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Sentenza — n. 17069/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls appeal judgment for reclassifying re-entry violation as Community citizen expulsion crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17069/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding the legal qualification of the defendant's re-entry into Italy. The defendant, a Romanian citizen, argued that his expulsion violation should be prosecuted under the 2007 law for Community citizens rather than the 1998 law. The Court agreed, ruling that the correct statute applies to EU citizens and ordering a retrial solely to recalculate the sentence based on the new legal framework.

Regesto Legislator

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d.lgs. 30/2007, art. 20, comma 14; d.lgs. 286/1998, art. 13, comma 13: The Court must reclassify a re-entry violation as a breach of Community citizen expulsion rules when the lower court applied the wrong statute, provided the defense was not surprised by the change.

Parole chiave

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Community citizen expulsion re-entry violation penalty legal reclassification Italian immigration law Cassation annulment defect of qualification retrial for sentencing legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, art. 20, comma 14
286 nel 1998, anziché come integrante il diverso reato dell'art. 20, comma 14, d.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13
Con sentenza del 17 febbraio 2020 il Tribunale di Roma, in rito abbreviato, ha condannato Petre Stan alla pena di 1 anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione per il delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 111, comma 2
pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
L'espulsione dei cittadini comunitari è regolata dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n.
Codice di procedura penale, art. 521
264438, secondo cui "l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod.
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)
30 del 2007, non essendo possibile rideterminare la stessa già in questa sentenza ex art. 620, comma 1, lett.
art. 521 cod. proc. pen
264438, secondo cui "l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli
Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci
281817, che è applicazione del principio più generale espresso da Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 4904 del 26/03/1997, Attinà
Non essendo stati presentati motivi sulla responsabilità, la sentenza impugnata passa, pertanto, in giudicato sotto tale profilo (Sez. U, Sentenza n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv.
Corte EDU, sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STAN PETRE, nato in Romania il 26/11/1978 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, SIMONE PERELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Massimo Rao Camemi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 febbraio 2020 il Tribunale di Roma, in rito abbreviato, ha condannato Petre Stan alla pena di 1 anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione per il delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, perché dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato con divieto di ritorno per 5 anni, ed essere stato allontanato mediante imbarco sul volo Roma Fiumicino - Bucarest del 15 ottobre 2019, rientrava nel territorio dello Stato senza autorizzazione; fatto avvenuto a Roma il 15 febbraio 2020. e. Con sentenza del 9 gennaio 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge perché il reato attribuito all'imputato è stato erroneamente qualificato come integrante il reato dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 nel 1998, anziché come integrante il diverso reato dell'art. 20, comma 14, d. Igs. 6 febbraio 2007 n. 30, atteso che Stan è cittadino comunitario; pur essendo stata dedotta nei motivi d'appello, la erronea qualificazione giuridica, la pronuncia d'appello non ha proprio preso posizione sul punto.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr. Simone Perelli, ha concluso per raccoglimento del ricorso del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. Massimo Rao Camerri, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato.

1. L'espulsione dei cittadini comunitari è regolata dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che la ammette a certe condizioni, e che sanziona la violazione al divieto di reingresso con la norma penale dell'art. 20, comma 14, del decreto, che dispone che "il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni.

L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva". Nel caso in esame, è dalla stessa sentenza impugnata che emerge che l'imputato è stato rimpatriato verso la Romania, che, com'è noto, è un paese appartenente all'Unione europea sin dal 1° gennaio 2007. Ne consegue che è corretto l'argomento speso nel ricorso, e già proposto come motivo di appello, secondo cui al ricorrente avrebbe dovuto essere applicata la norma sull'espulsione dei cittadini comunitari, e non quella dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, di cui è stato ritenuto responsabile.La riqualificazione deve essere operata già con questa pronuncia, atteso che "in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in sentenza dalla Corte di cassazione senza preventivamente renderne edotte le parti non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia, ove non avvenga a sorpresa, allorchè l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione" (Sez. 5, Sentenza n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817, che è applicazione del principio più generale espresso da Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438, secondo cui "l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono"), e nel c:aso in esame la riqualificazione non solo non avviene a sorpresa, ma è stata anche sollecitata dallo stesso ricorrente nel motivo di ricorso.

Non essendo stati presentati motivi sulla responsabilità, la sentenza impugnata passa, pertanto, in giudicato sotto tale profilo (Sez. U, Sentenza n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640), e deve essere annullata, invece, sul punto della qualificazione giuridica, in quanto il fatto commesso dall'imputato deve, pertanto, essere ritenuto integrare il reato dell'art. 20, comma 14, d.lgs. n. 30 del 2007. Ciò comporta il rinvio per nuovo giudizio soltanto in punto di rideterminazione della pena, che dovrà essere quantificata sulla base della cornice edittale del reato dell'art. 20, comma 14, d.lgs. n. 30 del 2007, non essendo possibile rideterminare la stessa già in questa sentenza ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. sulla base delle statuizioni del giudice di merito.

P.Q.M.

Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 20, comma 14, digs. n. 30 del 2007, annulla la sentenza impugnata per la rideterminazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così