Cassation annuls appeal court order for non-proceeding due to lack of specific reasoning on request identity under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Appeal Court's order declaring the request inadmissible as a mere repetition. The appellant argued that the current request differed substantively from the previously decided one, citing a lack of specific reasoning regarding the identity of the requests in the lower court's decision. The court found the lower court's motivation insufficient to prove the requests were identical, thereby annulling the order and remanding the case for a new judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, Art. 666 c.p.p.; The declaration of non-proceeding based on the identity of a repeated request is invalid if the judgment lacks specific reasoning demonstrating the substantive overlap between the current and previous requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VARCA PASQUALE GIOVANNI nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 11/12/1963 avverso l'ordinanza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. FULVIO BALDI per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 14/9/2023, ritenuto che fosse la riproposizione di una precedente analoga richiesta, ha dichiarato "non luogo a provvedere" in relazione all'istanza presentata il 25/7/023 con la quale Varca Pasquale Giovanni ha chiesto "l'annullamento del dato di conservatoria con tutti gli effetti di legge, confermando il provvedimento di revoca della confisca".
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 666 in combinato disposto con l'art. 125 cod. proc. pen. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la decisione sarebbe errata in quanto, diversamente da quanto ritenuto, la questione posta sarebbe diversa da quella oggetto della precedente istanza e, quindi, il provvedimento sarebbe stato emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
3. In data 29 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Fulvio Baldi chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. In data 29 dicembre 2023 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi con i quali l'avv. Giacomo Tana, allegata l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Milano a seguito dell'istanza proposta dalla Corti Albino s.r.I., insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 125 e 666 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta identità tra la richiesta formulata con l'attuale istanza e quella già in precedenza decisa dal giudice dell'esecuzione. La doglianza è fondata. Il presupposto sul quale il giudice dell'esecuzione ha fondato la dichiarazione di "non luogo a provvedere" in merito alla richiesta proposta è costituito dall'inammissibilità della stessa in quanto mera riproposizione di una istanza già decisa.
La motivazione quanto alla ritenuta sovrapponibilità delle richieste e, perciò, quanto al presupposto della conclusione, è inesistente. Dal testo del provvedimento impugnato, infatti, al di là della mera e generica affermazione per cui "l'istanza ripropone il tema della vigenza della confisca dei beni siti in Isola Capo Rizzuto e di Bosisio Panini", non vi è alcuna indicazione concreta dalla quale poter inferire se e in quali termini la presente istanza sia sovrapponibile, quanto alle ragioni esposte e alle richieste formulate, a quella in precedenza decisa.3.
Per le ragioni evidenziate il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione, senza vincoli nel merito, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano. Cos