Cassation annuls probation revocation due to absolute nullity from failure to notify hearing summons after address change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan probation supervision tribunal's order revoking Mihai Peru's probation due to absolute nullity. Peru argued the revocation notice was sent to his old Pavia address without considering his communicated move to Verona and lack of summons notification to his new lawyer. The court held that failing to notify the interested party of the supervision hearing summons constitutes an absolute and irreparable nullity under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.: The failure to notify the interested party of the summons for the supervision tribunal hearing constitutes an absolute and irreparable nullity of the resulting decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Peru Mihai, nato il 30/08/1972 avverso l'ordinanza emessa il 21/09/2023 dal Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano disponeva la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato concesso a Mihai Peru dallo stesso Tribunale con provvedimento del 25 maggio 2023. La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale veniva disposta dal Tribunale di sorveglianza di Milano in conseguenza del fatto che Peru non era più reperibile presso il domicilio dichiarato in sede di concessione della misura alternativa alla detenzione, ubicato a Pavia, in Via Argonne n. 4.
2. Avverso questa ordinanza Mihai Peru, a mezzo dell'avv. Pietro Cirillo, Maurizio Useli, ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 666, comma 3, 157, 159, 178, comma 1, lett. a), 179 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la richiesta di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso al ricorrente, presentata dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 20 giugno 2023, era stata notificata al domicilio originariamente dichiarato, ubicato a Pavia, in Via Argonne n. 4, senza considerare che, nelle more, il condannato aveva comunicato ritualmente il trasferimento del suo domicilio in un'altra località, ubicata a Verona, in Via Lamberti n.
12. Ne discendeva che Mihai Peru non aveva alcuna notizia dell'udienza camerale celebrata il 21 settembre 2023, nella quale si era discusso del provvedimento revocatorio controverso, anche in considerazione del fatto che l'avviso di fissazione dell'udienza non era stato notificato nemmeno al suo difensore di fiducia, l'avv. Stabilito Doru Baldea, che aveva sostituito il precedente difensore, l'avv. Annamaria Simoni, revocata dal ricorrente. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Mihai Peru è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la richiesta di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Mihai Peru, formulata dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 20 giugno 2023, con la conseguente istanza di fissazione dell'udienza camerale, veniva notificata al domicilio originariamente dichiarato dal ricorrente, ubicato a Pavia, in Via Argonne n.
4. Tuttavia, il 27 maggio 2023, mediante PEC trasmessa dal suo difensore di fiducia, l'avv. Stabilito Doru Baldea, al Tribunale di sorveglianza di Milano e al Magistrato di sorveglianza di Pavia, il ricorrente comunicava il trasferimento dell'originario domicilio in un'altra località, ubicata a Verona, in Via Lamberti n.
12. Di tale comunicazione il Tribunale di sorveglianza di Milano non teneva conto, omettendo di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza camerale sia all'interessato sia al suo difensore di fiducia, l'avv. Stabilito Doru Baldea, che aveva sostituito l'avv. Annamaria Simoni, revocata dal ricorrente. In questa cornice, deve rilevarsi che l'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di sorveglianza, celebrata il 21 settembre 2023, nella quale si discuteva del provvedimento revocatorio controverso, configura una nullità assoluta e insanabile, rilevante ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto:
«L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento» (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657 - 01). Questo orientamento giurisprudenziale, a sua volta, trae origine da una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 2370 del 19/05/1993, D'Arpino, Rv. 195143 - 01), che, nel corso degli anni, veniva confermata da ulteriori arresti, che si collocavano nello stesso, incontroverso, solco ermeneutico (Sez. 1, n. 41139 del 17/10/2002, Camporotondo, Rv. 222718 - 01;
Sez. 1, n. 4663 del 28/09/1995, De Gregorio, Rv. 202498 - 01).
3. Ne discende conclusivamente l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Mila