Ordinanza — n. 17376/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva dichiarato, nei confronti di Luigi Falzarano, l'esito negativo della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, disponendo che non si considerasse estinta la pena inflittagli con sentenza del Tribunale di Benevento in data 19 dicembre 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17376/2024 — snpen · Corte di Cassazione: rg II ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. /7 2. L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), di. 23 dicembre 2013, n. 146, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, recante "misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", entrata in vigore il 21 febbraio 2014, prevede, tra l'altro, che «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alla «valutazione sull'esito affidamento in prova richieste di riabilitazione» procede «a norma dell'articolo 667 comma 4».
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALZARANO LUIGI nato a SANT'AGATA DE GOTI il 10/08/1979 avverso l'ordinanza del 09/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto ovvero l'inannrnissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva dichiarato, nei confronti di Luigi Falzarano, l'esito negativo della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, disponendo che non si considerasse estinta la pena inflittagli con sentenza del Tribunale di Benevento in data 19 dicembre 2017.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Falzarano, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la violazione degli art. 47 e 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) In particolare, il ricorrente censura che il Tribunale di sorveglianza abbia valorizzato il dato relativo all'intervenuta condanna per il reato di furto commesso in data 25 gennaio 2022, successivamente alla data del termine della misura (8 settembre 2021) 3. In data 21 luglio 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. rg II ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. /7 2. L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), di. 23 dicembre 2013, n. 146, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, recante "misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", entrata in vigore il 21 febbraio 2014, prevede, tra l'altro, che «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alla «valutazione sull'esito affidamento in prova richieste di riabilitazione» procede «a norma dell'articolo 667 comma 4».
Il richiamato articolo dispone che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza. Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reso nella materia che ci occupa, è esperibile da parte dell'interessato opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., allo stesso tribunale, che deciderà con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione.
Si è invero chiarito che «tali criteri sono coerenti con il condiviso orientamento di questa Corte, che li ha enunciati in plurime decisioni rimarcandone l'applicazione anche quando il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. e richiamando la ratio della previsione normativa della fase della opposizione, quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, che, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente - sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito (tra le tante sentenze conformi, relative alle materie in ordine alle quali è espressamente richiamata la procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., Sez. 1, n. 28045 del 10/07/2007, dep. 13/07/2007, Spezzani, Rv. 236903;
Sez. 1, n. 39919 del 27/09/2007, dep. 29/10/2007, P.G. in proc. Raccuglia, Rv. 238046; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, dep. 11/06/2008, Nicastro, Rv. 239730; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633; Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012, dep. 29/03/2012, Filomena, Rv. 252572; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, dep. 25/01/2013, Tabbì, Rv. 254812; Sez. 6, n. 16594 del 12/03/2013, dep. 12/04/2013, Prysmian Spa, Rv. 256144; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, dep. 04/12/2013, Gabellone e altro, Rv. 258079; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, dep. 21/03/2014, Avvocatura Distr. dello Stato in proc.
Matuozzo e altri, Rv. 259454)» (in motivazione di Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, RV. 262251, citata).
3. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge. Infatti, conformemente all'indirizzo consolidato di questa Corte, la riqualificazione da parte del giudice dell'atto di impugnazione, prevista dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato.
4. Nella specie, il ricorrente, che avversa la declaratoria di non estinzione della pena inflittagli con sentenza del Tribunale di Benevento in data 19 dicembre 2017, avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza, ma proporre opposizione dinanzi allo stesso Tribunale ai sensi della medesima norma.
5. L'impugnazione deve essere, quindi, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di • sorveglianza di Napoli perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso. Qualificato il ricorso come opposizione, disp