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Sentenza — n. 16855/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16855/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16855/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa il 3 novembre 2023 il Magistrato di sorveglianza di Milano, pronunciandosi de plano, dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Enzo Giugliano, ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), finalizzata a ottenere una riduzione di pena, per effetto delle condizioni detentive patite presso l'istituto penitenziario di Napoli Poggioreale, che si ritenevano non conformi ai parametri stabiliti dall'art. 3 CEDU. La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata sull'assunto che la riduzione di pena invocata da Enzo Giugliano riguardava frazioni detentive che precedevano l'esecuzione della pena in corso di svolgimento, che aveva inizio il 24 marzo 2022, come stabilito dal provvedimento di Cumulo di pene concorrenti n. 422/2022 SIEP, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, non consentendo l'esame delle doglianze poste a fondamento dell'istanza.

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Sentenza — n. 16855/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Tale dato processuale, ritenuto incontroverso, non consentiva l'esame delle doglianze poste a fondamento del reclamo, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamata sul punto (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971 - 01). Tuttavia, tale assunto appare in contrasto con le allegazioni difensive, secondo cui il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli n. 482/2022 SIEP non faceva chiarezza sui periodi di detenzione scontati da Enzo Giugliano, rilevanti ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per i quali si invocava l'applicazione del principio di fungibilità.

Parole chiave

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riduzione della pena adeguamento della pena divieto di trattamenti inumani sospensione di pena piano di esecuzione delle pene remissione della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giugliano Enzo, nato a Napoli il 08/11/1972 avverso l'ordinanza emessa il 03/11/2023 dal Magistrato di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 3 novembre 2023 il Magistrato di sorveglianza di Milano, pronunciandosi de plano, dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Enzo Giugliano, ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), finalizzata a ottenere una riduzione di pena, per effetto delle condizioni detentive patite presso l'istituto penitenziario di Napoli Poggioreale, che si ritenevano non conformi ai parametri stabiliti dall'art. 3 CEDU. La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata sull'assunto che la riduzione di pena invocata da Enzo Giugliano riguardava frazioni detentive che precedevano l'esecuzione della pena in corso di svolgimento, che aveva inizio il 24 marzo 2022, come stabilito dal provvedimento di Cumulo di pene concorrenti n. 422/2022 SIEP, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, non consentendo l'esame delle doglianze poste a fondamento dell'istanza.

2. Avverso questa ordinanza Enzo Giugliano, a mezzo dell'avvocato Antonio Cristallo, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, per essere stata la declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata da Enzo Giugliano pronunciata de plano, in assenza delle condizioni tassative che legittimano l'adozione di tale provvedimento senza l'instaurazione del contraddittorio tra le parti. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Magistrato di sorveglianza di Milano dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere la detenzione patita dal ricorrente presso l'istituto penitenziario di Napoli Poggioreale conforme ai parametri stabiliti dall'art. 3 CEDU, senza confrontarsi con le specifiche censure difensive. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Enzo Giugliano è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che sulle istanze proposte ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. il magistrato di sorveglianza di sorveglianza decide all'esito di un'udienza svolta in contraddittorio tra le parti, avverso la quale è possibile proporre reclamo al tribunale di sorveglianza. Fanno eccezione a questa regola le ipotesi di manifesta inammissibilità delle istanze, su cui il magistrato di sorveglianza decide, a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per effetto del rinvio effettuato dall'art. 35-bis, comma 1, Ord. pen. In tali casi, il combinato disposto delle due disposizioni prevede come rimedio, anche per le decisioni emesse dal magistrato di sorveglianza, il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza (tra le altre, Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119 - 01).

Si consideri, ulteriormente, che il presupposto legittimante l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, adottata de plano, risiede nell'evidente insussistenza dei presupposti formali e sostanziali della domanda proposta, il cui accertamento non deve richiedere giudizi di merito o apprezzamenti discrezionali, né implicare la risoluzione di questioni particolarmente complesse (tra le altre, Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017 - 01).

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, si fuoriesce dal perimetro applicativo regolamentato dal combinato disposto degli artt. 35-bis, comma 1, Ord. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen., atteso che il vaglio dell'istanza di Enzo Giugliano non poteva essere eseguito senza il contraddittorio delle parti processuali, attesa la complessità delle questioni prospettate dal detenuto. Si consideri, in proposito, che la declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal magistrato di sorveglianza di Milano sull'assunto, astrattamente corretto, che la riduzione di pena invocata da Enzo Giugliano, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., riguardava frazioni detentive che precedevano l'esecuzione in corso di svolgimento, che aveva avuto inizio il 24 marzo 2022.

Tale dato processuale, ritenuto incontroverso, non consentiva l'esame delle doglianze poste a fondamento del reclamo, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamata sul punto (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971 - 01). Tuttavia, tale assunto appare in contrasto con le allegazioni difensive, secondo cui il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli n. 482/2022 SIEP non faceva chiarezza sui periodi di detenzione scontati da Enzo Giugliano, rilevanti ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per i quali si invocava l'applicazione del principio di fungibilità.

Si tenga presente che la frazione detentiva relativa alla custodia cautelare patita da Enzo Giugliano dal 27 novembre 2013 al 12 marzo 2015, a pagina 2 del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, veniva compresa tra le "misure cautelari non computabili", ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Tuttavia, la stessa frazione detentiva, a pagina 4 dello stesso provvedimento, veniva computata in una frazione più ampia, compresa tra il 16 ottobre 2012 e il 12 marzo 2015, per la quale si quantificava la detenzione presofferta, rilevante ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in due anni, quattro mesi e ventotto giorni di reclusione.

Questo insanabile contrasto, allo stato, non consente di comprendere a quale arco temporale faceva riferimento il provvedimento di cumulo di pene concorrenti n. 482/2022 SIEP, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con il cui contenuto il Magistrato di sorveglianza di Milano si dovrà confrontare ulteriormente, allo scopo di verificare la congruità delle richieste presentate da Enzo Giugliano, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen.

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Magistrato di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo