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Sentenza — n. 17932/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming leniency for carrying knives, ruling facts show no particular slightness.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17932/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Valeriy Ermakov's appeal inadmissible regarding his conviction for carrying kitchen knives without justification. The defense argued the act lacked 'particular slightness' under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the circumstances insufficient to exclude criminal liability. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110/1975; The court holds that carrying knives without justification does not constitute 'particular slightness' and thus does not trigger the exclusion of criminal liability under Article 131-bis of the Penal Code.

Parole chiave

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exclusion of criminal liability particular slightness of the act carrying knives without justification Article 131-bis Penal Code inadmissibility of appeal contravvenzione bagatellare sanzione penale infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Invero, la prima censura, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., appare articolata in modo del tutto generico.
Art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze in composizione monocratica ha ritenuto Valeriy Ermakov responsabile del reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge n.
Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Nadia Saccoccio, deducendo, con un primo motivo la violazione di legge ex art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Nadia Saccoccio, deducendo, con un primo motivo la violazione di legge ex art. 606 lett.
art. 131 bis cod. pen
pen., nella parte in cui non ha applicato l'art. 131 bis cod. pen..
art. 131-bis c.p
Invero, la prima censura, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., appare articolata in modo del tutto generico.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen. sez. I n. 36052/2023
La norma, peraltro, rimanda ad un giudizio di fatto complessivo rimesso alla valutazione del giudice, che può essere desunta anche implicitamente dalla motivazione della sentenza (Cass. pen. sez. I n. 36052/2023).
Sez.1, n. 51261 del 07/03/2017
Sez.7, n. 50968 del 30/11/2023
271262 - 0; Sez.7, n. 50968 del 30/11/2023).
Sez. 1, n. 46342 del 29/09/2023
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ERMAKOV VALERIY nato il 22/03/1999 avverso la sentenza del 03/07/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso. PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. Itjt/'\

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze in composizione monocratica ha ritenuto Valeriy Ermakov responsabile del reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975, - per aver portato, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione due coltelli da cucina, rispettivamente lunghi cm. 29,5 e cm. 30, utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona - e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 667 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso l'indicata sentenza, ricorre Valeriy Ermakov, a mezzo del difensore avv. Nadia Saccoccio, deducendo, con un primo motivo la violazione di legge ex art. 606 lett.

b) cod. proc. pen., nella parte in cui non ha applicato l'art. 131 bis cod. pen.. Il Tribunale ha omesso di applicare l'invocata esimente pur in presenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, e pur avendo riconosciuto sussistente nel caso di specie, l'ipotesi lieve di cui al terzo comma della norma incriminatrice. Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto ex art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla lieve entità del fatto: la sentenza è intrinsecamente contraddittoria avendo il Giudice da un lato qualificato la condotta dell'imputato come di leve entità, omettendo tuttavia di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Mariaemanuela Guerra, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 1.1. Invero, la prima censura, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., appare articolata in modo del tutto generico. La doglianza rinvia sommariamente alla lettera della norma, ai presupposti applicativi dell'istituto e alla giurisprudenza che ne delinea l'operatività. Sul punto, la difesa non specifica neppure i motivi per i quali il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto.Il solo richiamo alla circostanza che egli non avesse la materiale possibilità di un immediato ed attuale utilizzo dei coltelli poiché stava transitando in bicicletta è un elemento che non appare rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.

La norma, peraltro, rimanda ad un giudizio di fatto complessivo rimesso alla valutazione del giudice, che può essere desunta anche implicitamente dalla motivazione della sentenza (Cass. pen. sez. I n. 36052/2023). Dalla descrizione del fatto, porto di due coltelli di 29,5 e 20 cm senza giustificato motivo, non emerge una fattispecie inquadrabile in termini di tenuità dell'offesa. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, che deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur qualificando il fatto come di lieve entità, ex art. 4, comma 3, legge 110/75, non riconosce la causa di esclusione della punibilità di cui sopra, è manifestatamente infondato.

Ferma restando la genericità anche di tale doglianza, si sottolinea che l'esclusione della causa di non punibilità non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità "perché il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato" (Sez.1, n. 51261 del 07/03/2017, Rv. 271262 - 0; Sez.7, n. 50968 del 30/11/2023). Sez. 1, n. 46342 del 29/09/2023, ha, peraltro, precisato che la valutazione «fondata sull'accertamento di una offensività del fatto apprezzata come di "lieve entità" implica necessariamente l'esclusione del diverso e minore livello di offensività che giustifica l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis per la "particolare tenuità del fatto".».

La sentenza, dunque, è immune da censure sotto tale punto di vista, a fronte di un ricorso del tutto aspecifico sul punto.

2. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor