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Sentenza — n. 17084/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls denial of prisoner's right to self-paid specialist medical visit due to health deterioration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order denying a prisoner's request for a specialist medical visit at his own expense. The petitioner argued his health had worsened since a prior examination, citing hospitalization and weight loss, while the prosecution sought annulment based on procedural grounds. The court ruled that the judge's authorization serves only to assess potential interference with ongoing proceedings, not to deny necessary medical care, thus violating the constitutional right to health.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 27, comma 3, Cost.: The judge's authorization for a detainee's self-paid medical visit is limited to assessing procedural impact, not denying necessary care, and denial violates the right to health when health conditions have deteriorated.

Parole chiave

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prisoner medical visit right to health self-paid medical care judicial authorization scope procedural interference assessment health deterioration evidence Cassation annulment allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354
58489 del 10/10/2018, Monterisi, n.m.) ha già avuto modo di osservare che la norma contenuta nell'art. 11, comma 12, della legge 26 luglio 1975 n.
Art. 27, comma 3, Cost.
Art. 111, comma 7, Cost.
354, Ajt'kj concernente la richiesta del detenuto di essere visitato da un sanitario di sua fiducia, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul diritto alla salute - diritto inviolabile della persona - del soggetto che patisce la restrizione carceraria» (Sez.
Art. 11, comma 9, Ord. pen.
123/2018) trova il suo sostegno più importante nel riconoscimento costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e in questa prospettiva giuridica deve essere letta e interpretata L'art. 11, comma 9, Ord. pen. testualmente, recita:
Art. 17, comma 7, d.P.R. n. 239 del 2000
Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado», disposizione questa confermata, ulteriormente disciplinata e sostanzialmente rafforzata dall'art. 17, comma 7, del regolamento penitenziario, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 32583 del 13/07/2022
111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul diritto alla salute - diritto inviolabile della persona - del soggetto che patisce la restrizione carceraria» (Sez. 6, n. 32583 del 13/07/2022, C., Rv.
Sez. 3, n. 49808 del 14/11/2019
Sez. 3, n. 49808 del 14/11/2019, Mandolesi, n.m.; Sez.
Sez. 4, n. 27499 del 25/05/2019
49808 del 14/11/2019, Mandolesi, n.m.; Sez. 4, n. 27499 del 25/05/2019, Mandolesi, n.m.; del Sez.
Sez. 1, n. 58489 del 10/10/2018
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINACCI NICANDRO nato a FOGGIA il 01/08/1954 avverso l'ordinanza del 13/03/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Lette le conclusioni del PG, MARILIA DI NARDO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda con la quale Nicandro Marinacci ha chiesto di ottenere l'autorizzazione per il medico prof. Leone ad accedere presso l'istituto penitenziario ove si trova ristretto al fine di sottoporlo a una visita specialistica. A ragione della decisione il Giudice ha posto l'avvenuto espletamento, in epoca antecedente, di una perizia in occasione della quale il sanitario di cui si chiedeva l'accesso nell'Istituto di pena aveva interagito con il perito.

2. Avverso l'esposto diniego ricorre per cassazione l'interessato, assistito dal difensore di fiducia avv. Giuseppina Chiarello, che, nel sLo interesse, ne denuncia l'illegittimità per violazione degli artt. 2, 32 e 27, comma 3, Cost.Con un unico motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'evidente violazione del diritto alla salute, osservando che - anche sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente citati nel ricorso - la richiesta del detenuto di essere sottoposto a una visita specialistica a sue spese rappresenta un diritto e che l'autorizzazione del giudice ha l'esclusiva finalità di delibare se tale iniziativa possa avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali. Segnala altresì l'irrilevanza della perizia precedentemente espletata, poiché le condizioni del detenuto erano medio tempore peggiorate, ciò che era stato evidenziato nell'istanza, ove di faceva espresso riferimento a «un ricovero ospedaliero e a un calo ponderale involontario».

3. Il Sostituto Procuratore generale, Marialia Di Nardo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 20 dicembre 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Preliminarmente, in tema d'impugnabilità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, va richiamato il principio espresso in sede di legittimità, che qui si condivide e ribadisce, secondo cui, «In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento di rigetto reso dal giudice che procede ai sensi dell'art. 11, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354, Ajt'kj concernente la richiesta del detenuto di essere visitato da un sanitario di sua fiducia, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul diritto alla salute - diritto inviolabile della persona - del soggetto che patisce la restrizione carceraria» (Sez. 6, n. 32583 del 13/07/2022, C., Rv. 283620).

3. Nel merito, la doglianza prospettata nel ricorso è - come anticipato - all'evidenza fondata. Questa Corte, pronunciandosi in casi analoghi a quello oggetto di scrutinio (cfr. Sez. 3, n. 49808 del 14/11/2019, Mandolesi, n.m.; Sez. 4, n. 27499 del 25/05/2019, Mandolesi, n.m.; del Sez. Sez.. 1, n. 58489 del 10/10/2018, Monterisi, n.m.) ha già avuto modo di osservare che la norma contenuta nell'art. 11, comma 12, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. per.) (nella vigente formulazione introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 123/2018) trova il suo sostegno più importante nel riconoscimento costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e in questa prospettiva giuridica deve essere letta e interpretata L'art. 11, comma 9, Ord. pen. testualmente, recita:

«I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado», disposizione questa confermata, ulteriormente disciplinata e sostanzialmente rafforzata dall'art. 17, comma 7, del regolamento penitenziario, d.P.R. n. 239 del 2000, che autorizza financo, a spese dell'interessato, trattamenti medici, terapeutici e chirurgici all'interno degli istituti di pena. Si evince, dunque, dal dettato letterale di tale disciplina, che i detenuti e gli internati possono chiedere di essere visitati a proprie spese da un medico dì fiducia senza che ricorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi, necessità che presuppone l'accertamento sanitario delle proprie condizioni.

Soltanto per gli imputati, ovverosia per i detenuti per i quali pende il processo, la norma richiede l'autorizzazione del giudice che procede (peraltro soltanto fino alla sentenza di primo grado) e ciò - si è osservato nelle sentenze citate - all'evidente finalità non già di sindacare in qualche modo l'iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma all'esclusivo fine di delibare (e quindi motivare) se l'iniziativa dell'imputato possa in qualche modo avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso.

3. Ciò premesso, il provvedimento impugnato viola la normativa di riferimento e introduce un sindacato non consentito sulle ragioni dell'effettiva necessità della visita del detenuto da parte di un medico esterno, peraltro trascurando di valutare le deduzioni difensive in punto di peggioramento («ricovero ospedaliero e un calo ponderale involontario») delle condizioni di salute dello stesso nel periodo intercorrente tra l'espletata perizia e la presentazione dell'istanza.

4. Per le ragioni sin qui esposte il provvedimento in esame dev'essere annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia per un nuovo giudizio, ossequiante del suindicato principio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia. Così deciso i