Italian court dismisses appeal against deportation of detained foreigner lacking proof of Italian family ties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Abou Seda Mahmoud Hosny Mohamed against a surveillance court order rejecting his opposition to deportation. The appellant argued that the lower court incorrectly found no proof of a cohabitation relationship or family members in Italy, despite his claims of a stable brother and Italian partner. The court ruled that the appellant failed to provide specific evidence beyond generic availability of accommodation, confirming the lower court's finding that the statutory conditions for deportation were met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; The expulsion of a detained foreigner is an administrative measure to reduce prison overcrowding, requiring proof of no family ties in Italy, which the appellant failed to substantiate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABOU SEDA MAHMOUD HOSNY MOHAMED nato il 24/09/1982 avverso l'ordinanza del 28/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/serrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Francesca Costantini, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Abou Seda Mahmoud Hosny Mohanned ricorre avverso l'ordinanza del 28 giugno 2023 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha rigettato l'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento del 23 febbraio 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva disposto nei suoi confronti l'espulsione dal territorio dello Stato. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che non vi era prova del fatto che l'interessato avesse un rapporto di convivenza con persona dimorante in Italia, né che lo stesso avesse familiari nel territorio dello Stato.
2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe affermato in maniera errata che il condannato non aveva fornito prova del rapporto di convivenza con persona dimorante sul territorio dello Stato italiano o di avere in Italia dei familiari. Tale assunto, infatti, non corrisponderebbe a verità, considerando che il ricorrente aveva un fratello con residenza stabile in Italia e una compagna italiana, elementi questi ostativi all'espulsione dello straniero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175). Detta tipologia di espulsione, infatti, si distingue da quella prevista dall'art.235 cod. pen., che, in quanto ascrivibile al novero delle misure di sicurezza, è disciplinata dalla specifica normativa prevista in materia dal codice penale che implica, per la sua applicazione, il previo accertamento, in base ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen., della pericolosità sociale del prevenuto (art. 203 cod. pen.).Viceversa, a fondamento della espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, T.U. imm., è posta l'esigenza, avvertita dal legislatore, di ridurre il sovraffollamento penitenziario.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza in modo ineccepibile ha evidenziato che non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere sussistente un rapporto di convivenza del ricorrente con persona dimorante in Italia e in forza dei quali poter ritenere che lo stesso avesse familiari in Italia. Sul punto, infatti, il ricorrente non aveva offerto alcuna puntuale indicazione, essendosi limitato a fare riferimento a una generica disponibilità di accoglienza, da parte del fratello e della compagna. Il provvedimento impugnato, quindi, ha correttamente applicato i sopra richiamati principi e ha rigettato l'opposizione al provvedimento del Magistrato di sorveglianza.
2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p