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Sentenza — n. 17483/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution judge's order denying drug crime continuation due to lack of specific reasoning regarding prior convictions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17483/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution judge's order denying the request for continued punishment for drug offenses. The applicant argued that a prior continuity of crimes had already been recognized by the trial judge for overlapping periods, yet the execution judge rejected the request without addressing this fact. The court ruled that the lower judge's decision was generic and failed to explain why the previously established continuity should not apply to the new request, violating the duty to provide specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: In execution proceedings, when a judge denies a request for continued punishment despite a prior recognition of continuity by the trial judge, the decision must specifically address the temporal overlap and the prior judicial finding, rather than issuing a generic rejection based solely on the lack of new evidence of a single criminal plan.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of crimes execution proceedings drug offenses duty of reasoning prior conviction temporal overlap annulment with remand reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
Art. 81 c.p.
Art. 606, comma 1, lett. b) e e) disp. att. c.p.p.
Art. 173 disp. att. c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 1, Sentenza n. 2867 del 08/11/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIZZO ERNESTO nato a Napoli 15/08/1991; avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 09/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di Ernesto Rizzo con riferimento ai reati di cui alle due sentenze irrevocabili di condanna pronunciate dal medesimo Giudice per le indagini preliminari in data 26 marzo 2019 (riformata in punto di pena dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 4 febbraio 2021) ed in data 23 marzo 2022 (riformata quanto alla pena dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 17 marzo 2023), entrambe riguardanti la violazione della legge stupefacenti. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che„ pur trattandosi di reati della stessa specie, non vi erano elementi dai quali desumere che essi fossero tutti espressione di un medesimo disegno criminoso.

2. Avverso la predetta ordinanza Ernesto Rizzo, per mezzo dell'avv. Mario Gallo, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) ed e) , la violazione dell'art.81 cpv. cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione per l'omessa considerazione che per i reati di cui alla sentenza del 23 marzo 2022 la continuazione tra le varie violazioni della legge stupefacenld in contestazione (verificatesi dall'ottobre 2018 al settembre 2019) era già riconosciuta dal giudice della cognizione e che l'episodio oggetto della prima sentenza era avvenuto il 4 dicembre 2018, quindi nello stesso periodo nel quale erano avvenute le altre violazioni di legge già poste in continuazione in sede di cognizione. \ 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) ed e) la violazione dell'art.81 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione per essere stato ritenuto che egli non aveva fornito prove a conferma della unicità del disegno criminoso non essendo sufficiente, al riguardo, la sola omogeneità delle violazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Come noto grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Inoltre, in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesinnezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito (Sez. 1, Sentenza n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285809 - 01).

3. Ciò posto si osserva che il provvedimento impugnato, dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio e sugli indici rivelatori, in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, in modo del tutto generico ha respinto la domanda senza considerare l'avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione con la seconda delle sentenze sopra indicate e che il reato di cui alla prima è stato commesso nel tempo intermedio tra la commissione di quelli già ritenuti in continuazione da parte del giudice della cognizione. L'ordinanza, dunque, si appalesa generica posto che, dopo aver ampiamente richiamato consolidati e condivisibili principi giurisprudenziali anche in tema di onere probatorio, non ha esaminato le condotte di cui alle sentenze oggetto della richiesta (tutte riguardanti la violazione della legge stupefacenti) e non ha considerato che la continuazione era stata già riconosciuta, dal giudice della cognizione, per alcuni dei reati oggetto della istanza.

4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione e in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo esame che - in piena autonomia decisionale - colmi il difetto di motivazione sopra evidenziato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di S