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Sentenza — n. 17195/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal gun possession and attempted murder based on intercepted phone calls.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17195/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the appeal filed by Adriano Raccagni against the lower court's conviction for illegal gun possession and attempted murder. The defense argued that intercepted phone conversations suggested an alternative narrative where Raccagni did not instigate the shooting, but the appellate court found the evidence of intimidation and the specific context of the calls sufficient to establish his role as the instigator. The court ruled that the interpretation of these phone conversations is a matter of fact for the trial judge, which cannot be re-evaluated on appeal unless the reasoning is manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.; Art. 61 c.p.: The interpretation and evaluation of the content of intercepted phone conversations constitute a factual issue reserved to the judge of merit, whose assessment is not subject to review in the court of cassation unless the motivation is manifestly illogical or unreasonable.

Parole chiave

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illegal gun possession attempted murder intercepted phone calls instigator liability judicial review limits allegazioni d'asilo contraddittorie motivi soggettivi successivi alla fuga porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595 c.p.
Art. 61 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RACCAGNI ADRIANO nato a BRESCIA il 29/07/1969 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale in sede ha condannato Adriano Raccagni per il reato di concorso nel porto illegale di un'arma comune da sparo, con la quale furono esplosi cinque colpi contro l'abitazione di Sheerko Gharzi Mohammed Mohammed e Garzi Mohammed Mohammed, fatti commessi in Collebeato il 31 maggio 2020.

2. I dati di prova sono costituiti anzitutto dalle dichiarazioni di Sheerko Gharzi Mohammed Mohannmed, di Garzi Mohammed Mohammed, di Anas Alshawa e di Abir Lachhab, gruppo di soggetti extracomunitari richiedenti asilo, che hanno riferito di quanto accadde appena dopo aver incrociato alcuni individui con cui avevano avuto un diverbio subendo anche una aggressione fisica. In sede di riconoscimento fotografico hanno individuato in Adriano Raccagni il soggetto che li aveva minacciati dicendo che sarebbe tornato con la pistola. A questi dati di prova si sono aggiunti i risultati delle intercettazioni telefoniche, le informazioni dei tabulati telefonici, e i filmati degli impianti di videosorveglianza siti nei pressi del bar vicino al quale si era svolto l'incontro con i quattro individui richiedenti asilo.

Sulla base di questo materiale si è affermato che Raccagni, spinto dall'astio nutrito nei confronti dei richiedenti asilo, commissionò ad un sodale, tale Pietro Salucci, l'esplosione dei colpi di pistola, a titolo di avvertimento per il futuro, dinnanzi al centro di accoglienza, fornendo all'amico l'arma necessaria per realizzare l'intimidazione. A Raccagni è stato riconosciuto il ruolo di ideatore e di istigatore della condotta, dato che fu lui a minacciare i richiedenti asilo e fu lui a nutrire il proposito criminoso e a dar mandato all'amico per l'esplosione di colpi di arma da fuoco.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Adriano Raccagni, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza impugnata ha motivato in modo apodittico rispetto alle risultanze in atti, omettendo di analizzare le ipotesi alternative equiprobabili scaturenti dai risultati delle intercettazioni. Dalla conversazione n. 1053 del 3 giugno 2020 delle ore 17,21 si evince una ricostruzione storica in netto contrasto con quella fornita dai soggetti richiedenti asilo con cui il ricorrente aveva avuto, il 30 maggio precedente, un diverbio.

E non è sufficiente, per svilire detta ricostruzione, il rilievo che il ricorrente avesse il sospetto di essere intercettato. Nella successiva conversazione, n. 241 del 18 giugno 2020, delle ore 16.22, il ricorrente, questa volta palesemente certo di non essere intercettato, confidò ad una persona con la quale aveva assoluta confidenza e fiducia di non aver dato a nessuno armi e specificamente pistole. Quanto al possesso dell'arma, la Corte di appello ha ritenuto di poterlo desumere dalla frase intercettata: "no, hanno trovato quella finta...", da cui l'assunto che dovesse esistere una arma vera, in possesso del ricorrente.

Da una risposta negativa non è possibile pervenire alla prova positiva della detenzione di un'arma. Sono possibili varie alternative ipotesi, il cui mancato esame rende palese il difetto di motivazione.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte di appello ha puntualmente risposto al rilievo difensivo in ordine alla ritenuta insufficienza di elementi di prova del possesso in capo al ricorrente di un'arma e ha osservato, con coerenza e logicità di argomenti, che la lettura proposta dall'interessato delle conversazioni oggetto di intercettazione è frammentaria, parcellizzata, incapace di apprendere il reale senso del dialogo. Il riferimento all'arma finta deve essere letto, come correttamente messo in evidenza dalla Corte di appello, in uno con il rimprovero mosso dalla interlocutrice di quel dialogo, che addebitò a Raccagni di non essere attento perché si ostinava a tenerla sempre in casa, ove il riferimento ad un'arma è indubbio atteso che si discorreva della perquisizione domiciliare che Raccagni aveva subìto.

Di qui, poi, la precisazione di Raccagni in ordine al rinvenimento soltanto dell'arma finta, e non dunque di quella vera, non giocattolo, che, secondo la sua interlocutrice, avrebbe fatto bene a non custodire a casa. 2.1. Ancora, la Corte di appello ha richiamato la sentenza di primo grado per quanto attiene all'esame di attendibilità delle dichiarazioni del gruppo di richiedenti asilo, anche movendo dall'alternativa versione dei fatti fornita dall'imputato nella conversazione del 3 giugno 2020. Non è dubbio che vi fu un diverbio, una accesa discussione con i quattro soggetti richiedenti asilo, e che in quell'occasione Raccagni mostrò un atteggiamento aggressivo.

La Corte territoriale in tal modo ha proceduto ad una complessiva considerazione del materiale probatorio, legando i dati oggettivi, della pregressa intimidazione e della successiva aggressione armata, per mezzo del movente, individuato con motivazione congrua nell'astio che il ricorrente aveva espresso nei confronti delle vittime quali richiedenti asilo. È poi appena il caso di rammentare che l'interpretazione delle conversazioni oggetto di intercettazione si sostanzia in valutazioni di merito che, se sostenute da logica e coerente spiegazione, come nel caso che ora è in rilievo, non sono sindacabili nella sede del controllo di legittimità.

È principio non controverso che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" - Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 -. 2.2. Sulla base della compiuta e coerente motivazione della sentenza emerge che Raccagni giocò un ruolo centrale nella vicenda, avvertendo il bisogno di impartire una lezione al gruppo di extra comunitari in asilo e quindi determinando il prosieguo delle intimidazioni, prima soltanto verbali, e poi concretizzatesi nello sparo di alcuni colpi di arma da fuoco, sì come era stato agli stessi richiedenti asilo poco prima anticipato con l'avvertimento di Raccagni e degli altri che sarebbero ritornati armati.

3. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricor