Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17091/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to waived procedural defect and inadmissible generic grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal challenging the revocation of a conditional sentence for a new crime. The appellant argued that the court violated procedural rules regarding notice timing and incorrectly identified the date of legal finality of a prior judgment. The court dismissed the first claim because the defense waived the defect during the hearing, curing the procedural error, and rejected the second claim as lacking specific factual allegations required for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 168, cod. proc. pen.: A late notice of a hearing in execution proceedings constitutes only an intermediate nullity if waived by the defense at the hearing, whereas a generic claim regarding the date of legal finality without specific factual allegations is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence revocation intermediate nullity waiver of procedural defect inadmissible cassation appeal date of legal finality ritardo ingiustificato dell'azione penale osservanza dei termini pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
220092) - che l'avviso per l'udienza camerale, fissata per il giorno 11 gennaio 2023, è stato notificato a Fabrizio Biagi solo in data 3 gennaio 2023 e, dunque, fuori dai rispetto del termine di dieci giorni fissato dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. :).
Art. 168, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 168 cod.
Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
pen., è, pertanto, soggetta alla sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di tal che essa non è suscettibile, una volta verificatasi la sanatoria, di essere dedotta come vizio che abbia colpito il procedimento in tal modo svoltosi.
Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Siffatta nullità a regime intermedio, se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero da quello nominato di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è, pertanto, soggetta alla sanatoria di cui all'art.
art. 168 cod. proc. pen
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 168 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro
Quanto al primo motivo, risulta dagli atti - la cui consultazione è consentita al Collegio attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv.
Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha
Sez. 3 n. 41723 del 31/05/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIAGI FABRIZIO nato a REGGIO EMILIA il 05/11/1979 avverso l'ordinanza del 11/01/2023 del GIP TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Lette le conclusioni del PG, PIETRO MOLINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, quale giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 1612, comma 1 n. 1), cod. proc. pen. - la sospensione condizionale della pena, concessa a Fabrizio Biagi con le sentenze del Tribunale di Pisa in data 19 gennaio 2012, irrevocabile il 22 febbraio 2014, e del Tribunale di Firenze in data 20 luglio 2013, irrevocabile il 2 ottobre 2013, per avere commesso nel quinquennio (segnatamente, il 25 giugno 2018) un ulteriore reato con condanna a pena detentiva.

2. Avverso l'indicata ordinanza Biagi, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e deduce due motivi. 2.1. Con il primo, lamenta la violazione degli artt. 666 e 127, comma 1, cod. proc. pen. . Assume il ricorrente il difetto, nei riguardi del proprio assistito, della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, che era avvenuta solo in data 3 gennaio 2023 e, dunque, oltre il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza. Ad avviso del ricorrente si sarebbe verificata una nullità, peraltro eccepita in una istanza in data 10 gennaio 2023 depositata a mezzo pec, che travolgerebbe il provvedimento impugnato. 2.2.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 168 cod. proc. pen., per avere il Giudice dell'esecuzione revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, limitatamente alla sentenza del Tribunale di Pisa, irrevocabile il 22 febbraio 2014, sull'erroneo presupposto che tale ultima data fosse quella del passaggio in giudicato della sentenza, lacIdove invece detta sentenza era divenuta irrevocabile il 4 aprile 2012 e la diversa indicazione era stata determinata da un mero ritardo ascrivibile alla cancelleria, non addebitabile al condannato e che, pertanto, non poteva pregiudicarlo.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 7 dicembre 2023, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, va rigettato. 1 t, 2. Quanto al primo motivo, risulta dagli atti - la cui consultazione è consentita al Collegio attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) - che l'avviso per l'udienza camerale, fissata per il giorno 11 gennaio 2023, è stato notificato a Fabrizio Biagi solo in data 3 gennaio 2023 e, dunque, fuori dai rispetto del termine di dieci giorni fissato dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. :). A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e cui intende dare continuità, secondo cui nel procedimento di esecuzione - mentre l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (tra molte Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015 - dep. 16/11/2015, Hoxha, Rv. 265235) - a tale situazione non è equiparata la tardività dell'avviso dovuto all'interessato, il quale poi non compaia all'udienza; situazione per la quale vale il diverso principio secondo cui «l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima presuppone l'omessa (e non l'intempestiva) citazione» (ex multis, in tema di procedimento di esecuzione, Sez. 3 n. 41723 del 31/05/2018, I., Rv. 273942).

Siffatta nullità a regime intermedio, se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero da quello nominato di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è, pertanto, soggetta alla sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di tal che essa non è suscettibile, una volta verificatasi la sanatoria, di essere dedotta come vizio che abbia colpito il procedimento in tal modo svoltosi. Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, l'esame del verbale della udienza camerale celebrata in data 11 gennaio 2023, evidenzia che in tale occasione il Giudice dell'esecuzione diede atto che era pervenuta una «istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di nomina di sostituto processuale da parte del difensore di fiducia» e che il difensore di Biagi, nominato appunto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non sollevò alcuna doglianza in ordine alla tempestività della notificazione dell'avviso di udienza, in tal modo accettandone gli effetti e determinando, pertanto, l'avvenuta sanatoria del vizio poi, inammissibilmente, dedotto di fronte a questa Corte.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e privo di autosufficienza. Riposa, invero, sulle sole asserzioni del ricorrente - prive di qualsivoglia doverosa allegazione - l'asserzione secondo l'a quale la data della irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Pisa in data 19 gennaio 2012 sarebbe stata determinata da un ritardo della cancelleria nell'annotazione di quel provvedimento, non avendo né assolto all'onere della puntuale indicazione degli atti dei quali riteneva necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, né provveduto direttamente alla relativa allegazione o integrale riproduzione nel ricorso per cassazione.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de