Cassation court annuls execution judge's order denying late appeal deadline restoration due to lack of actual notice to defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the execution judge's order that had declared the defendant's request to restore the appeal deadline inadmissible. The defendant argued he lacked knowledge of the criminal decree because it was notified only to his domiciliary lawyer without a formal summons, and the copy contained outdated procedural information. The court held that mere notification to a lawyer does not prove the defendant's actual knowledge, and since the burden of proof regarding lack of knowledge rests on the applicant, the request for deadline restoration must be granted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175, comma 2 c.p.p.; In criminal proceedings, notification to a domiciliary lawyer does not constitute effective knowledge by the accused, and the burden of proving such knowledge lies with the opposing party, requiring the court to restore the appeal deadline if uncertainty remains regarding the accused's awareness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOLERI FABRIZIO, nato a Pisa il 16/11/1973 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del GIP TRIBUNALE DI PISAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Nicola Lettieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 novembre 2023 il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato Fabrizio Voleri di restituzione nel termine per proporre opposizione contro il decreto penale n. 152 del 2023, con cui lo stesso era stato condannato alla pena di 100 euro di ammenda per il reato degli articoli 17 e 38 t.u.l.p.s. In particolare, nell'istanza si deduceva che il decreto penale era stato notificato in unica copia al difensore domiciliatario che, avendo constatato che la copia era priva di precetto, ha ritenuto tale copia destinata al difensore in quanto tale, e non in quanto domiciliatario eletto, e non ha avvisato l'imputato dell'esistenza del decreto penale, di cui questi, pertanto, non aveva avuto alcuna conoscenza.
Inoltre, l'unica copia del decreto penale notificato al difensore conteneva indicazioni obsolete, in quanto non aggiornate alle nnodific e introdotte nel rito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il che non ha permesso, imputato il pagamento della sanzione nei 15 giorni previsti dal testo attuale dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza rilevando che l'unica copia notificata del decreto penale conteneva, in realtà, nella relata/ espressamente l'indicazione che essa valeva sia per l'imputato che per il difensore, e che, inoltre, il decreto notificato contiene al proprio interno anche il precetto, e che in ogni caso il contenuto del decreto penale era aggiornato, in realtà, al d.lgs. n. 150 del 2022 e che la deduzione sul pagamento nei 15 giorni non fosse conferente con il caso in esame.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge, perché il giudice ha dichiarato inammissibile un'istanza che, però, non è sottoposta a requisiti particolari di ammissibilità. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice ha ritenuto di ricavare la prova che l'imputato fosse a conoscenza del decreto dalla circostanza che lo stesso fosse stato notificato al difensore domiciliatario, e, quindi, in realtà mediante ciò che in definitiva è una presunzione di conoscenza, mentre al contrario, ai fini della procedura di restituzione nel termine, in mancanza di elementi che provino il contrario, si deve presumere l'assenza della conoscenza del decreto da parte dell'imputato.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice ha ritenuto che al caso in esame non si attagliasse la disciplina dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, perché tale norma chiede la rinuncia preventiva all'opposizione, ma la rinuncia è possibile solo dopo la notifica del decreto impugnato, e non deve essere preventiva.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Nicola Lettieri, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il secondo motivo, con assorbimento degli altri. L'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. dispone, infatti, che il destinatario del decreto penale di condanna che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito a sua richiesta nel termine per impugnare.La giurisprudenza ha chiarito, a questo proposito, che grava sull'istante un onere di allegazione in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. peny a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza (Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Rv.
Murgia, 271944). Su cosa debba essere allegato quali ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto/in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio c e "in tema di restituzione nel termine per h proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale notificato all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, fondato sul rilievo della mera regolarità formale della notifica, rilevando che quest'ultima non può ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato). (Sez. 4, Sentenza n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936).
Ferma restando la regolarità della notifica del decreto penale al difensore donniciliatario, e quindi la idoneità di tale atto a dare impulso al processo, ed a reggere le fasi successive dello stesso che dovessero essere introdotte dall'eventuale opposizione dell'imputato, deve ritenersi, pertanto, che la notifica del decreto penale al difensore di fiducia domiciliatario - in quanto atto a contraddittorio eventuale e differito, in cui l'accertamento di responsabilità precede l'esperimento del diritto di difesa - non sia sufficiente a garantire quella conoscenza del processo che sarebbe stata idonea a paralizzare la istanza di restituzione nel termine presentata dall'odierno ricorrente.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preli