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Sentenza — n. 17935/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming continued offense custody credit, ruling only post-crime detention counts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17935/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Barone Giovanbattista inadmissible due to manifestly unfounded legal arguments. The appellant argued that custody suffered before the consummation of a continued offense should be credited toward the sentence, but the court held that only detention occurring after the crime's commission counts under Article 657 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 657 comma 4 cod. proc. pen.; The recognition of a continued offense link does not automatically make pre-crime detention creditable; only detention sine titulo after the crime must be computed.

Parole chiave

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continued offense custody credit post-crime detention inadmissible appeal criminal procedure code legittimità della carcerazione preventiva carcerazione giudiziaria misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 657 comma 4 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 416 bis cod. pen
1.1 In particolare, la decisione del giudice della esecuzione conferma che la frazione di custodia cautelare intercorsa tra il 10 giugno 2007 e il 17 dicembre 2009 non può essere considerata fungibile perché riguarda un periodo anteriore a quello di consumazione dei reati in corso di espiazione (art. 416 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. I n.17531 del 22.2.2023, rv 284435
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARONE GIOVANBATTISTA nato a PALERMO il 24/06/1963 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/s2t-ite le conclusioni del PG t . a-V>, 't ci-e-t CL-Q_ .> • )( t_~ i I IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Palermo - quale giudice della esecuzione - ha respinto, con decisione del 10 gennaio 2023, la domanda introdotta da Barone Giovanbattista in tema di computo della pena eseguibile (decreto di cumulo del 27 febbraio 2020). 1.1 In particolare, la decisione del giudice della esecuzione conferma che la frazione di custodia cautelare intercorsa tra il 10 giugno 2007 e il 17 dicembre 2009 non può essere considerata fungibile perché riguarda un periodo anteriore a quello di consumazione dei reati in corso di espiazione (art. 416 bis cod. pen. commesso pacificamente sino a maggio del 2011).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Barone Giovanbattista. Il ricorso è affidato a una unica deduzione di erronea applicazione di legge. 2.1 In sintesi, la tesi sostenuta dal ricorrente è che essendo stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le due decisioni relative alla condotta di partecipazione alla associazione mafiosa va ritenuto consumato un 'unico reato permanente' (sia pure frazionato in più imputazioni), sicchè l'intera custodia sofferta (in rapporto alla unicità del reato) sarebbe fungibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Come è stato più volte affermato da questa Corte di legittimità la natura tendenzialmente unitaria del reato continuato non comporta l'effetto auspicato dal ricorrente in rapporto alla regola generale di cui all'art.657 comma 4 cod.proc.pen. : il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (così da ultimo Sez.

I n.17531 del 22.2.2023, rv 284435). yu( 2 3.2 Il ricorrente, peraltro, non contesta quanto affermato dal giudice della esecuzione in punto di protrazione della condotta accertata con la seconda sentenza sino, quantomeno, al maggio del 2011, il che conduc:e alla declaratoria - per quanto detto sopra - di inammissibilità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 30 gennaio 2024 Il Co