Court of Cassation rules that a glass cup used as a weapon falls under aggravated assault, granting jurisdiction to the investigating judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Court of Peace and the Investigating Judge in Reggio Emilia regarding a case of aggravated assault. While the Investigating Judge initially declined jurisdiction, arguing a glass cup was not an improper weapon, the Court affirmed the Investigating Judge's authority based on established precedent. The decision rests on the principle that any object used concretely to inflict injuries in an aggressive context qualifies as an improper weapon, necessitating trial by the higher court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 2, cod. pen.; Art. 22, comma 3, cod. proc. pen.: An object used as a body weapon in an aggressive context constitutes an improper weapon, and jurisdiction belongs to the higher court when the aggravating circumstance cannot be excluded summarily.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DI PACE REGGIO EMILIA nei confronti di: TRIBUNALE REGGIO EMILIAcon l'ordinanza del 19/10/2023 del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 19 ottobre 2023 il Giudice di pace di Reggio Emilia, rilevato un caso di conflitto di competenza per materia con riferimento al reato di lesioni aggravate dall'uso di arma impropria, ascritto a Adbessamad Traji, così come denunciato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia, nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, precedentemente dichiaratosi incompetenze, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod. proc. pen.
2. Segnatamente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che lo strumento (bicchiere di vetro) utilizzato dall'imputato per colpire la vittima secondo quanto descritto nel capo d'imputazione non potesse qualificarsi arma e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., ha declinato la propria competenza ai sensi dell'art. 22, comma 3, cod. proc. pen., individuando quale giudice competente il Giudice di pace di Reggio Emilia, quindi ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
3. La soluzione non è condivisa dal giudice rimettente che, facendo proprie le considerazioni svolte dal Pubblico ministero nella denuncia di conflitto, ha dissentito sull'impossibilità di ritenere il bicchiere di vetro quale arma impropria, al tal fine citando ampia giurisprudenza di legittimità secondo la quale il bicchiere di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto a offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. pen. Pertanto, ha ritenuto che la competenza spettasse al Giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia.
4. Il Sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, con conclusioni scritte depositate in data 25 gennaio 2024, ha prospettato l'attribuzione della competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia.
5. Il difensore di Abdessamad Traji ha depositato, in data 16 gennaio 2024 una memoria e in data 5 febbraio 2024 conclusioni scritte con le quali ha chiesto a questa Corte di dichiarare la competenza del Giudice di pace di Reggio Emilia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
2. Nel merito, il conflitto va risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, che per primo l'ha declinata.
3. Occorre premettere come, in sede di decisione sul conflitto (sia di competenza, sia di giurisdizione), fermo restando l'ancoraggio alla prospettazione fattuale introdotta dall'organo dell'accusa, è principio pacifico quello per cui la Corte regolatrice esercita appieno la funzione giurisdizionale, intesa come verifica della corrispondenza tra fatto (descritto nella contestazione) e fattispecie astratta (norma incriminatrice di riferimento). In Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, Zimarmani, Rv. 269585 si è, invero, statuito che, in sede di risoluzione del conflitto la Corte di cassazione, anche al fine di apprezzare una eventuale duplicazione delle contestazioni, è chiamata a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso.
4. Ciò premesso, trascorrendo al caso che ci occupa, va osservato che l'imputazione riguarda il reato di lesioni commesse con un corpo contundente, costituito da un bicchiere di vetro che certamente rientra nel concetto di arma impropria poiché, in tale locuzione, diversamente da quanto argomentato dal Giudice per le indagini preliminari, deve intendersi ricompreso qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv. 268750;
Sez.5, n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713; Sez.5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv. 261017). Questa Corte si è, peraltro, espressa proprio sulla natura di arma impropria del bicchiere di vetro, ribadendo il principio secondo cui tale oggetto, «adoperato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. pen.» (Sez. 5 n. 47504 del 24/09/2012, Baciu, Rv. 254082; Sez. 5, n. 28207 del 21/05/2008, Mameli, Rv. 240448).
Sotto altro profilo va qui posto in rilievo la circostanza secondo il quale la competenza va sempre attribuita sulla base della prospettazione e non di ciò che, eventualmente, si ritiene o s'ipotizza in via prognostica sulla base di una anticipazione di valutazioni tipiche della sede di merito pieno: nel caso di specie, il capo d'imputazione è stato formulato nei termini aggravati, con contestazione in fatto dell'uso dell'arma, sicché il Giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia non poteva escludere l'aggravante sic et simpliciter, senza svolgere alcun accertamento istruttorio.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, infine, in tema di conflitti di competenza, quando la risoluzione di un conflitto dipende dalli sussistenza di circostanze aggravanti e non possa essere esclusa, allo stato, in base ad una valutazione sommaria delle risultanze probatorie acquisite, la più grave delle ipotesi prospettate, il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del giudice superiore,. il quale è in grado di decidere definitivamente sulla gravità e sulla esatta configurazione giuridica del fatto, col sussidio che può essere offerto dall'acquisizione e dal vaglio di ulteriori elementi nel giudizio, pronunciandosi, ove occorra, anche sul reato meno grave (Sez. 1, n. 18888 del 28/04/2007, confl. comp. in proc.
Lamberto, Rv. 237368; Sez. 1, n. 1908 del 28/04/1994, confl. comp. in proc. Celano).
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, cii dispone trasmettersi gli atti. Co