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Sentenza — n. 18163/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of opposition against provisional supervision order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18163/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the convicted party failed to file an opposition against the provisional supervision order. The lower court merely ratified this existing order since no legal challenge had been raised within the statutory deadlines. Consequently, the court found no grounds for annulment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: A ratification of a provisional supervision order by the supervision court is valid and not subject to cassation review if the convicted person did not file an opposition against the original provisional measure within the prescribed time limits.

Parole chiave

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ratification of provisional order lack of opposition supervision court jurisdiction inadmissible cassation appeal procedural time limits tossicodipendenza dipendenza dall'assistenza sociale soppressione dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Art. 90 d.P.R. 309/90
Art. 94 d.P.R. 309/90
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TEDESCO ALESSIO nato a Roma il 18/03/1970; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 20/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sosl:ituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ratificato, ai sensi dell'art.678, comma 1-ter, cod. proc. pen., quella emessa dal Magistrato di sorveglianza della stessa città il giorno 16 maggio 2013, con la quale era stata applicata in via provvisoria la misura alternativa dell'affidarnento in prova al servizio sociale nei confronti di Alessio Tedesco ed era stato contestualmente dichiarato il non luogo a provvedere su quella di affidamento terapeutico ai sensi dell'art.94 d.P.R. 309/90. Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha osservato che avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza non era stata proposta opposizione da parte del condannato e che erano orami decorsi i relativi termini.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Pasquale Pisani, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.90 d.P.R. 309/90, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; al riguardo osserva che egli non aveva mai chiesto l'affidamento in casi). particolari, ma invece la sospensione della pena ai sensi dell'art.90 d.P.R. 309/90 e che rispetto a tale domanda il Magistrato di sorveglianza aveva omesso di pronunciarsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.II ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Infatti, come già rilevato nell'ordinanza impugnata, Alessio Tedesco non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva applicato in via provvisoria, nei suoi confronti, l'affidamento in prova e dichiarato in non luogo a provvedere sulla richiesta ex art.94 d.P.R. 309/90. 2.1. Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza non è incorso nei vizi lamentati dal ricorrente, essendosi limitato a prendere atto del contenuto del provvedimento di applicazione provvisoria della misura alternativa rispetto alla quale il condannato, come visto, non aveva proposto opposizione. 2.2. Deve poi aggiungersi che non assume rilievo quanto richiesto con la originaria istanza da parte dell'odierno ricorrente poiché - in assenza di opposizione - l'oggetto del procedimento di ratifica è necessariamente delimitato dal contenuto del provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza, senza formalità, a norma dell'art.678, comma 1-ter,, cod. proc. pen.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima ecwo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro