Cassation court annuls GIP order declaring inadmissibility due to lack of motivation and failure to designate competent judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the GIP's order declaring the request inadmissible on grounds of incompetence. The applicant had filed an opposition against a prior denial of crime extinction, which remained unanswered due to the GIP's unexplained claim of lack of jurisdiction. The court ruled that such a declaration of incompetence is appealable and requires both written motivation and the designation of a potentially competent judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 667 comma 4 cod.proc.pen.; Art. 600 cod.proc.pen.: A declaration of incompetence by the execution judge is appealable and must be motivated and specify the competent judge, otherwise the order is void.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEZZASALMA LUCA nato a FASANO il 24/04/1977 avverso il decreto del 05/06/2023 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG . (-LA_ r‹>< A c c.o (c.c1)(4o IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 20 giugno 2023 il GIP del Tribunale di Cagliari - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inammissibile l'istanza introdotta da Mezzasalma Luca, dichiarandosi incompetente. 1.1 Va precisato che la domanda del Mezzasalma, di cui si discute, è stata introdotta nella forma della opposizione (ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod.proc.pen.) avverso il precedente diniego di declaratoria di estinzione del reato (decisione del 7 giugno 2023).
2. Avverso l'ordinanza del 20 giugno 2023 ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Mezzasalma Luca, deducendo erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione.
3. Il ricorso è fondato. 3.1 La domanda di rivalutazione, ritualmente introdotta, è rimasta priva di risposta sulla base di una asserita (ma non argomentata) assenza di competenza da parte del giudice della esecuzione. 3.2 Da ciò deriva la impugnabilità della decisione e la fondatezza del ricorso, pur trattandosi di una declaratoria di incompetenza, sia in ragione della assenza grafica di motivazione che in virtù della assenza di indicazione circa il giudice da ritenersi, in ipotesi, competente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid