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Sentenza — n. 18169/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls home detention revocation due to procedural error regarding notification timing and lack of new misconduct findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18169/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Palermo Supervision Tribunal's order revoking Gaetano Grasso's home detention without remand. Grasso argued the revocation was procedurally flawed because he was found and notified of the original order before the hearing, yet not translated, and the tribunal failed to cite new misconduct justifying the change. The court ruled that since the home detention had legally commenced upon notification, it could not be declared ineffective or merely revoked under the same conditions, necessitating annulment.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 100 reg. esec. Ord. pen.: When an alternative measure has legally commenced upon notification, it cannot be declared ineffective or revoked under identical conditions if the revocation presupposes the measure's prior invalidity.

Parole chiave

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home detention revocation procedural nullity notification timing supervision tribunal execution order revoca del permesso di dimora revoca del sequestro controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe, adottata all'esito del contraddittorio camerale, il Tribunale di sorveglianza di Palermo revocava l'ordinanza concessiva della detenzione domiciliare, da esso emessa in favore di Gaetano Grasso in relazione a titolo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.
Art. 100 reg. esec. Ord. pen.
Con la notificazione dell'ordinanza concessiva della detenzione domiciliare, avvenuta nelle more dell'odierno procedimento di sorveglianza, infatti, la misura alternativa aveva avuto ormai giuridico inizio, a norma dell'art. 100 reg.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 51879 del 13/09/2016, Hysi, Rv. 268926-01
ex Sez. 1, n. 51879 del 13/09/2016, Hysi, Rv. 268926-01), né, stante la perfetta equivalenza di effetti, l'ordinanza concessiva poteva essere, alle stesse condizioni, meramente revocata.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Grasso Gaetano, nato a Giarre il 29/10/1954 avverso l'ordinanza dell'11/07/2023 del Tribunale di sorveglianza di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, adottata all'esito del contraddittorio camerale, il Tribunale di sorveglianza di Palermo revocava l'ordinanza concessiva della detenzione domiciliare, da esso emessa in favore di Gaetano Grasso in relazione a titolo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., stante l'irreperibilità del condannato e l'impossibilità di notificare il provvedimento.

2. Ricorre Grasso per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale. La notificazione a sé dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale era avvenuta secondo il rito degli irreperibili, ma la declaratoria di irreperibilità non sarebbe stata preceduta da rituali e complete ricerche. Con il secondo motivo deduce nullità processuale ulteriore. Nelle more del procedimento di sorveglianza, egli era stato rintracciato dalla polizia giudiziaria, che, in data 29 giugno 2023, aveva provveduto a notificargli l'ordinanza concessiva della detenzione domiciliare, la quale aveva, in pari data, iniziato a decorrere.

Ciò nonostante, non era stata disposta la sua traduzione per l'udienza camerale, in violazione del diritto di difesa. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione. Avendo la misura alternativa preso comunque esecuzione a far tempo dal 29 giugno 2023, la sua revoca presupponeva il rilievo di condotte posteriori, di gravità tale da risultare incompatibili con la prosecuzione della misura, che il giudice a quo non avrebbe affatto individuato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il terzo motivo è pregiudizialmente fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento dei motivi anteriori. Con la notificazione dell'ordinanza concessiva della detenzione domiciliare, avvenuta nelle more dell'odierno procedimento di sorveglianza, infatti, la misura alternativa aveva avuto ormai giuridico inizio, a norma dell'art. 100 reg. esec. Ord. pen., sicché essa non poteva più, sul contrario presupposto, essere dichiarata geneticamente inefficace (arg. ex Sez. 1, n. 51879 del 13/09/2016, Hysi, Rv. 268926-01), né, stante la perfetta equivalenza di effetti, l'ordinanza concessiva poteva essere, alle stesse condizioni, meramente revocata. Se ne impone, dunque, l'annullamento senza rinvio. Opportuna notizia di questa decisione sia data al pubblico ministero competente per l'esecuzione.

2. Resta impregiudicata, ad opera del Tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione della misura, diverso dal Tribunale a quo, ogni valutazione circa le cause del ritardato avvio della misura e circa la loro,Yimputabilità al condannato, così come resta impregiudicata l'adozione eventuale dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 51-ter Ord. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento che cura