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Sentenza — n. 17795/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order dismissing home detention due to lack of procedural interest and new circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17795/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the surveillance court's order dismissing Giacomo Tumminelli's request for home detention. The lower court had rejected the request based on the principle of *ne bis in idem* regarding a previous refusal and the applicant's concurrent pending bail proceedings. The Court held that the prior refusal was no longer preclusive because the applicant's legal situation had changed following a declaration of invalidity of his previous semi-liberty measure, creating a new, concrete interest in reviewing the detention request.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; The principle of *ne bis in idem* does not apply in execution proceedings when new factual circumstances or legal issues arise that render a previously examined premise invalid, provided the applicant possesses a concrete and immediate interest in obtaining a new ruling.

Parole chiave

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ne bis in idem home detention procedural interest surveillance court preclusion principle execution proceedings semi-liberty measure semiprigionia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Occorre premettere che, l'art. 666, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara
Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza
270446 - 01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza, Rv.
Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio
Sez. 1, n. 15072 del 08/10/2004, Musone
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tumminelli Giacomo, nato a Gela il 22/04/1983 avverso l'ordinanza emessa il 20/10/2023 dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta dichiarava l'inefficacia del provvedimento emesso il 6 ottobre 2023 dallo stesso Tribunale nei confronti di Giacomo Tumminelli e, contestualmente, dichiarava inammissibile la richiesta di concessione della detenzione domiciliare invocata dal condannato, in relazione alla pena di due anni e un giorno di reclusione, conseguente alla sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela il 18 gennaio 2022, divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2023.

Quanto, in particolare, all'inefficacia dell provvedimento del 6 ottobre 2023, la declaratoria veniva adottata sull'assunto che Tumminelli, essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in un altro procedimento penale, tuttora pendente, si trovava in una posizione incompatibile con il regime della semilibertà concessogli con lo stesso provvedimento. Quanto, invece, all'inammissibilità della detenzione domiciliare, la declaratoria discendeva dal fatto che analoga richiesta, rispetto alla quale non erano emersi elementi di novità processuale, era stata respinta dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con il provvedimento del 6 ottobre 2023, sopra citato.

2. Avverso questa ordinanza Giacomo Turnrninelli, a mezzo dell'avv. Davide Limoncello, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47-ter Ord. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti della detenzione domiciliare, nel respingere la quale non si era tenuto conto della declaratoria di inefficacia della semilibertà pronunciata il 6 ottobre 2023, che imponeva di esaminare la richiesta presentata dal condannato. Si deduceva, inoltre, che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, non assumeva un rilievo ostativo la misura cautelare degli arresti domiciliari che il condannato scontava nel diverso procedimento n. 1618/2021 R.G.N.R., pendente davanti alla Corte di cassazione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Giacomo Tumminelli è fondato nei termini di seguito indicati.2. Occorre premettere che, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti, che, in quanto tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (tra le altre, Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 10/02/2004, Prestianni, Rv. 227329 - 01;

Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533 - 01). Occorre aggiungere che gli elementi di novità valutabili dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevanti, allo stato degli atti, sia sotto il profilo del petitum sia sotto il profilo della causa petendi, non devono essere circoscritti alle sole questioni prospettate dalle parti processuali, potendo riguardare anche quelle rilevabili La preclusione, pertanto, non opera in senso assoluto e inderogabile - coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quanto si verifica per il processo di cognizione -, ma comporta solo una valutazione allo stato degli atti.

Ne consegue che l'effetto preclusivo del principio del ne bis in idem non opera laddove, nell'ulteriore procedimento di esecuzione, vengano esaminate nuove circostanze di fatto successive o non conosciute ovvero nuove questioni di diritto, che impongono di ritenere insussistente o erroneamente valutato un presupposto precedentemente vagliato (tra le altre, Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446 - 01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01).

3. In questa cornice, il richiamo all'ordinanza del 6 ottobre 2023, effettuato dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta per respingere l'istanza di Giacomo Tumminelli, presupponendo l'applicazione del principio del ne bis in idem al presente procedimento di esecuzione, non è pertinente. Tale richiamo, infatti, non considera che, nelle more, la posizione processuale del condannato è mutata per effetto della declaratoria di inefficacia della semilibertà deliberata con l'ordinanza impugnata, che comporta l'esistenza di un interesse, concreto e attuale, a ottenere una pronuncia sulla detenzione domiciliare, che non consente di prefigurare alcun ne bis in idem.

Non può, in proposito, non richiamarsi il seguente principio di diritto: «In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso» (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199 - 01). La detenzione domiciliare richiesta da Giacomo Tumminelli, per altro verso, è astrattamente compatibile con la contestuale applicazione di una misura cautelare in un altro procedimento, non ancora definito, come quella patita dal ricorrente nel procedimento n. 1618/2021 R.G.N.R.

Sul punto, è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: «La richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione presentata da persona che si trovi in carcere per effetto di ordinanza cautelare relativa a fatto diverso da quello cui si riferisce il titolo esecutivo è ammissibile, in quanto la condizione di custodia non preclude una valutazione di merito della domanda, e può incidere solo sulla pratica esecuzione dell'eventuale provvedimento di accoglimento, che dovrà essere postergata alla cessazione della misura cautelare in corso di applicazione» (Sez. 1, n. 15072 del 08/10/2004, Musone, Rv. 230764 - 01).

Ne discende che il Tribunale di sorveglianza di Caltansetta non poteva esimersi dal pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti della detenzione domiciliare invocata dal condannato, richiamando, peraltro impropriamente, l'effetto preclusivo dell'ordinanza del 6 ottobre 2023.

3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gi