Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17524/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to statute of limitations extinction, ordering acquittal without remand.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17524/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment without remand because the crime had expired under the statute of limitations. The defense argued that a missing report on the revocation of special surveillance was necessary to verify the psychological element of the offense, but the lower court failed to address this omission given the specific circumstances of the detention periods. Consequently, the court applied Article 129 of the Code of Criminal Procedure to declare the crime extinguished, resulting in an acquittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 75 D.Lgs. 159/2011; Art. 129 cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by the statute of limitations, the court must declare the extinction of the crime without remand, even if procedural defects regarding the verification of the psychological element exist.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations extinction of crime special surveillance psychological element acquittal without remand procedural defect Article 129 Code perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75 D.Lgs. 159/2011
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 23/3/2023, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 30/4/2021 nei confronti Gagliardi Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011.
Art. 129 cod. proc. pen.
Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000
pen., esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, infatti, impone di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez.
Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016
32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518 - 01; Sez.
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013
31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518 - 01; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463 - 01; Sez.
Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004
28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463 - 01; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349 - 01).
art. 75 D.Lgs. 159/2011
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 23/3/2023, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 30/4/2021 nei confronti Gagliardi Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000
pen., esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, infatti, impone di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez.
Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016
32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518 - 01; Sez.
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013
31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518 - 01; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463 - 01; Sez.
Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004
28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463 - 01; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI GIUSEPPE nato a POMPEI il 14/08/1985 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. GIUSEPPINA CASELLA per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. TIZIANO TIZZANO per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 23/3/2023, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 30/4/2021 nei confronti Gagliardi Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 75 D.Lgs. 159 del 2011. In un unico motivo la difesa censura la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale evidenziando che durante il periodo di detenzione l'efficacia della misura era sospesa e che, pertanto, l'acquisizione del verbale di sottoposizione alla stessa, che deve essere redatto quando il sottoposto viene scarcerato, era necessaria al fine di verificare se e quando questa era divenuta efficace e, comunque, per valutare la sussistenza dell'elemento psicologico ai fini della configurabilità del reato.

3. In data 29 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Giuseppina Casella chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 4 gennaio 2024 sono pervenute le conclusioni con le quali l'avv. Tiziano Tizzano insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono e la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

2. La doglianza esposta dalla difesa è fondata nella parte in cui rileva che era necessario acquisire il verbale di sottoposizione alla misura che deve, ai sensi dell'art. 14, comma 2 ter, D.Lgs 159 del 2011, essere redatto dopo che è cessata l'applicazione di una misura cautelare, situazione che determina la sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione. Dagli atti, infatti, risulta che al ricorrente è stata applicata la misura della Sorveglianza speciale con decreto emesso 8 maggio 2012, notificato 1'8 settembre 2012. Dagli stessi atti risulta anche che all'interessato è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in due distinti periodi, dal 28 settembre al 21 dicembre 2012 e dal 31 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014.

Nel corso del processo e con i motivi di appello la difesa, considerato che la violazione della prescrizione imposta è stata accertata il 17 gennaio 2014, ha chiesto di acquisire il verbale di sottoposizione alla misura cautelare all'atto della scarcerazione al fine di valutare la sussistenza del reato e dell'elemento psicologico. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta ritenendo che ai fini dell'efficacia della misura era sufficiente la notifica originaria del decreto, avendo il verbale di sottoposizione alla misura natura meramente dichiarativa e non costitutiva.

La motivazione del provvedimento impugnato sul punto, corretta nel caso di ordinaria esecuzione della misura, risulta carente nel caso di specie quanto alla necessità di verificare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. A fronte della peculiare situazione, caratterizzata dal susseguirsi di due periodi di custodia cautelare, il secondo cessato solo pochi giorni prima che venisse accertata la violazione, infatti, i giudici d'appello hanno omesso di evidenziare le ragioni sulle quali hanno fondato la conclusione in ordine alla consapevolezza del ricorrente circa l'efficacia della misura e quelle per le quali non hanno ritenuto di procedere all'approfondimento istruttorio richiesto dalla difesa.

3. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata e l'annullamento deve essere disposto senza rinvio in quanto il termine di prescrizione del reato, preso atto che i fatti sono avvenuti il 17 gennaio 2014, è interamente decorso. L'art. 129 cod proc. pen., esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, infatti, impone di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518 - 01; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463 - 01; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Sentenza redatta con motivazio