Cassation annuls execution court order revoking suspended sentence due to lack of fixed compliance deadline and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's order revoking Vincenzo Aliperta's suspended sentence because the execution judge failed to establish a compliance deadline. Aliperta argued he could not pay the compensation due to financial hardship, but the court found the revocation procedurally flawed. The decision mandates a new trial where the execution judge must either set a specific deadline or verify if the statutory five-year period has expired before declaring non-compliance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, Art. 165 cod. pen.; If the trial court omits setting a compliance deadline for a suspended sentence, the prosecution must first request the execution judge to fix it before seeking revocation, and the execution judge must determine the deadline or confirm the statutory period's expiration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALIPERTA VINCENZO nato a Napoli il 23/11/1976; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 20/11/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Vincenzo Aliperta dalla medesima Corte territoriale, con sentenza pronunciata il 5 luglio 2021 (divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2022), a causa del mancato adempimento da parte del condannato dell'obbligo risarcitorio (relativo alla provvisionale di euro 70.950,00) cui era stata condizionata detta sospensione.
2. Avverso la predetta ordinanza Vincenzo Aliperta, per mezzo dell'avv. Michele Coppola, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comrna 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt.163 e 165 cod. pen. poiché, a suo dire, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle sue condizioni economiche che non gli consentivano un adempimento pure parziale e che, quindi, la revoca del beneficio era stata disposta pur a fronte della provata impossibilità dell'adempimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L'ordinanza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate, da ritenersi pregiudiziali ed assorbenti. 2.Invero, all'esito del giudizio di cognizione, la sospensione condizionale in favore di Vincenzo Aliperta era stata subordinata al pagamento della provvisionale di euro 70.950,00 (pacificamente mai corrisposta in favore delle vittime della truffa da lui commessa), ma non risulta che la Corte di appello di Roma con la sentenza di condanna sopra indicata avesse fissato un termine per l'adempimento. Al riguardo deve ricordarsi che in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello della esecuzione.
Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen., rispettivamente, per i delitti e per le contravvenzioni (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01).3. Ciò posto si osserva che il giudice dell'esecuzione, pur mancando nella sentenza irrevocabile di condanna la fissazione del termine di cui all'art. 165, sesto comma, cod. pen., nell'accogliere l'istanza di revoca avanzata dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma, ha ritenuto l'odierno ricorrente inadempiente, senza però argomentare rispetto alla assenza di un termine per adempiere stabilito dal giudice della cognizione e senza spiegare se tale termine fosse stato stabilito in sede di esecuzione a norma del citai:o art. 165 o, in mancanza, se fossero già decorsi cinque anni dalla data di irrevocabilità, come previsto dall'art.163 cod. pen. nella ipotesi di delitti.
Infatti, sulla base di quanto statuito dalle Sezioni Unite con la decisione sopra riportata, se il giudice della cognizione ha omesso di stabilire il termine per adempiere il Pubblico ministero deve previamente investire il giudice dell'esecuzione della fissazione di detto termine prima di poter chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena (qualora non sia già decorso il termine di cinque o due anni ex art. 163 cod. pen.), mentre il giudice dell'esecuzione, nel contraddittorio delle parti, deve stabilire, se richiesto, il termine di cui all'art. 165, sesto comma, cod. pen. o accertare se il termine di cui al citato art.163 sia maturato.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio che - in piena autonomia decisionale - colmi le lacune rnotivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma