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Sentenza — n. 17797/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution court order revoking amnesty/indult de plano without hearing due to absolute nullity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17797/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Tribunal of Macerata's order revoking amnesty and indult because it was issued de plano without a hearing. The appellant argued this violated procedural rights, noting the lack of a scheduled audience and notification to parties. The court ruled that such revocation requires a hearing to ensure the defense's participation, making the original order absolutely null and void.

Regesto Legislator

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Art. 666 c.p.p.; Art. 178 c.p.p.; Art. 179 c.p.p.: The execution court's order revoking amnesty or indult issued de plano without a hearing and without notifying the parties is absolutely null and void.

Parole chiave

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execution court procedure de plano hearing amnesty revocation indult revocation absolute nullity defense participation cassation annulment revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 666 c.p.p.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, davanti al giudice dell'esecuzione si deve osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod.
Art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Questa omissione concretizza una nullità assoluta e insanabile, attinente alla partecipazione necessaria del difensore, ex art. 178, comma 1, lett.
Art. 179, comma 1 c.p.p.
Ne discende che è affetta da nullità assoluta, rilevante ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod.
art. 666 cod. proc. pen
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, davanti al giudice dell'esecuzione si deve osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. n. 5495 del 17 novembre 1999, Esposito
Sez. 1, n. 1461 del 5 marzo 1996, Verde
216349 - 01; Sez. 1, n. 1461 del 5 marzo 1996, Verde, Rv.
Sez. 1, n. 4247:L del 27/10/2009, Tozzi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zallocco Umberto, nato il 21/03/1953 avverso l'ordinanza emessa il 05/11/2023 dal Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 5 novembre 2023 il Tribunale di Macerata, quale Giudice dell'esecuzione, su conforme richiesta del Pubblico ministero, pronunciandosi de plano, disponeva la revoca dei benefici dell'indulto e dell'amnistia precedentemente concessi a Umberto Zallocco.

2. Avverso questa ordinanza Umberto Zallocco, a mezzo dell'avv. Massimo Pistelli, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, per avere il Tribunale di Macerata disposto la revoca dell'amnistia e dell'indulto precedentemente concessi al ricorrente, de plano, senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Umberto Zallocco è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, davanti al giudice dell'esecuzione si deve osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen., che, inserito tra le disposizioni generali sull'esecuzione penale, ha la funzione di regolare 'la forma dei procedimenti celebrati davanti in quella sede, fatta eccezione per le ipotesi n cui la procedura de plano sia specificamente prevista quale fase preliminare dell'ordinario procedimento camerale (tra le altre, Sez. n. 5495 del 17 novembre 1999, Esposito, Rv. 216349 - 01; Sez. 1, n. 1461 del 5 marzo 1996, Verde, Rv. 204311 - 01). Ne discende che è affetta da nullità assoluta, rilevante ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione provvede con procedura de plano alla revoca dell'amnistia e dell'indulto, precedentemente concessi al condannato.

3. Tanto premesso, deve osservarsi che, dall'esame degli atti processuali, risulta che non vi è stata la fissazione dell'udienza camerale e che, quindi, nessun avviso è stato notificato alle parti del procedimento. Questa omissione concretizza una nullità assoluta e insanabile, attinente alla partecipazione necessaria del difensore, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., che non è stato messo in grado di partecipare all'udienza in cui è stata disposta la revoca di una misura clemenziale. Si tratta di una nullità assoluta che può rilevata anche dal giudice, d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, che determina la nullità del giudizio e del provvedimento conclusivo.

Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «È affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione revochi la concessione dell'indulto con procedura "de plano", senza avviso alle parti e senza fissazione dell'udienza di comparizione, trattandosi di violazione che attiene alla partecipazione necessaria del difensore» (Sez. 1, n. 4247:L del 27/10/2009, Tozzi, Rv. 245574 - 01).

3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Macerata, affinché provveda a un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati. P.Q.14. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ma