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Sentenza — n. 17077/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order denying alternative measures due to insufficient motivation regarding offender's personality evolution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17077/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Florence surveillance court's order denying alternative measures to detention for Luca Marchi. The lower court rejected requests for probation, home detention, and semi-liberty, citing the severity of crimes and alleged lack of critical personality revision. The Court found the lower court failed to properly evaluate the defense's evidence and the social worker's report on the offender's collaborative attitude and willingness to volunteer.

Regesto Legislator

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Art. 276 c.p.s.; In cases of alternative measures to detention, the judge must base the decision on the results of individualized treatment and scientific personality examination, ensuring all statutory elements are considered with precise motivation.

Parole chiave

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alternative measures to detention personality evolution assessment probation service social semi-liberty conditions insufficient judicial motivation critical revision of past collaborative attitude evaluation offerta della prestazione lavorativa

Disposizioni normative citate

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Art. 276 c.p.s.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2021
Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013
Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep.
Sez. 1, n. 10586 dell'8/2/2019
Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013
274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Pantaleo, Rv.
Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013
257001, Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv.
Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCHI LUCA nato a PESCIA il 03/08/1966 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, FRANCESCA CERONI, cherchiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l'ordinanza in preambolo, ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domilciliare e semilibertà formulate nell'interesse di Luca Marchi. A ragione della decisione, quanto alla detenzione domiciliare, ha ritenuto preclusiva l'entità della pena da espiare. Quanto alle altre due misure alternative, ha valorizzato la gravità dei reati commessi, la possibile fittizietà della proposta di attività lavorativa e, comunque, il fatto che rrom9pvtliie/ la stessa attività comporterebbe un reinserimento del condannato nel medesimo contesto nel quale sono maturati ./ 'delitti dei quali è stato ritenuto responsabile, infine l'assenza, anche nelle osservazione dell'equipe, di elementi sulla scorta dei quali inferire un sia pur embrionale processo di rivisitazione critica del proprio passato.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione Marchi, tramite il difensore di fiducia, e deduce cinque motivi. 2.1. Con il primo lamenta la contraddittorietà della motivazione in punto di omessa valutazione degli elementi allegati nella memoria difensiva. Erroneamente il Tribunale afferma nel provvedimento che la difesa non avrebbe prodotto istanze ovvero memorie, invece depostate come risulta dal tclocumetaol in data 13 marzo 2023, inoltrato via pec e presente in atti, costituito da una memoria unitamente ai relativi allegati, attestanti l'avvenuta proposta al condannato di un lavoro serio, la cui mancata accettazione è dipesa da cause a lui non imputabili. 2.2.

Con il secondo motivo deduce la carenza di motivazione in punto di valutazione della relazione dei Carabinieri in data 7 aprile 2023. Il Tribunale si sarebbe limitato a recepire le affermazioni assertive e generiche ivi contenute in punto di fittizietà della proposta di lavoro e contraddette dalla già indicata documentazione prodotta dalla difesa. 2.3. Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in punto di sussistenza dei requisiti dell'affidamento in prova. Il Giudice specializzato, ancora una volta trascurando quanto allegato nella nnenneoria difensiva, non ha tenuto in alcuna considerazione elementi di segno favorevole, quali la propsettiva concreta di svolgimento, da parte di Marchi, di attività di volontariato che, parimenti all'attivtà lavorativa, può costitutire base idoenea per l'ottenimento della invocata misura. 2.4.

Con il quarto motivo deduce la contraddittorietà della motivazione sul contenuto e sulla portata della proposta di lavoro ottenuta dal condannato.L'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale lo svolgimento dell'attività lavorativa indicata determinerebbe il reinserimento del condannato nel contesto nel quale sono maturati i delitti, trascura di considerare che la ditta artigiana Giacomo Costruzioni, per la quale Marchi andrebbe svolgere l'atività di geometra e tecnico di cantiere, è stata già favorevolmente valutata dall'Uepe e che, comunque, il ruolo suddetto non avrebbe nulla a che vedere con quello di direttore tecnico e insitore svolto nella società Costruire s.r.I., cui era legata la sua attività illecita, svolta peraltro nel settore degli appalti pubblici. 2.5.

Con il quinto motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione in relazione all'asserita mancanza di elementi dai quali inferire la revisione critica. Il Tribunale di sorveglianza ha travisato e, comunque, depotenziato gli elementi positivi pur evidenziati dalla relazione di sintesi dell'equipe e, comunque, emergenti dagli atti.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 novembre 202.3, ha prospettato l'annullamento con rinvio del ricorso.

4. Il 10 novembre 2023 la difesa di marchi ha depositato conclusioni scritte con le quali, nel richiamare i motivi di ricorso, ha insistito affinché I"ordinanza impugnata sia annullata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la connessione logica dei temi trattati, deducono censure fondate. L'art. 47, comma 2, ord. pen. consente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati». Nel caso di specie - benché nella parte espositiva del provvedimento si dia atto che il condannato ha trovato la disponibilità all'assunzione come geometra e tecnico di cantiere della Giacomo costruzioni e che riconosce, sia pure con disagio, le proprie responsabilità, rispetto alle quali non indugia in atteggiamenti auto-giustificativi, che si è reso disponibile a svolgere attività di volontariato - il Tribunale di Sorveglianza ha concentrato in via esclusiva la sua attenzione sulle precedenti condanne e sull'ipotesi, avanzata nella nota dei militari dell'Arma, della fittizietà della proposta di lavoro della Giacomo Costruzioni, in considerazione del fatto che «non si può escludere» che la società Costruire (nell'ambito della quale Marchi svolgeva la sua attività illecita), tuttora attiva e operante nel settore dell'edilizia, di proprietà della moglie e della figlia di Marchi, «non abbia concesso lavori in subappalto alla Giacomo costruzioni».

Con tale motivazione, assertiva ove non contraddittoria, il Tribunale ha provveduto in evidente distanza dai principi ormai consolidati, cui il Collegio aderisce, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, secondo cui, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2021, M., Rv. 277924;

Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402). Il Tribunale non ha fatto, dunque, buon governo del principio di diritto secondo cui «ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 dell'8/2/2019, Catalano, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001, Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653).

Il profilo che deve essere valorizzato non è se abbia o meno l'interessato ammesso le sue colpe ovvero, pur avendole ammesse, ne abbia depotenziato il valore, ma se abbia accettato la sentenza e quindi la sanzione a lui inflitta, prestando la dovuta collaborazione nel percorso rieducativo. A tale ultimo proposito il Tribunale, pur avendo richiamato la relazione dell'Uepe del 17 aprile 2023 nel senso indicato nella premessa del presente provvedimento, ha poi - contraddittoriamente - affermato l'assenza di progressi personali e soggettivi di revisione critica, depotenziando quanto ivi indicato in punto di atteggiamento collaborativo del condannato, di disponibilità a svolgere attività di volontariato per un giorno a settimana, infine il reperimento di un'opportunità di lavoro, tanto da far concludere per un parere positivo relativamente alla più ampia misura richiesta.Tali considerazioni valgono anche per la misura alternativa alla detenzione della semilibertà, la cui motivazione è stata del tutto omessa dal Tribunale.

Anche ai fini della concessione della semilibertà, alla stessa stregua dell'affidamento in prova, il giudice ben può prendere in considerazione anche i precedenti del soggetto e la tipologia dei reati per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, ma non può ad essi attribuire rilievo decisivo, dovendo confrontarli con i risultati dell'osservazione della personalità, per verificare se vi sia stata, o non, un'evoluzione di essa tale da far ritenere sicuramente avviato un profondo processo di revisione critica delle precedenti scelte devianti.

PertinenOíe si reputa, in proposito, l'arresto secondo cui «In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza» (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).

3. L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiante dei suindicati principi. P.Q.M . Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale