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Sentenza — n. 17574/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls detention order due to incomplete video transmission, not total omission, under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17574/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed a detention order, arguing that the failure to transmit a specific video file constituted a total omission under Article 309 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation found the appeal founded, distinguishing the case from total omissions by noting that relevant video frames had been partially transmitted and utilized by investigators. Consequently, the Court annulled the lower court's order, ruling that the measure remained valid and the detention order did not lose efficacy due to the incomplete but present transmission of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 309, comma 5; Art. 309, comma 10 cod. proc. pen.: The loss of validity of a personal coercive measure does not occur when a copy of an act, including digital media, is not found or unreadable, as this stems from a mere failure of transmission rather than a total omission, provided the content was partially transmitted and utilized.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Personal Coercive Measures Incomplete Transmission Video Evidence Detention Order Validity Total Omission Distinction Riesame Procedure chiusura dell'istruzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 309, comma 5 cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 309 comma 5 cod.
Art. 309, comma 10 cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 309 comma 5 cod.
art. 309 comma 5 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 309 comma 5 cod. proc. pen.
art. 309 comma 10 cod. proc. pen
Deduce il ricorrente l'erroneità dell'ordinanza impugnata per avere applicato le conseguenze di cui all'art. 309 comma 10 cod. proc. pen.
art. 309 c.p
Il Procuratore ricorrente contesta inoltre la decisività dell'elemento di prova non trasmesso al Tribunale del riesame dal momento che il contenuto del video era stato oggetto di una specifica annotazione di P.G., trasmessa ex art. 309 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzio
Sez. 5, n. 39103 del 27/06/2018, Fazzalari
Il Tribunale, qualora avesse ritenuto rilevante la visione dell'intero filmato, avrebbe dovuto, pertanto, esercitare i suoi poteri e sollecitare l'invio integrale del supporto informatico, previa valutazione della sua rilevanza (così Sez. 5, n. 39103 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv.
Sez. 1, n. 28978 del 26/06/2001, Huseini
273879; cfr anche, specifica sul punto, Sez. 1, n. 28978 del 26/06/2001, Huseini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALES~.DI L'AQUILA nel procedimento a carico di: MORELLI GUERINO nato a PESCARA il 06/01/1997 avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore L'avvocato ZANNA MARCO del foro di PESCARA in difesa di MORELLI GUERINO conclude chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore.RITENUTO IN FATTO 1.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di L'Aquila, adito ex art.309 cod. proc. pen., ha accolto il riesame personale presentato da Guerino Morelli contro l'ordinanza con la quale, in data 26/10/2023, il G.I.P. di Pescara gli aveva applicato la misura della custodia in carcere (in relazione al delitto di tentato omicidio di Sahsha Florindi, avvenuto il 11/09/2023 in Montesilvano), quale conseguenza della mancata trasmissione al Tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare, ed in particolare di un video, espressamente menzionato nell'ordinanza cautelare e necessario per delineare il quadro indiziario, e ritenuto dalla Difesa elemento a discarico.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pescara, che, con un unico motivo, denuncia violazione dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente l'erroneità dell'ordinanza impugnata per avere applicato le conseguenze di cui all'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. (che disciplina l'ipotesi di omessa trasmissione degli atti) al caso in esame in cui invece si era verificata una mera trasmissione incompleta. In particolare tra gli atti inviato dall'Ufficio GIP al Tribunale del Riesame mediante TIAP vi era anche un DVD che, per problemi legati al mezzo di trasmissione, non veniva materialmente trasmesso; il Tribunale, anziché attivarsi per richiederne l'invio, si è limitato a constarne l'assenza dichiarando la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare. Il Procuratore ricorrente contesta inoltre la decisività dell'elemento di prova non trasmesso al Tribunale del riesame dal momento che il contenuto del video era stato oggetto di una specifica annotazione di P.G., trasmessa ex art. 309 c.p.p. e contenente tutti i fotogrammi di interesse investigativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di misure cautelari personali, non si verifica la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., qualora la copia di uno degli atti, compreso nell'indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a seguito di "caricamento" nel sistema cd. TIAP da parte del pubblico ministero, risulti non reperito o non leggibile, in quanto tale inefficacia deriva dalla sola "mancata" trasmissione e non anche dalla trasmissione "difettosa" (In motivazione la Corte ha precisato che, in questo caso, il tribunale, con provvedimento interlocutorio, può rinviare la decisione al fine di acquisire l'atto non reperito o non visibile, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti) - sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021, PT/Parisi, Rv. 282201 - 01.

Occorre infatti distinguere l'ipotesi della omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, dalla trasmissione incompleta o difettosa, che non comporta la perdita di efficacia della misura, a differenza della prima ipotesi.

3. Nel caso di specie, la trasmissione degli atti, anche con riferimento al supporto informatico, non è stata totalmente omessa, ma è stata incompleta, in quanto le immagini registrate sono state trasmesse in parte, allegando all'annotazione di polizia giudiziaria datata 18/09/2023 i fotogrammi ritenuti rilevanti, e quindi utilizzati, dagli inquirenti. Non è ultroneo osservare come, sul punto, sia stato affermato che in tema di riesame di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, analogamente al giudice per le indagini preliminari, aveva basato la decisione sul contenuto delle video riprese come riprodotto negli atti di polizia giudiziaria e nelle dichiarazioni delle persone informate sui fatti che ne avevano preso visione, oltre che sulle immagini fotografiche dell'azione delittuosa dalle stesse estrapolate) Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzio, Rv. 276444 - 01.

4. Il Tribunale, qualora avesse ritenuto rilevante la visione dell'intero filmato, avrebbe dovuto, pertanto, esercitare i suoi poteri e sollecitare l'invio integrale del supporto informatico, previa valutazione della sua rilevanza (così Sez. 5, n. 39103 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879; cfr anche, specifica sul punto, Sez. 1, n. 28978 del 26/06/2001, Huseini, Rv. 219551 - 01: in tema di procedimento per il riesame, non comporta inefficacia della misura cautelare la circostanza che il tribunale, non rinvenendo alcuni degli atti posti a fondamento della misura e indicati nella missiva di trasmissione del pubblico ministero, abbia provveduto a richiederne all'ufficio requirente un nuovo invio, tempestivamente avvenuto (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che per la perdita di efficacia della misura cautelare occorre la certezza che gli atti, sebbene elencati nella missiva del pubblico ministero, non siano poi trasmessi, non essendo sufficiente che essi non vengano reperiti nel fascicolo in quanto ben può ipotizzarsi che gli stessi siano stati dalla cancelleria fortuitamente smarriti o erroneamente destinati ad altro incartamento).

Il profilo evidenziato pare assorbente rispetto all'ulteriore deduzione effettuata dalla parte pubblica ricorrente in tema di non decisività dell'elemento di prova non trasmesso al Tribunale del riesame. L'affermazione della perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'indagato, pertanto, è erronea, in quanto pronunciata in assenza del presupposto stabilito dall'art. 309, commi 5 e 10, cod.proc.pen..

5. Si impone quindi l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale del riesame di L'Aquila, perché proceda, nella assoluta libertà delle proprie determinazioni di merito, a nuovo giudizio, nel rispetto dei richiamati principi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunal