Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding sufficient circumstantial evidence of gun possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe Amoroso's appeal against a detention order confirming his custody in prison. The lower court found strong circumstantial evidence linking Amoroso to a hidden firearm, noting inconsistencies in the co-defendant's changing stories and the improbability of a random encounter at night. The court ruled that the appeal failed because it improperly sought a re-evaluation of evidence rather than verifying the logical consistency of the trial judge's assessment of the circumstantial indicators.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: In a pre-trial phase, a defendant's appeal based solely on a co-defendant's exculpatory statements is inadmissible if those statements lack external corroboration and contradict other evidence, as the judge's evaluation of circumstantial evidence is not subject to re-reading.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMOROSO GIUSEPPE, nato a Caltagirone il 09/02/1989 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Maria Emanuela Guerra, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 novembre 2023 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di Giuseppe Amoroso emessa il 10 novembre 2023 dal g.i.p. del Tribunale di Caltagirone in relazione al reato di cui agli artt. 2, 4, e 7 I. 1967, n. 895 commesso il 8 novembre 2023.
In motivazione il Tribunale ha ricostruito la vicenda in questo modo: la notte dell'8 novembre 2023, alle 02:30 circa, la pattuglia dei Carabinieri che svolgeva il servizio di perlustrazione del territorio vedeva sopraggiungere in una strada di Gramnnichele, contromano, un'autovettura Renault Twingo con a bordo due uomini; alla vista dei Carabinieri, il guidatore, poi identificato in Amoroso, ingranava la retromarcia, il passeggero, poi identificato in Lo Grande, scendeva velocemente dall'auto e si dava alla fuga nei campi portando con sé uno zaino, veniva, però, raggiunto dai Carabinieri, perquisito, e nello zaino era rinvenuto un fucile a canne mozzate calibro 16 nonchè 28 cartucce.
Egli, mentre veniva bloccato dai Carabinieri, pronunciava la frase "questa sera avete salvato la vita a qualcuno". Nell'interrogatorio di garanzia Lo Grande riferiva che il fucile era suo, che era uscito da casa a piedi con lo zaino, célà%Z.Cincontrato per caso Amoroso che stava andando a comprare le sigarette. Poi Lo Grande aveva modificato questa prima version, sostenendo di aver trovato lo zaino in campagna e di averlo preso per spostarlo in un altro posto, poi ha modificato di nuovo la versione sostenendo che era lui che stava andando a comprare le sigarette ed aveva visto lo zaino appoggiato dietro un cespuglio ed aveva deciso di tenere il fucile con sé perché due mesi prima era stato ferito durante un agguato,' negava di aver pronunciato la frase soprariportata tra virgolette.
Sul perché Amoroso avesse fatto marcia indietro Lo Grande riferiva che solo in quel momento lui gli aveva confidato di avere un fucile con sé. Nell'interrogatorio di garanzia Amoroso, invece, dichiarava che si stava recando a comprare le sigarette e durante la strada aveva incontrato Lo Grande, cui aveva dato un passaggio; alla vista dei Carabinieri, aveva ingranato la retromarcia per fuggire perché stava guidando senza assicurazione. All'esito della valutazione di questo materiale probatorio il Tribunale ha ritenuto sussistessero i gravi indizi di colpevolezza per il porto in luogo pubblico dell'arma anche a carico di Amoroso, rilevando che lo zaino era comunque nella sua disponibilità in quanto si trovava nell'autovettura da lui condotta, e che la circostanza che solo Lo Grande fosse scappato non è indice della esclusiva appartenenza a questi del fucile perché era sufficiente scappasse lui per procurare l'impunità ad entrambi; inoltre, le circostanze dell'azione (le due di notte, il percorrere una strada in contromano) non erano usuali ed erano assistite da giustificazioni non credibili," peraltro, le dichiarazioniff imputati erano state anche tra loro contraddittorie.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto è contrario alle regole della logica considerare nella disponibilità del ricorrente, che era soltanto il conducente dell'autovettura Renault Twingo su cui viaggiava anche Lo Grande, il fucile custodito all'interno dello zaino nell'esclusiva disponibilità di questi, ignorando le dichiarazioni di quest'ultimo secondo cui il fucile apparteneva soltanto a lui ed il ricorrente non conosceva il contenuto dello zaino.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto nella valutazione della vicenda sarebbe stato necessario privilegiare la regola di giudizio del favor rei, e quindi il significato probatorio più favorevole all'imputato, ovvero che il fucile fosse nell'esclusiva disponibilità di Lo Grande; anche la circostanza che soltanto Lo Grande sia fuggito in occasione del controllo vuol dire che soltanto questi era il possessore del fucile.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr.ssa Maria Emanuela Guerra, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. I due motivi di ricorso possono essere affrontati congiuntamente, in quanto sovrapponibili. Il ricorso deduce la illogicità dell'aver ritenuto l'arma nella disponibilità del ricorrente, che era soltanto il conducente dell'autovettura Renault Twingo su cui viaggiava anche Lo Grande, ignorando le dichiarazioni di quest'ultimo che si era assunto la responsabilità esclusiva del porto ed aveva affermato che il ricorrente non conoscesse il contenuto dello zaino.
L'argomento è infondato. La dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., ha, per scelta del legislatore, una forza probatoria ridotta, perché deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 6829 del 15/01/2009, Tripodo, Rv. 243197: le dichiarazioni liberatorie del coimputato possono essere valutate come prova d'innocenza nei confronti di colui in favore del quale sono state rilasciate solo se confortate da riscontri esterni ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.) Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che le dichiarazioni liberatorie del correo non soltanto non sono riscontrate da altri elementi che ne confermino la veridicità, ma sono anche in contraddizione interna (sui motivi dell'incontro tra i due; sul dove Lo Grande avesse preso il fucile) nonché in contraddizione con le dichiarazioni di Amoroso (sui motivi per cui era stata ingranata la retromarcia alla vista dei Carabinieri).Il giudizio di responsabilità, come quello sui gravi indizi proprio della fase cautelare, non è nella disponibilità degli imputati, talchè le dichiarazioni di un coimputato possono essere superate dal giudice del merito, se ritenute, in modo non illogico, non credibili.
Inoltre, l'ordinanza impugnata ha ricavato i gravi indizi di responsabilità nel porto dell'arma da parte del ricorrente dalle circostanze particolari dell'azione (le 2.00 di notte; una stradina in contromano), che depongono nel senso della estrema improbabilità dell'incontro casuale tra i due e dell'esistenza di un movente illecito comune, che passava anche attraverso il porto del fucile, e che i due hanno ritenuto di tenere nascosto. Le considerazioni dell'ordinanza impugnata hanno tenuta logica, ed il ricorso, in realtà, limitandosi ad invocare l'applicazione del canone del favor rei, aggrappandosi alle dichiarazioni liberatorie del correo, finisce con il chiedere una rilettura degli elementi di prova e si mostra non consapevole della funzione del giudizio cautelare, atteso che la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi, ed è tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, per cui il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di rilettura degli elementi probatori (per tutte, Sez.
Un. 22/03/2000, n. 11, Audino, Rv. 215828). Il ricorso è, in definitiva, infondato.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempime