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Sentenza — n. 18171/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls security expulsion order due to absolute nullity from failure to notify defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18171/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the security expulsion order issued by the Trieste Supervision Court. The appellant argued that the defense counsel was not properly notified of the hearing date, rendering the proceedings null and void. The court confirmed that the absence of timely notification to the appointed defense attorney constitutes an absolute nullity under the Criminal Procedure Code, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c) and Art. 179, comma 1 of the Criminal Procedure Code: The failure to notify the defense counsel of a mandatory hearing constitutes an absolute nullity, requiring the annulment of the resulting order and remittal for a new proceeding.

Parole chiave

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absolute nullity defense counsel notification security expulsion order Criminal Procedure Code mandatory hearing presence remittal for new trial procedural defect uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) of the Criminal Procedure Code
Art. 179, comma 1 of the Criminal Procedure Code
Art. 606, comma 1, lett. c) of the Criminal Procedure Code
Art. 680 of the Criminal Procedure Code
Art. 667, comma 4 of the Criminal Procedure Code

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015
pen., quando di esso è obbligatoria la presenza (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISUFI ILIRJAN nato in Albania il 07/04/1982; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste del 20/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto l'appello proposto, ai sensi dell'art.680 cod. proc. pen., da Is;ufi Ilirjan avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine pronunciata il 20 luglio 2022, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, ordinata con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone del 15 maggio 2018.

2. Avverso la predetta ordinanza Isufi Ilirjan, per mezzo dell'avv. Guido Galletti, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cDd. proc. pen., la violazione dell'art.179 del codice di rito per l'omessa e comunque errata notifica al difensore di fiducia del decreto di trattazione del procedimento di sicurezza per l'udienza del 20 giugno 2023 (alla quale era stato rinviato di ufficio il procedimento), con la conseguente nullità dell'udienza e dell'ordinanza sopra indicata. Per tale motivo il difensore non aveva potuto partecipare alla udienza all'esito della quale era stata pronunciata l'ordinanza sopra indicata.

3. A seguito della proposizione del ricorso il Tribunale di sorveglianza di Trieste, con ordinanza dell'Il luglio 2023, ha sospeso ai sensi dell'art.667, comma 4, cod. proc. pen., l'esecutività dell'ordinanza impugnata rilevando che, per un disguido di cancelleria, all'avv. Galletti era stato inviato in data 7 giugno 2023 un decreto diverso da quello a nome di Isufi Ilirjan con la conseguente omessa notifica del decreto di citazione per la sopra indicata udienza del 20 giugno 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. E' noto che l'omessa notifica dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod.proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 - 01). Nel caso di specie, come confermato dallo stesso Tribunale di sorveglianza di Trieste, la notifica per l'udienza in camera di consiglio tenutasi il giorno 20 giugno 2023 è stata omessa nei confronti del difensore di fiducia.

3. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste. Così deciso in Roma, i