Sentenza — n. 17947/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABouziane Djamel ricorre avverso l'ordinanza del 21 giugno 2023 del Tribunale di sorveglianza di Ancona, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento del 13 marzo 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Macerata aveva disposto nei suoi confronti l'espulsione detl territorio dello Stato quale misura alternativa alla detenzione, in quanto cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno detenuto in carcere in espiazione di pena inferiore ad anni due.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17947/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento del 13 marzo 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Macerata aveva disposto nei suoi confronti l'espulsione detl territorio dello Stato quale misura alternativa alla detenzione, in quanto cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno detenuto in carcere in espiazione di pena inferiore ad anni due.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOUZIANE DJAMEL nato a ORAN( ALGERIA) il 01/09/1985 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/. sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Marco Dall'Olio, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Bouziane Djamel ricorre avverso l'ordinanza del 21 giugno 2023 del Tribunale di sorveglianza di Ancona, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento del 13 marzo 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Macerata aveva disposto nei suoi confronti l'espulsione detl territorio dello Stato quale misura alternativa alla detenzione, in quanto cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno detenuto in carcere in espiazione di pena inferiore ad anni due.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza si sarebbe limitato a valutare l'impugnazione del condannato e non anche l'opposizione formulata dalla difesa il 29 marzo 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta con l'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che l'opposizione proposta non era sorretta da motivi specifici e da puntuali doglianze. Pertanto, l'atto depositato non soddisfaceva i requisiti minimi prescritti dal legislatore per la sua ammissibilità, in mancanza dell'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento dall'interessato. Il giudice di merito, quindi, ha evidenziato in modo ineccepibile che Bouziane non aveva fornito alcun elemento a sostegno della sua impugnazione, a nulla rilevando che, successivamente al deposito dell'atto principale, fosse stata depositata una nuova memoria, considerando per di più che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi aggiunti.
2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.P.Q.m. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così