Cassation court dismisses appeal for extraordinary detainee visit due to lack of specific reasonable motives.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Leandro Bennato's appeal against the preliminary judge's refusal to authorize an extraordinary prison visit with Serena Murgese. Bennato argued the visit was justified by a long-standing friendly relationship, while the judge cited the severity of Bennato's crimes and the ongoing investigation phase as valid reasons for denial. The court held that because Murgese is not a relative or cohabitant, the detainee must provide specific, plausible reasons for the visit, which Bennato failed to substantiate beyond a vague claim of friendship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37, comma 1, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230; Art. 277 cod. proc. pen.: For extraordinary visits with persons other than relatives or cohabitants, the detainee must demonstrate specific reasonable motives, and a vague assertion of a friendly relationship without concrete justification does not satisfy this requirement.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bennato Leandro, nato a Roma il 01/01/1979 avverso l'ordinanza emessa il 20/10/2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 ottobre 2023 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presenta-4, da Leandro Bennato finalizzata a ottenere l'autorizzazione a svolgere un colloquio straordinario con Serena Murgese,, indicata nell'istanza come "terza persona legata da rapporto amicale con il detenuto". Il provvedimento di rigetto veniva giustificato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma sull'assunto che l'elevato disvalore dei titoli di reato per i quali Bennato era detenuto e la fase processuale nella quale pendeva il relativo procedimento non rendevano opportuna l'autorizzazione richiesta dal detenuto.
2. Avvero questa ordinanza Leandro Bennato, a mezzo dell'avv. Eleonora Nicla Moiraghi, proponeva ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 277 cod. proc. pen., 18 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, 2 e 3 Cost., per non avere iI Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di autorizzare il colloquio straordinario con Serena Murgese, sulle quali ci si era espressi in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.
Si trascurava, in questo modo, di considerare che dagli atti processuali emergeva in termini incontroversi che Serena Murgese era legata a Leandro Bennato da un rapporto amicale risalente e consolidato, con la conseguenza che la richiesta avanzata dal ricorrente traeva il suo fondamento dalla previsione dell'art. 37 d.P.R. n. 230 del 2000, che consente lo svolgimento dei colloqui straordinari richiesti dal detenuto in presenza di ragionevoli mol:ivi. Le considerazioni espose imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Leandro Bennato è infondato.
2. Occorre premettere che costituisce un dato ermeneutico consolidato quello secondo cui, ai fini della concessione di colloqui visivi del detenuto con congiunti o con persone conviventi, non è richiesta la deduzione di specifiche ragioni giustificative, essendo tale requisito previsto solo nelle ipotesi, analoghe a quelle in esame, di incontri con persone non legate al soggetto ristretto da vincoli di parentela o di convivenza. A quest'ultima categoria soggettiva, dunque, è riconducibile la vicenda in esame, atteso che la persona con cui Leandro Bennato chiedeva di potere effettuare un colloquio straordinario, Serena Murgese, non era legata al detenuto da legami di parentela o di convivenza, essendo, secondo quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, legata al ricorrente esclusivamente da rapporti di amicizia.
Ne discende che, in relazione al contenuto dell'istanza presentata da Bennato, il parametro normativo di riferimento è costituito dall'art. 37 del d.P.R. n. 230 del 2000, che regolamenta i colloqui personali tra condannati, internati e imputati e che, al secondo periodo del primo comma, stabilisce: «I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi». Tale disposizione, dunque, prevede che possano essere autorizzati colloqui visivi con persone diverse dai congiunti e dai conviventi del detenuto in presenza di "ragionevoli motivi", che devono essere allegati dal soggetto che richiede lo svolgimento dell'incontro.
In questa cornice normativa, deve evidenziarsi che, secondo la difesa del ricorrente, la ragionevolezza dei motivi della richiesta formulata da Leandro Bennato era da rinvenire nel rapporto amicale esistente tra lo stesso e Serena Murgese, che sarebbe dimostrato dalla circostanza che quest'ultima era abitualmente presente nell'abitazione dell'indagato, come attestato dalle informative di reato riguardanti le ipotesi criminose per le quali il ricorrente è attualmente ristretto. A fronte di tali deduzioni difensive, il Giudice dell'esecuzione riteneva insussistenti i presupposti per la concessione del colloquio straordinario controverso, non risultando chiarita né la natura dei rapporti esistenti tra Leandro Bennato e Serena Murgese né le ragioni che legittimavano la richiesta avanzata.
Si consideri, in proposito, che l'ordinamento penitenziario contempla la possibilità che persone diverse da conviventi e familiari siano autorizzati allo svolgimento di colloqui straordinari, ma l'autorizzazione presuppone che i motivi posti a fondamento della richiesta, al contrario di quanto riscontrabile nel caso di specie, siano connotati da ragionevolezza. Non rientra, infatti, in tale contesto, la generica affermazione dell'esistenza di un rapporto di natura arnicale, che, per la sua vaghezza, non consente di formulare alcun giudizio di ragionevolezza sulla richiesta avanzata da Bennato.A ben vedere, si muoveva in questa cornice normativa, sia pure sinteticamente, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, che riteneva l'istanza del detenuto priva di ragioni che ne consentissero l'accoglimento; ragioni da intendere, evidentemente, come motivi esplicitati validamente e connotati da plausibilità.
3. A queste considerazioni occorre aggiungere che i colloqui con soggetti non rientranti nel novero dei familiari o dei conviventi del detenuto risultano connotati da straordinarietà, con la conseguenza che, in questi casi, è imposto un onere di allegazione motivazionale legato a esigenze specifiche del detenuto, valutabili su un piano soggettivo, alle quali, nel caso di specie, non si fa alcun riferimento. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il seguente principio di diritto: «Ai fini della autorizzazione di colloqui visivi del detenuto con persone diverse dai congiunti e dai conviventi, fra i "ragionevoli motivi" richiesti dall'art. 37, comma 1, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 sono comprese le situazioni, valutabili su un piano esclusivamente soggettivo, collegate alla condizione detentiva patita dall'istante, come la comprovata condizione di isolamento dall'ambiente familiare di provenienza del detenuto» (Sez. 1, n. 1255 del 20/12/2017, dep. 2018, Vitale, Rv. 276159 - 01).
In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti effettuati dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma all'elevata gravità dei reati ascritti a Leandro Bennato e alla fase delle indagini in cui versava il procedimento che lo riguardava, che integrano argomenti plausibili a sostegno del diniego del colloquio straordinario. Né possano rilevare, in senso contrario, i riferimenti difensivi alla necessità di contemperare le esigenze di tutela della sicurezza pubblic:a e il diritto alla salvaguardia della sfera affettiva del detenuto, rispetto alle quali si imponeva una ricognizione preliminare dei rapporti personali esistenti tra Leandro Bennato e Serena Murgese, che non appare soddisfatta dal riferimento a mere formule di stile.
Si consideri, infine, che tale rapporto amicale veniva prospettato come riconducibile a una "pregressa e consolidata conoscenza" soltanto in questa sede processuale, atteso che nell'originaria istanza, presentata il 13 ottobre 2023, la difesa del ricorrente definiva soltanto "amicale" il legame esistente tra i due soggetti. Ne consegue che l'omessa deduzione di questa circostanza nell'originaria istanza, precluderebbe al ricorrente di introdurre la questione della natura dei rapporti tra Bennato e Murgese in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da Leandro Bennato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e