Cassation annuls appeal order for lack of specific reasoning on satellite crime penalty increase in continued offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's order regarding the calculation of the penalty for a satellite crime within a continued offense. The appellant argued the lower court failed to explicitly justify the specific increase in imprisonment for the second conviction. The court ruled that the execution judge must separately motivate the amount of the penalty increase for each satellite crime to ensure proportionality and avoid hidden cumulative punishments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 96 c.p.p.; Art. 61 c.p.: The execution judge must separately motivate the specific increase in penalty for each satellite crime in a continued offense to verify proportionality and prevent material cumulation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'UGO FRANCO nato a PALAZZO ADRIANO il 27/11/1965 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di Franco D'Ugo diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a diversi reati giudicati con due sentenze emesse da:
1) GUP del Tribunale di Palermo del 22/02/2016, divenuta irrevocabile il 13/07/2018, per i reati di cui agli artt. 416 bis e 612 cod. pen. (pena inflitta otto anni e otto mesi ch reclusione);
2) Corte d'appello di Palermo del 13/07/2021, divenuta irrevocabile il 02/03/2023, per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ed al fine di agevolare Cosa Nostra (pena inflitta quattro anni e quattro mesi di reclusione ed € 5.000 di multa), rideterminando la pena complessiva in anni undici e mesi quattro di reclusione.
2. Avverso il provvedimento ricorre Franco D'Ugo per mezzo dei difensori avv. Riccardo Bellotta e avv. Domenico Cacocciola, che denunciano, come unico motivo di ricorso, violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al calcolo della pena operato dalla Corte distrettuale: il giudice dell'esecuzione ha omesso del tutto di motivare, estrinsecandoli, i criteri adottati per la quantificazione della pena stabilita in aumento sulla pena base.
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Tomaso Epidendio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1 L'esegesi di legittimità in tema di reato continuato richiede che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nella citata pronuncia, questa Corte a Sezioni Unite ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 31 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (in tal senso già Sez.
U, n. 7930 del 1995, Rv. 201549-01; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv. 274548 - 01). 1.2. Va dunque ribadito che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale - è tenuto a motivare anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).
2. Nell'impugnata ordinanza, non si rinviene alcun passaggio giustificatore della misura del segmento di pena applicato (nella misura di anni 3 di reclusione) a titolo di continuazione per il reato di cui alla sentenza sub 2), nemmeno in termini sintetici, sicché è dato ravvisare la dedotta lacuna motivazionale.
3. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con riguardo al punto indicato, con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - affinché colmi la rilevata lacuna motivazionale, esplicitando le ragioni del disposto incremento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza Corte d'appello di Palermo del 13/07/2021, divenuta irrevocabile il 02/03/2023.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena per il reato satellite con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di a