Cassation annuls surveillance court order for home detention due to failure to conduct global social recovery assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Lecce surveillance court's order for sixty days of home detention, ruling that the lower court failed to perform a global assessment of the prisoner's social recovery. The prisoner argued that his pending appeal and the positive report from the Uepe (Unit for the Execution of Penitentiary Measures) should have been considered, while the court noted the lower judge ignored these positive indicators. The Supreme Court held that post-protest conduct must be evaluated globally against the rehabilitation goal, and since the lower court relied solely on a pending charge without weighing the Uepe's positive findings, the decision was legally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 94 d.P.R. n. 309/1990; Art. 3 Cost.; Art. 51 L. 354/1975: The surveillance court must evaluate the prisoner's global attitude during the probation period, considering post-protest conduct only if it is recent and symptomatic of failed social recovery, ignoring isolated pending appeals or distant offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SBRO' DAVID nato a GALATINA il 15/05/1982 avverso l'ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'opposizione proposta da David Sbrò avverso l'ordinanza, in data 10 giugno 2022, con la quale lo stesso Tribunale aveva dichiarato non estinta la pena per l'esito negativo dell'affidamento in prova terapeutico; per l'effetto disponeva che il condannato fosse sottoposto a sessanta giorni di detenzione domiciliare. A ragione della decisione il Tribunale ha posto l'avvenuta condanna di Sbrò, sebbene con sentenza non ancora divenuta definitiva, per il reato di infedele autocertificazione ai fini dell'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Chiarito che - diversamente da quanto lamentato nell'opposizione - la condotta (risalente al 21 settembre 2017) era stata posta in essere nel periodo di sottoposizione ad affidamento cui il condannato era stato dapprima ammesso in via provvisoria il 26 giugno 2017, quindi in via definitiva il 3 ottobre2017 - il Giudice specializzato l'ha ritenuta sintomatica di «scarsissima adesione al programma riabilitativo e risocializzante» e, conseguentemente, ha reputato non esitata positivamente la prova.
2. Avverso detto provvedimento ricorre Sbrò, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e - con un unico motivo - lamenta violazione dell'art. 94 d. P.R. n. 309 del 1990, 106 e 133 cod. pen., art 3 Cost. e 51 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). La motivazione del Tribunale di sorveglianza sarebbe, secondo il ricorrente, frutto di un illegittimo sillogismo che muove dall'esclusiva valorizzazione del carico pendente, senza considerare sia che avverso la condotta per tale reato l'imputato ha proposto appello, sia che si trattava di condotta di non particolare gravità, riguardando l'errata indicazione dei redditi dei componenti del proprio nucleo familiare.
Con una motivazione meramente apparente, dunque, il Giudice specializzato avrebbe provveduto in distonia con la relazione Uepe del 18 gennaio 2021 e con quanto risulta dal certificato dei carichi pendenti, la prima attestante un percorso rieducativo eccellentemente concluso, il secondo la presentazione dell'appello avverso la condanna per il reato di false dichiarazioni ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.3. Il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 4 dicembre 2023, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha più volte chiarito che, mentre nel caso della revoca dell'affidamento in prova il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano espressione di un comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, nel caso della valutazione sull'esito del periodo di prova, il relativo giudizio, avente ad oggetto l'intero arco di svolgimento della misura ormai conclusa, si sostanzia in un apprezzamento globale dell'atteggiarsi del condannato durante lo svolgimento dell'intero periodo di prova, al fine di decidere se vi sia stata, da parte del condannato, una mera formale adesione alle regole di buona condotta, ovvero se sia avvenuto l'effettivo recupero sociale del condannato.
Secondo un primo, più risalente, orientamento, l'esame della condotta dell'affidato in prova andrebbe limitato esclusivamente al periodo di affidamento, non potendo la condotta del soggetto successiva alla scadenza della misura avere alcuna influenza sul giudizio da esprimere in ordine all'esito della stessa (Sez. 1, n. 3712 del 22/05/2000, dep. 26/06/2000, Bertini, Rv. 216281; Sez. 1, n. 2874 del 15/05/1998, dep. 6/06/1998, Mlilan, Rv. 210782; Sez. 1, n. 2811 del 15/05/1998, dep. 28/09/1998, Allegrucci, Rv. 211404). Secondo un più recente e ormai consolidato indirizzo interpretativo, invece, al termine dell'esperimento della prova, il Tribunale di sorveglianza ben può tenere conto di qualsiasi elemento fattuale sintomatico del mancato raggiungimento delle finalità cui è destinata la misura, valutando anche fatti e comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi possono costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato 2 conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata.
A tal fine, il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento (essendo illegittima la valutazione negativa dell'esito della misura fondata sulla commissione di reati dopo il decorso di un rilevante periodo 2 T7 - di tempo dalla fine della prova: così Sez. 1, n. 27788 del 17/06/2008, dep. 8/07/2008, De Clemente, Rv. 240478;
Sez. 1, n. 25257 del 22/04/2004, dep. 4/06/2004, Arena, Rv. 228136), operando quindi una autonoma delibazione sia della attribuibilità al condannato della violazione, sia della concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, dep. 13/03/2002, Martola, Rv. 220877; Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Figgini, Rv. 274482).
3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto il fatto di cui al carico pendente sintomatico di «scarsissima adesione al programma risocializzante», senza tuttavia inserire tale elemento in una valutazione globale e, soprattutto, trascurando la relazione positiva dell'Uepe, della quale aveva dato conto lo stesso Magistrato di sorveglianza che, nel proprio provvedimento, aveva indicato l'assenza di condanne definitive e l'esito positivo del programma di j1z, pkot,ct, messa segnalato dall'Uepe.
4. Per le esposte ragioni l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio, libero negli esiti, ma rispettoso dei suindicati principi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.