione di stampo mafioso, estorsioni, omicidio, consumati tra il 1995 e il 2001) e l'istante intendeva estendere la pronuncia alle condotte rimanenti (un omicidio ulteriore, altre estorsioni e violazioni della normativa sulle armi, risalenti agli anni 2003 e 2004). Queste ultime condotte, tuttavia - in quanto separate (tra loro e dalle altre) da intervalli di tempo consistenti, differenziate per modalità esecutive e identità delle vittime, e non riconducibili, come ideazione, al momento dell'ingresso di Turnacco nell'associazione - non potevano essere ricondotte, per la Corte di appello, ad un medesimo disegno criminoso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18345/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, in base al quale tutti i reati commessi in ambito associativo, e genericamente rientranti nel relativo programma, dovrebbero ritenersi passibili del trattamento sanzionatorio mitigato. L'ordinanza, in effetti, afferma - e ineccepibilmente motiva - il carattere estemporaneo e contingente delle risoluzioni criminose che condussero alla consumazione delle estorsioni risalenti agli anni 2003 e 2004, pure genericamente rientranti nell'ambito della strategia criminosa associativa.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione criminalità persistente attività criminosa altri reati allegazioni di persecuzione contraddittorie doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Giovanni Turnacco, volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Turnacco Giovanni, nato a San Felice a Cancello il 31/10/1970 avverso l'ordinanza del 12/09/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Giovanni Turnacco, volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Il beneficio, invero, era stato già accordato, con separato provvedimento in sede esecutiva, rispetto a parte delle condotte criminose (associazione di stampo mafioso, estorsioni, omicidio, consumati tra il 1995 e il 2001) e l'istante intendeva estendere la pronuncia alle condotte rimanenti (un omicidio ulteriore, altre estorsioni e violazioni della normativa sulle armi, risalenti agli anni 2003 e 2004). Queste ultime condotte, tuttavia - in quanto separate (tra loro e dalle altre) da intervalli di tempo consistenti, differenziate per modalità esecutive e identità delle vittime, e non riconducibili, come ideazione, al momento dell'ingresso di Turnacco nell'associazione - non potevano essere ricondotte, per la Corte di appello, ad un medesimo disegno criminoso.

2. Ricorre il condannato per cassazione, con rituale mandato difensivo. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dì motivazione, insistendo particolarmente sull'identità di disegno criminoso che legherebbe le estorsioni, ingiustificatamente negato nonostante esse facessero geneticamente parte del programma criminoso associativo, fossero temporalmente contigue e fossero strumentali alla funzionalità della cosca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il giudice a quo si è infatti attenuto all'esatto principio di diritto, già ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481-01; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253-01) e che deve essere qui ribadito, secondo cui può essere riconosciuta la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine del sodalizio, e vicendevolmente tra questi ultimi, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati-fine non solo siano riconducibili al programma criminoso dell'associazione, e siano ad essa e ai suoi fini strumentali, ma siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento in cui il partecipe si fosse determinato a fare ingresso nel sodalizio.

Ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, in base al quale tutti i reati commessi in ambito associativo, e genericamente rientranti nel relativo programma, dovrebbero ritenersi passibili del trattamento sanzionatorio mitigato. L'ordinanza, in effetti, afferma - e ineccepibilmente motiva - il carattere estemporaneo e contingente delle risoluzioni criminose che condussero alla consumazione delle estorsioni risalenti agli anni 2003 e 2004, pure genericamente rientranti nell'ambito della strategia criminosa associativa.

La conclusione attinta, contrastata in termini di puro fatto, si sottrae in questa sede ad efficace censura.

3. Segue la reiezione del ricorso. A tanto segue ulteriormente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle