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Sentenza — n. 16848/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's suspension of pretrial detention terms due to procedural complexity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Alessio Attanasio's appeal against the Catania Review Tribunal's decision to uphold the suspension of pretrial detention terms. Attanasio argued that the appellate court failed to consider his rejected evidentiary requests, which he claimed proved the trial lacked the necessary complexity to justify the suspension. The court ruled that the assessment of complexity is prognostic and based on future trial activities, not past procedural steps, thereby validating the appellate court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 304, comma 2, cod. proc. pen.; The suspension of pretrial detention terms for particularly complex proceedings is justified by a prognostic assessment of future trial activities, not by an analysis of completed procedural steps.

Parole chiave

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suspension of pretrial detention procedural complexity assessment prognostic evaluation standard appellate court jurisdiction evidentiary requests rejection sospensione dell'istruzione abbandono del procedimento penale proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
Ne discendeva che, al più, la sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., poteva essere concessa limitatamente all'arco temporale compreso tra le udienze del 24 aprile 2023 e del 28 giugno 2023.
Art. 303, cod. proc. pen.
Art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.
Art. 603, cod. proc. pen.
Infatti, il respingimento delle richieste istruttorie presentate nell'interesse di Alessio Attanasio, ex art. 603 cod.
Art. 310, cod. proc. pen.
Con ordinanza emessa il 7 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Catania, pronunciandosi ex art. 310 cod.
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza emessa il 7 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Catania, pronunciandosi ex art. 310 cod.
art. 603 cod. proc. pen
Il Tribunale del riesame di Catania, quindi, avrebbe dovuto verificare preliminarmente l'incidenza delle richieste istruttorie presentate dalla difesa del ricorrente ex art. 603 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rao
Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio
pen., ha una connotazione prognostica, dovendo «essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato» (Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Attanasio Alessio, nato a Siracusa il 16/07/1970 avverso l'ordinanza emessa il 07/12/2023 dal Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 7 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Catania, pronunciandosi ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da Alessio Attanasio, finalizzato a ottenere la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza o sospensione dei termini di custodia cautelare deliberata dalla Corte di assise appello di Catania il 24 aprile 2023. A sostegno di tali conclusioni, il Tribunale del riesame di Catania evidenziava che il giudizio di secondo grado, celebrato nei confronti di Alessio Attanasio davanti alla Corte di assise di appello di Catania, a seguito dell'istanza presentata dalla difesa del ricorrente all'udienza del 24 aprile 2023, finalizzata a consentire l'espletamento di una perizia balistica e a permettere all'imputato l'eventuale nomina di un consulente di parte, assumeva connotazioni di h5:\ particolare complessità.

Per effetto di tali connotazioni di complessità, la Corte di appello, con ordinanza emessa nella stessa udienza, sulla base di una valutazione prognostica ex ante - che il Tribunale del riesame di Catania riteneva correttamente effettuata -, disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare del procedimento celebrato nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

2. Avverso questa ordinanza Alessio Attanasio, a mezzo dell'avv. Maria Teresa Pintus, ricorreva per cassazione, articolava un unico motivo. Con questa censura difensiva, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la sospensione dei termini di custodia cautelare era stata disposta dalla Corte di assise di appello di Catania senza considerare che le richieste istruttorie presentate nell'interesse del ricorrente all'udienza del 24 aprile 2023, dopo il rinvio del procedimento all'udienza del 28 giugno 2023, finalizzato a decidere sulle istanze difensive dell'imputato, veniva respinta, rendendo evidente l'assenza di particolare complessità della vicenda processuale in esame.

Ne discendeva che, al più, la sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., poteva essere concessa limitatamente all'arco temporale compreso tra le udienze del 24 aprile 2023 e del 28 giugno 2023. Infatti, il respingimento delle richieste istruttorie presentate nell'interesse di Alessio Attanasio, ex art. 603 cod. proc. pen., da parte della Corte di assise di appello di Catania imponeva di escludere le connotazioni di particolare complessità del procedimento, non essendo tali istanze difensive state accolte e non comportando, conseguentemente, lo svolgimento di alcuna attività processuale suppletiva.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Alessio Attanasio è infondato.

2. Occorre premettere che il Tribunale del riesame di Catania giustificava il respingimento dell'appello di Alessio Attanasio, finalizzato a ottenere la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza d sospensione dei termini di custodia cautelare deliberata dalla Corte di assisetppello di Catania il 24 aprile 2023, sull'assunto della particolare complessità del procedimento, che derivava dall'istanza presentata dalla difesa del ricorrente nella stessa udienza, con cui si chiedeva la riapertura dell'istruttoria dibattimentale del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

La riapertura dell'istruttoria dibattimentale, in particolare, era finalizzata a consentire l'espletamento di una perizia balistica e a permettere all'imputato di valutare l'opportunità di nominare un consulente di parte, che la difesa del ricorrente riteneva indispensabile per accertare la dinamica degli accadimenti criminosi contestati all'imputato. Il Tribunale del riesame di Catania, quindi, avrebbe dovuto verificare preliminarmente l'incidenza delle richieste istruttorie presentate dalla difesa del ricorrente ex art. 603 cod. proc. pen. sull'andamento della vicenda processuale pendente davanti alla Corte di assise di appello di Catania e, risolto questo profilo valutativo, avrebbe dovuto valutare se il contenuto della pronuncia censurata consentiva di ritenere il procedimento connotato da particolare complessità, legittimando l'adozione del provvedimento sospensivo di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

Tale disposizione, in particolare, stabilisce: «I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni». A queste, correlate, questioni processuali il Tribunale del riesame di Catania forniva adeguato riscontro, in linea con quanto affermato dalla Corte di assise di appello di Catania con l'ordinanza del 24 aprile 2023, già richiamata, evidenziando a pagina 1 dell'ordinanza impugnata, che la complessità del procedimento dipendeva «dalla richiesta della difesa, formulata all'udienza del 24.4.2023, di un termine per verificare l'opportunità di nominare un consulente di parte e richiedere una perizia balistica [...] il cui esperimento [...] avrebbe comportato lo svolgimento di udienze interlocutorie finalizzate alla sola verifica dell'ammissibilità e del suo oggetto, oltre ai tempi per il suo espletamento ed il conseguente esame del perito».

Le conclusioni del Tribunale del riesame di Catania appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Il giudizio di particolare complessità che, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato, alla stregua di criteri adeguatamente motivati, non con riguardo all'attività di studio degli atti, bensì in ragione dell'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio» (Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rao, Rv. 273020 - 01).

A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che il giudizio di particolare complessità, che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., ha una connotazione prognostica, dovendo «essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato» (Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio, Rv. 264054 - 01).

3. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da Alessio Attanasio, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e cond