Cassation court annuls suspension revocation due to factual error regarding the date of the new crime exceeding five years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Rome Court of Execution's order revoking the conditional suspension of sentence. The defendant argued the revocation was invalid because the new crime occurred in 2014, more than five years after the original sentence became final in 2009. The court found the lower court's reliance on a 2013 date for the new crime to be a material error, as arrest records and procedural documents clearly established the offense happened in 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168 comma 1 n.1 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: When a factual error in the charge description reveals the new crime occurred outside the five-year revocation period, the revocation order must be annulled without remittal.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VASILEV MARIYAN MARINOV ( CUI 030H3D6 ) nato il 11/05/1981 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG . 6t ei2A4 LL.Q Cco-edA) )-0 rtg f AL-L/0AI° oet( IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Roma, quale giudice della esecuzione, con ordinanza resa in data 16 ottobre 2023 ha disposto la revoca, nei confronti di Vasitev Mariyan Marinov , della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 8 dicembre 2008, definitiva iii 2 gennaio del 2009.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, Vasilev Mariyan Marinov, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa rappresenta, in sintesi, che la decisione si basa su un erroneo presupposto in fatto, dovuto alla erronea formulazione del capo di imputazione riportato nella sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 6 marzo 2014. 2.2 Pacifico è il momento del passaggio in giudicato - 2 gennaio 2009 - dalla sentenza contenente il beneficio, si evidenzia che il reato giudicato con la decisione posteriore (quella del 6 marzo 2014) non è stato commesso il 29 gennaio 2013 (come ritenuto dal giudice della esecuzione) ma il 29 gennaio del 2014 (come risulta dal contenuto della decisione allegata al ricorso). 2.3 La nuova condotta di reato sarebbe, pertanto, avvenuta oltre il limite dei cinque anni (2 gennaio 2014) dal passaggio in giudicato della prima decisione, con correlata inapplicabilità della previsione di legge in tema di revoca (art. 168 comma 1 n.1 cod.pen.).
3. Il ricorso è fondato. 3.1 Il tema posto dal ricorrente riguarda - in sostanza - una ipotesi di travisamento, indotta dalla erronea formulazione del capo di imputazione (quanto al tempus commissi delicti) riportato nella sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 6 marzo 2014, in atti. 3.2 Pur in assenza di una correzione dell'errore materiale del capo di imputazione, è evidente - e desumibile ictu ocu/i - l'errore dedotto dal ricorrente. La sentenza in parola reca effettivamente, nella descrizione della contestazione la indicazione del fatto come commesso in data 29 gennaio 2013,, ma dal contenuto della decisione si evince - senza dubbio alcuno - che il fatto di reato è stato commesso in data 29 gennaio 2014.Ciò perché dalla stessa descrizione della sequenza processuale risulta che il Vasilev venne tratto in arresto (per il fatto oggetto del giudizio, celebrato con il rito direttissimo) il 29 gennaio del 2014, con presentazione per la convalida dell'arresto in data 30 gennaio 2014.
La stessa indicazione del numero di RG Mod. 21 (n.405 del 2014) non fa che confermare detta sequenza. 3.3 In presenza di un errore materiale della formulazione del capo di imputazione rilevabile ictu °cui/ e di più dati certi cui ancorare la effettiva data di commissione del nuovo reato (oltre il limite temporale dei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza contenente il beneficio), non può che disporsi l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con comunicazione della presente decisione all'organo della esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Così deciso in data 30 gennaio 2024 Il Consigliere est