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Sentenza — n. 17211/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against judges for prior credibility assessments in unrelated homicide cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17211/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected appeals filed by two defendants against a lower court order refusing their request to recuse two judges. The defendants argued that the judges had formed prejudged opinions on their guilt in a separate homicide trial involving the same witness. The court held that the judges merely evaluated the witness's credibility without expressing views on the defendants' guilt in the new trial. Consequently, the court ruled that such credibility assessments do not constitute a violation of impartiality.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: A judge's prior evaluation of a witness's credibility in a different proceeding does not constitute a violation of impartiality if the judge has not expressed an opinion on the guilt of the accused in the current trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial impartiality judge recusal witness credibility prejudgment of guilt collaborator of justice separate proceedings Cassation dismissal principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il predetto provvedimento han proposto ricorso gli imputati, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il predetto provvedimento han proposto ricorso gli imputati, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 17211/2024
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SALVATORE DE MICCO, nato a Napoli il 18/08/1985 GENNARO VOLPICELLI, nato a Napoli il 23/12/1988 avverso l'ordinanza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Simone Perelli, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 settembre 2023 la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'istanza di ricusazione presentata dagli imputati Salvatore De Micco e Gennaro Volpicelli nei confronti dei giudici Alfonso Barbarano e Davide Di Stasio, componenti della Corte di assise di appello di Napoli destinata a giudicarli per il reato di omicidio commesso in danno di Gennaro Castaldi ed Antonio Minichini.

In particolare, nell'istanza di ricusazione gli imputati sostenevano che i due giudici avevano già manifestato il proprio convincimento sui fatti del processo in due diverse sentenze rese all'esito di processi che avevano avuto ad oggetto il diverso omicidio di Massimo Imbimbo, in particolare Barbarano nella sentenza della Corte d'assise di Napoli del 19 dicembre 2017 e Di Stasio nella sentenza della Corte d'assise di appello di Napoli del 14 dicembre 2018. Nell'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Napoli evidenzia che nelle due sentenze asseritamente pregiudicanti nè Barbarano nè Di Stasio ebbero in alcun modo ad esprimersi sulla colpevolezza degli imputati del duplice omicidio Castaldi/Minichini, ma solo a valutare la fonte dichiarativa comune ai due episodi costituita dal collaboratore di giustizia Domenico Esposito; l'aver valutato come attendibile il collaboratore di giustizia nel processo per l'omicidio Imbimbo non compromette in alcun modo l'imparzialità e la terzietà del giudice chiamato a decidere l'omicidio Castaldi/Minichini.

2. Avverso il predetto provvedimento han proposto ricorso gli imputati, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deducono violazione di legge e vizio di motivazione, perchè nella ordinanza vi sarebbe un travisamento delle risultanze probatorie ed una contraddittorietà, in particolare nella pronuncia della Corte di assise di Napoli vi è una precisa indicazione della causale e delle modalità esecutive in relazione alla circostanza che il collaboratore di giustizia non aveva sparato perché presente il figlio di Minichini, la frase della sentenza della Corte di assise di Napoli che viene riportata nel ricorso è la seguente: "Esposito Domenico dava conto dell'esistenza all'epoca di un rapporto di collaborazione e dipendenza del gruppo di De Micco rispetto a quello capeggiato da Cuccaro ed Andolfi; a tale sodalizio si contrapponeva nella zona di Ponticelli il gruppo del Conocal, riferibile a Peppino Fraulella, ovvero Giuseppe D'Amico, il quale dopo la sua scarcerazione aveva iniziato a rivendicare una completa autonomia della gestione delle piazze di spaccio in quella zona da sempre comandata dalla sua famiglia, da ciò erano nate crescenti tensioni tra il gruppo De Micco e quello Conocal; in tale contesto il collaboratore riferiva di aver partecipato insieme a Volpicelli e De Micco al duplice omicidio Minichini/Castaldi e che in tale occasione non aveva sparato perché aveva avuto scrupoli nel colpire figlio diciassettenne del Minichini, presente sul luogo del delitto"; nella sentenza della Corte d'assise di appello, invece, il passaggio decisivo è a pagina 5, ove si scrive "la peculiarità della vicenda giustifica anche la presunta eccezione alla regola del silenzio intesa come tendenziale propensione all'interno del clan a non commentare i delitti commessi"; in tale parte vi era la prova del convincimento del giudice del ricusato della colpevolezza sul duplice omicidio in quanto l'aver sottolineato che la vicenda giustificherebbe anche la presunta eccezione alla regola del silenzio rappresenta un'anticipazione del giudizio di colpevolezza; non vengono solo valutate le dichiarazioni di Esposito ma viene espresso un giudizio di colpevolezza nei confronti degli imputati in relazioni all'omicidio; non si tratta dell'espressione di un giudizio di attendibilità sulla medesima fonte probatoria ma di un giudizio di attendibilità implicante il convincimento di colpevolezza sul delitto oggetto dell'atto pregiudicato.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr. Simone Perelli, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati. La giurisprudenza di legittimità ritiene che "le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione" (Sez. 5, Sentenza n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, Di Marco, Rv. 272845).

La connessione probatoria, che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale indicato, non impedisce ad un giudice di poter giudicare anche il secondo giudizio si verifica anche quando, come nel caso in esame, due processi sono destinati ad utilizzare la stessa fonte di conoscenza dei fatti. L'esser chiamato a valutare la stessa fonte di altro processo già giudicato non comporta pregiudizio del giudice che l'ha già valutata come attendibile in altro processo, in quanto "non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art.37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro" (Sez. 5, Sentenza n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866).

Il ricorso è consapevole della esistenza di questo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e sostiene che nel caso in esame, però, "non si tratta dell'espressione di un giudizio di attendibilità sulla medesima fonte probatoria ma di un giudizio di attendibilità implicante il convincimento di colpevolezza sul delitto oggetto dell'atto pregiudicato".Questo salto dal mero giudizio di attendibilità della fonte al giudizio di attendibilità della fonte che comporta anche il convincimento di colpevolezza sul delitto oggetto dell'atto pregiudicato, e quindi il pre-giudizio di colpevolezza degli imputati, avviene, secondo il ricorso, a causa di un passaggio della motivazione delle sentenza di primo grado e di uno della sentenza di secondo grado pronunciate sull'omicidio Imbimbo.

Per la pronuncia di primo grado (relativa alla istanza di astensione del giudice Barbarano) la espressione pregiudicante contenuta in sentenza riguarderebbe un passaggio in cui si riferiscono le dichiarazioni del collaboratore Esposito che individua la causale dell'omicidio Imbimbo e, per farlo, narra anche un episodio relativo all'omicidio Castaldi/Minichini; il ricorso sostiene che l'aver riportato in quella sentenza la causale e le modalità esecutive di tale secondo omicidio, oggetto del nuovo giudizio, pregiudicherebbe il giudice, ma, in realtà, la frase contenuta in sentenza, e riportata per esteso sopra nella parte del ritenuto in fatto, con riferimento all'omicidio Castaldi/Minichini, si limita a riportare in modo descrittivo le dichiarazioni del collaboratore Esposito e non prende posizione sull'attendibilità dello stesso anche con riferimento a tale duplice omicidio.

Per la pronuncia di appello (relativa all'istanza di astensione di Di Stasio) il passaggio pregiudicante della sentenza, secondo il ricorso, consisterebbe nell'espressione contenuta in essa, secondo cui Esposito è attendibile perché la rivelazione dell'omicidio Imbimbo, di cui conosce de relato, avvenne in occasione del fallimento di Esposito nel duplice omicidio Minichini/Castaldi, che avrebbe giustificato la violazione della regola del silenzio da parte degli esponenti del clan coinvolti nell'omicidio Imbimbo. Il ricorso sostiene che aver valutato come violata la regola del silenzio nella vicenda Imbimbo comporta anche un giudizio sulla partecipazione di Esposito all'omicidio Minichini/Castaldi, ma il giudizio sull'attribuibilità di tale omicidio passa, in realtà, attraverso la valutazione della credibilità del collaboratore di giustizia Esposito, per cui si torna al punto originario, ovvero che tutto ciò che è espresso in questa, come nell'altra, sentenza pregiudicante è un giudizio sulla attendibilità di Esposito, che, in quanto tale, non determina alcun pregiudizio del giudice chiamato a decidere entrambi i processi che utilizzano la stessa fonte, atteso che, come riportato nella pronuncia Acri della Quinta sezione sopra citata, si può ritenere attendibile la medesima fonte in una occasione e non attendibile in un'altra.

Ne consegue che i ricorsi sono infondati.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamen